Italian court dismisses detention appeal citing procedural delays in asylum processing under accelerated procedures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Mohamed Mensi's cassation appeal against a detention order in an accelerated asylum procedure. Mensi argued that the delay between filing his request and its transmission to the territorial commission violated his rights under the 2015 Immigration Act and Directive 2013/33/EU. The court rejected this claim, ruling that the statutory deadlines for the accelerated procedure are peremptory and that the detention duration must strictly align with the time necessary to examine the request, which had already been formally processed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 3 and 5, d.lgs. 142/2015; Art. 27, comma 3-bis and 28, d.lgs. 25/2008: The detention of foreigners in return centers under accelerated asylum procedures must strictly adhere to peremptory statutory deadlines, and any extension beyond the time necessary to examine the request is legally impermissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12567/2023 R.G. proposto da MENSI MOHAMED, rappresentatoe difeso dall ' Avv. Maurizio Veglio , con do- micilio eletto in Roma, viadel Casale Strozzi, n. 31 , presso lo studio dell ' Avv. Laura Barberio; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n.12; –controricorrente – e QUESTORE DI TORINO; –intimato– avverso il decreto del Tribunale di Torino depositatoil 6 dicembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal Consigliere Guido Mercolino.
Ritenuto che con decreto del 6 dicembre 2022, il Tribunale di Torino, su richiesta del Questore di Torino, ha prorogato di sessanta giorni il tratteni- mento di MohamedMensi, cittadino della Tunisia, presso il Centro di perma- nenza per i rimpatri Brunelleschi, disposto dal Questore di Torino con decreto del 10 ottobre 2022, e convalidato dal Giudice di pace di Torino con decreto dell'11 ottobre 2022, ritenendo meramente strumentale la domanda di rico- noscimento della protezione internazionale presentata dal Mensi, peraltro già rigettata dalla Commissione Territoriale, escludendo la sopravvenienza di cir- costanze significative rispetto alle precedenti valutazioni e dando atto del ri- spetto dei termini previsti per lo svolgimento della procedura accelerata; che avverso ilpredetto decret o il Mensi ha proposto ricors o per cassa- zione, affidatoad un solo motivo, illustrato anche con memoria; che il Ministero dell'interno ha resistito con controricorso, mentre il Que- store non ha svolto attività difensiva.
Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione,il Mensi denuncia la violazione dell'art. 6 del d.lgs. 17 aprile 2015, n. 142 e degli artt. 27, comma 3-bis, e 28 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, censurando il decreto impu- gnato per aver ritenuto che fossero stati rispettati i termini previsti per la procedura accelerata, senza considerare che la domanda di riconoscimento della protezione internazionale era stata formalizzata il 10 ottobre 2022, mentre la trasmissione della stessa alla Commissione Territoriale aveva avuto luogo soltanto il 3 novembre 2022; che, ad avviso del ricorrente, il ritardo nello svolgimento della procedura di riconoscimento della protezione internazionale non ne giustifica un prolun- gamento, ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2013/33/UE, recepito dall'art. 3 del d.lgs. n. 142 del 2015, giacché il trattenimento costituisce una misura limitativa della libertà personale, la cui durata non può eccedere il tempo strettamente necessario;che, in riferimento all'ipotesi in cui un cittadino straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale nel corso del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri, questa Corte ha affermatoche la durata massima del nuovo trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del d.lgs. n. 142 del 2015 è quella prevista dal comma quinto del medesimo articolo, mentre il comma sesto, secondo cui «il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo necessario all'esame della domanda», deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedi- mento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento di- sposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento (cfr.
Cass., Sez. I, 1/06/2022, n. 17834); che tale principio è stato ribaditoanche in seguito, con la precisazione che il termine di durata previsto dal comma sesto dell'art. 6 cit. si somma a quello di cui al comma quinto del medesimo articolo, ma non prevale su di esso, dovendosi comunque escludere la natura perentoria dei termini previsti dall'art. 28-bisdel d.lgs. n. 25 del 2008 in tema di procedure accelerate (cfr. Cass., Sez. I, 30/03/2023, n. 9042); con ordinanza interlocutoria del 9 febbraio 2024, n. 3656, questa Corte ha peraltro rinviato alla pubblica udienza la trattazione di un ricorso avente il medesimo oggetto di quello in esame, ai fini dell'approfondimento della que- stione riguardante la perentorietà dei termini previsti dalla normativa nazio- nale, anche alla luce del tenore letterale dell’art. 15 della direttiva 2008/115/ CE, secondo cui il trattenimento deve essere limitato al più breve tempo pos- sibile, e delle affermazionicontenute nella sentenza della Corte di Giustizia UE 25/6/2020, in causa C-36/20(recepite da Cass., Sez.
I , 13/07/2003, n n . 20070 e 20034), sia pure conriferimento alla trasmissione della domanda di protezioneinternazionale, ma dalle quali sembra doversi trarre un principio generale di perentorietà dei termini; che appare pertanto opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, in at- tesa dell