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Ordinanza Interlocutoria — n. 13963/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands deportation detention appeal to public hearing due to pending related case.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13963/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the immediate appeal against a detention order extension, ruling that the case lacks independent merit. The appellant argued the administration failed its diligence duty by delaying passport issuance while extending detention. Consequently, the court ordered the case remanded to a new public hearing to be heard alongside a related pending appeal.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 1 e 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; Art. 15, Direttiva 2008/115/CE: When a detention appeal is filed but a related appeal on the same measure is pending in public hearing, the court must remand the case to allow joint examination.

Parole chiave

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deportation detention administrative diligence passport issuance delay remand to public hearing related pending appeal detention extension Cassation procedure assenza prolungata all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 1 e 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 14, commiprimo e quinto , del d.lgs.
Art. 15, Direttiva 2008/115/CE
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12821/2023 R.G. proposto da HASNAOUI NABIL, rappresentatoe difeso dall ' Avv. Maurizio Veglio , con do- micilio eletto in Roma, via del Casale Strozzi , n. 31 , presso lo studio dell o Avv. Laura Barberio; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNOe QUESTORE DI TORINO; –intimati– avverso il decreto del Giudice di pace di Torino depositatoil 2 dicembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal Consigliere Guido Mercolino. Ritenuto che con decreto del 2 dicembre 2022, il Giudice di pace di Torino, su richiesta del Questore di Torino, ha prorogato di trenta giorni il tratteni- mento di Nabil Hasnaoui, cittadino del Marocco, presso il Centro di perma- nenza per i rimpatri Brunelleschi, disposto dal Questore di Como con decreto del 6 ottobre 2022,convalidato dal Giudice di pace di Torino con decreto del 7 ottobre 2022e già prorogato con decreto del 4 novembre 2022, ritenendo sussistenti elementi concreti per ritenere possibile l'identificazione, in consi- derazione della richiesta d'identificazione inoltrata alle autorità del Paese di origine; che avverso ilpredetto decret o l ' Hasnaoui ha proposto ricors o per cassa- zione, affidato ad un solo motivo; che il Ministero dell'interno e il Questore non hannosvolto attività difen- siva.

Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 14, commiprimo e quinto , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 15 della direttiva 2008/115/CE, censurando il decreto impu- gnato per aver disposto la proroga del trattenimento, senza tenere conto della inosservanza da parte dell'Amministrazione del dovere di diligenza nell'esple- tamento delle procedure di rimpatrio, e della natura del trattenimento, confi- gurabile come misura limitativa della libertà personale, la cui durata deve essere contenuta nel tempo strettamente necessario alla preparazione del rimpatrio; che nella specie, secondo il ricorrente,erano trascorsi ben ventidue giorni tra la sua identificazione da parte del Consolato generale del suo Paese di origine e l'invio della richiesta di rilascio del lasciapassare, trasmessa a sua volta pochi minuti prima della presentazione della nuova istanza di proroga; che il ricorso iscritto al n. 10669/2023 R.G., avente ad oggetto la legitti- mità della prima proroga del trattenimento disposto nei confronti del ricor- rente con decreto del 6 ottobre 2022, ed avviato alla trattazione in camera di consiglio per la medesima adunanza di quello in esame, è stato rinviato a nuovo ruolo, al fine di disporne la trattazione in pubblica udienza, in modo tale da consentire l'approfondimento della questione, oggetto di orientamenti di segno diverso nella giurisprudenza di legittimità, riguardante l'individua- zione dei presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di proroga del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rim- patri; che, pur non sussistendo i presupposti per la riunione dei due ricorsi, aventi ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti diversi, appare pertanto opportuno il rinvio della causa in esame a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso nella medesima udienza pubblica in avrà luogo la di- scussione di quello iscritto al n. 10669/2023 R.G.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione del ricorso nella mede- sima udienza pubblica in cui avrà luogo la di