Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13958/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, remanding case for retrial due to violation of contract formation rules regarding offer and acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13958/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the appeal against the Court of Appeal's decision to dismiss the claim for compensation. The lower court had ruled that a contract was concluded based on a mere 'availability to conclude' rather than a formal acceptance. The court found this a violation of civil code provisions requiring conformity between offer and acceptance, noting the parties later disputed the price and sought a commission. Consequently, the appeal was allowed, and the case was remanded for a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1326 c.c.; Art. 48 DPR 327/2001: A contract is not formed by a mere availability to conclude; the court must verify the conformity between offer and acceptance, and a subsequent dispute over price indicates the contract was not finalized.

Parole chiave

Generato dall'IA
contract formation offer and acceptance retrocession agreement price determination civil code violation remand for retrial administrative compensation prezzo del terreno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1326 c.c.
5823/1981; per la sindacabilità in cassazione della violazione dell’art. 1326 c.c. cfr.
Art. 48 DPR 327/2001
Seguiva il ricorso dei medesimi all’apposita Commissione per la determinazione del corrispettivo, resa legittima, ex art. 48 decreto cit., dal mancato raggiunto accordo.
art. 1326 cod. civ
civ., nonché la violazione dell'art. 1326 cod. civ.
artt. 1329 cod. civ
civ., la violazione degli artt. 1329 cod. civ.
art. 100 cod. proc. civ
7628/1994); deducono che vi è una evidente carenza di interesse ad agire del Comune di Savona (art. 100 cod. proc. civ.) nella richiesta di condanna degli odierni ricorrenti, poiché il Comune poteva rivolgersi alla Corte d'Appello di Genova - ex art.
art. 47 d.P.R. 327/2001
Ne discende che la retrocessione del bene può avvenire, o mediante sentenza che la dispone, o mediante accordo (come dispone l’art. 47 d.P.R. 327/2001), avente natura contrattuale, che disponga un riacquisto della proprietà, a titolo derivativo, da parte del privato, dietro pagamento di un prezzo.
art. 1326 c.c
5823/1981; per la sindacabilità in cassazione della violazione dell’art. 1326 c.c.
artt. 1326 c.c
La violazione evidente del disposto degli artt. 1326 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. 5823/1981
Cass. 1770/2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6286/2018 R.G. proposto da : AFFRONTI UMBERTO, MARCHETTI ENRICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BRENTA 2-A, presso lo studio dell’avvocato STOPPANI ISABELLA MARIA (STPSLL55T60H501W) rappresentati e difesi dall'avvocato RULFI FABIO (RLFFBA70E31I480O)per procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti- contro COMMISSIONE PROVINCIALE VALUTAZIONE BENI DI ESPROPRIAZIONE PER LA PROVINCIA DI SAVONA, REGIONE LIGURIA, PROVINCIADI SAVONA -intimati- nonché contro COMUNE DI SAVONA, elettivamente domiciliato in Roma Viale Giulio Cesare 14/4 presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pafundi e rappresentato e difeso dall’avvocato Corrado Augusto Mauceri per procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 1416/2017depositata il 08/11/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA 1.Con citazione notificata in data 7- 9- 2015 e l’8 - 9 - 2015 il Comune di Savona conveniva in giudizio avanti la Corte d'Appello di Genova Umberto Affronti ed Enrica Marchetti, la Commissione Provinciale per la Valutazione dei Beni Oggetto di Espropriazione, la Provincia di Savona e la Regione Liguria, proponendo opposizione alla determinazione del corrispettivo di retrocessione, conseguente ad istanza ex art. 48 DPR n. 327 del 2001 presentata da Umberto Affronti ed Enrica Marchetti in relazione al terreno censito ai mappali 1482 e 1484, foglio 67, del NCT del Comune di Savona.

L’Ente chiedeva dichiararsi inammissibile e/o improcedibile per intervenuta accettazione del prezzo di retrocessione la domanda di determinazione della indennità di retrocessione proposta da Umberto Affronti ed Enrica Marchetti alla Commissione Provinciale per la Valutazione dei Beni Oggetto di Espropriazione per la Provincia di Savona, non nota negli estremi, e per l'effetto dichiarare la conseguente inammissibilità e/o nullità e/o annullare la delibera della suddetta Commissione 5/6/2015, prot. 32/2015, così confermando l'avvenuta conclusione dell'accordo delle parti sul prezzo di retrocessione delle aree di cui ai mappali 1482 e 1484, foglio 67 del NCT del Comune di Savona, prezzo già convenuto in euro 310.000,00, alle condizioni di cui alle note comunali prodotte ed accettate da Umberto Affronti ed Enrica Marchetti con note 13/7/2011 e 28/12/2012.

2. Con sentenza n.1416/2017 pubblicata l’8-11-2017 e notificata il 18-12-2017, la Corte di Appello di Genova dichiarava improponibile la domanda di determinazione del corrispettivo di retrocessione proposta da Umberto Affronti ed Enrica Marchetti alla Commissione Provinciale per la Valutazione dei Beni Oggetto di Espropriazione per la Provincia di Savona, relativamente ai terreni di cui ai mappali 1482 e 1484, foglio 67 del NCT del Comune di Savona e, per l'effetto, annullava la delibera della suddetta Commissione in data 5/6/2015, prot. n. 32/2015; inoltre la Corte d’appello accertava che il corrispettivo di retrocessione dovuto al Comune di Savona da Umberto Affronti ed Enrica Marchetti in relazione ai terreni suddetti era quello convenuto dalle parti in € 310.000,00, e condannava Umberto Affronti ed Enrica Marchetti a corrispondere al Comune di Savona il suddetto corrispettivo di retrocessione, condannando tutti i convenuti, in solido tra loro, al rimborso, in favore del Comune di Savona, delle spese del giudizio. La Corte d’appello affermava che :

a) il procedimento per la determinazione del corrispettivo della retrocessione era già concluso alla data del 13-7-2011, come risultava dagli atti di causa (pag.8) e il prezzo di retrocessione era stato poi concordato, definitivamente, in euro 310.000,00, ferme tutte le altre condizioni, in base alle richieste del Comune in data 11/12/2012 di presentare formale proposta irrevocabile di retrocessione (doc. 11 ricorrenti), accettata dai richiedenti in data 28/12/2012 (“confermiamo la nostra disponibilità a concludere il contratto di retrocessione al prezzo di € 310.000” – doc.12);

b) quest'ultima accettazione appariva come una vera e propria proposta di retrocessione irrevocabile, i cui termini erano stati assentiti dal Comune il 24/1/2013 (cfr. doc. 13), mentre gli avvenimenti successivi (bozza di contratto preliminare di retrocessione, richiesta di revisione del prezzo) erano atti dilatori posti in essere allo scopo di evitare il pagamento di una somma di danaro,già pattuita e non più passibile di revisione.

3. Avverso tale sentenza Umberto Affronti ed Enrica Marchetti hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi, resistito con controricorso dal Comune di Savona. La Commissione Provinciale per la Valutazione dei Beni Oggetto di Espropriazione, la Provincia di Savona e la Regione Liguria sono rimasti intimati. 4.Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I ricorrenti denunciano: i ) con il primo motivo , ex art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché la violazione dell'art. 1326 cod. civ. e conseguentemente la violazione degli artt. 47 e 48 DPR n.327/2001; deducono che non era mai stato raggiunto un definitivo accordo su lla conclusione della procedura di retrocessione, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, in particolare in quanto, nel corso delle diverse comunicazioni e dei diversi incontri, le parti – pur ribadendo la reciproca volontà e disponibilità ad addivenire alla retrocessione – avevano sempre sollevato e discusso questioni preliminari ad un accordo definitivo, essendo insorte numerose problematiche circa l'occupazione da parte di soggetti terzi dei terreni da retrocedersi, circa la presenza di manufatti abusivi che dovevano essere oggetto di demolizione, nonché circa il frazionamento dei terreni, la corretta individuazione dei terreni oggetto di retrocessione, le modalità di pagamento del prezzo di retrocessione e via dicendo, come risultava dagli atti di causa; il Comune di Savona aveva chiesto in plurime occasioni e in tempi diversi (non ultima quella del 1° settembre 2014) agli odierni ricorrenti d i formulare una proposta irrevocabile, chiaro sintomo -questo- del mancato raggiungimento di qualsiasi accordo di natura definitiva; la nota prot. 43409 del 1° settembre 2014 del Comune di Savona ( del seguente tenore- pag.9 ricorso- “ Si chiede, pertanto, con la presente di valutare in via ultimativa l'interesse alla conclusione della retrocessione e di comunicarlo tempestivamente all'ente, anche in considerazione della circostanza che l'incertezza circa l'incasso di tali risorse ha causato all'ente difficoltà nella programmazione dei propri investimenti”) ha natura confessoria, a parere dei ricorrenti, circa il fatto che nessun accordo definitivo era stato fino a quel momento raggiunto e dell'ulteriore fatto che vi erano state fino ad allora solo delle trattative pendenti, soggette a condizione sospensiva circa gli elementi costitutivi della retrocessione; la Corte d'appello avrebbe, pertanto, errato nel non valutare la dichiarazione confessoria del Comune di Savona ai sensi degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ritenendo – in violazione di quanto previsto dall'art. 1326 cod. civ. - che si fosse raggiunto un accordo definitivo tra le parti in relazione al prezzo di retrocessione dei beni; di conseguenza, non essendovi stato nessun accordo definitivo sul prezzo di retrocessione, del tutto legittimamente gli odierni ricorrenti avevano fatto ricorso alla Commissione Provinciale per la Valutazione dei Beni Oggetto di Espropriazione per la Provincia di Savona, e la Corte di merito, a seguito dell'opposizione alla stima effettuata dal Comune di Savona, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 48 DPR n. 327/2001, procedere alla determinazione del corrispettivo per la retrocessione; ii) con il secondo motivo, ex art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1329 cod. civ. e art. 47 DPR n.327/2001, per avere la Corte d’appello affermato l’irrevocabilità della retrocessione, mentre ad avviso dei ricorrenti la facoltà di rinuncia al diritto alla retrocessione deve sempre essere esercitabile (in quanto diritto potestativo) e detta facoltà, oltre che in forma esplicita, può e deve essere esercitabile anche in maniera implicita attraverso il mancato pagamento del prezzo e, quindi, con la decadenza dal diritto potestativo; iii) con il terzo motivo, ex art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione dell'art.48 DPR n, 327/2001, nonché la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 1326 cod. civ., per avere gli odierni ricorrenti legittimamente proposto ricorso alla Commissione Provinciale per la Valutazione dei Beni Oggetto di Espropriazione per la Provincia di Savona, sul ribadito rilievo che tra le parti non si era raggiunto un accordo definitivo sul prezzo di retrocessione; iv) con il quarto motivo, ex art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 47 e 48 DPR n.327/2001, nonché la violazione degli artt. 100, 112 e 113 cod. proc. civ., in quanto ha natura costitutiva, e non di condanna della sentenza , della Corte d' a ppello che determina il prezzo della retrocessione; deducono che il soggetto privato che si attiva per esercitare il diritto potestativo alla retrocessione può in qualsiasi momento recedere dall'esercizio stesso del diritto, sia esplicitamente, come gli odierni ricorrenti hanno fatto con l'atto depositato in data 20 dicembre 2017 presso il Comune di Savona e che allegano al ricorso per cassazione, sia implicitamente, ossia non pagando il prezzo che viene determinato a titolo di corrispettivo della retrocessione entro i 30 giorni successivi alla determinazione definitiva del corrispettivo stesso; richiamano la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la sentenza che determina ex art. 48 DPR n.327/2001 il corrispettivo del prezzo di retrocessione ha efficacia ex nunc, e che tale efficacia si verifica solo quando la sentenza che determina il prezzo è diventata definitiva e quando vi sia stato, altresì, il pagamento del prezzo da parte del privato che ha esercitato il diritto alla retrocessione (Cass. 7628/1994); deducono che vi è una evidente carenza di interesse ad agire del Comune di Savona (art. 100 cod. proc. civ.) nella richiesta di condanna degli odierni ricorrenti, poiché il Comune poteva rivolgersi alla Corte d'Appello di Genova - ex art. 48 DPR n. 327/2001- solo per l'accertamento del prezzo di retrocessione e, quindi, al fine di ottenere una mera sentenza costitutiva (con efficacia ex nunc al momento del passaggio in giudicato della sentenza stessa che determina il prezzo e a seguito del pagamento del prezzo medesimo), ma non era nella facoltà del Comune di Savona di chiedere anche la condanna degli odierni ricorrenti al pagamento del prezzo individuato dalla Corte di merito, che avrebbe dovuto rilevare la carenza di legittimazione del Comune di Savona ad ottenere una sentenza di condanna, alla stregua di quanto previsto dagli art. 47 e 48 DPR n.327/2001; rilevano che, diversamente opinando, gli odierni ricorrenti non avrebbero potuto decidere – in presenza di una sentenza meramente costitutiva condizionata nella sua efficacia all'effettivo pagamento del prezzo di retrocessione – di non esercitare più il diritto di retrocessione;

v) con il quinto motivo, ex art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., poiché la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo della retrocessione avrebbe dovuto essere rigettata, avendo il Comune di Savona illegittimamente introdotto una domanda di condanna al pagamento, mentre era sua facoltà solo quella di agire per l'accertamento del prezzo per la retrocessione al fine dell'ottenimento di una sentenza con efficacia costitutiva (e non di condanna), con efficacia ex nunc al momento del passaggio in giudicato della sentenza stessa e a seguito del pagamento del prezzo medesimo; di conseguenza la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare la soccombenza del Comune di Savona in relazione alla domanda di condanna e compensare tra le parti, ovvero proporzionalmente ridurre, le spese di lite, invece liquidate a favore dell’Ente. 2.Il primo motivo di ricorso è fondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio intende qui ribadire, la retrocessione del bene espropriato dà luogo ad un diritto potestativo del privato, e comporta,qualora venga accolta la domanda giudiziale di retrocessione proposta dal privato espropriato con determinazione del relativo prezzo, che l'effetto reale del trasferimento della proprietà si determina ex nunc nel momento del passaggio in giudicato della sentenza, indipendentemente dal pagamento del prezzo suddetto (Cass.9304/2023). In tema di espropriazione per pubblico interesse, una volta concluso il procedimento ablativo, la legge non consente lo ius poenitendi dell'espropriante, mediante la revoca del decreto di esproprio per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico e la restituzione del bene acquisito, potendo quest'ultima intervenire solo previo esercizio, da parte del soggetto espropriato, del diritto alla retrocessione, che non dà luogo alla caducazione del decreto di esproprio, ma attua un nuovo trasferimento a titolo derivativo con effetto "ex nunc" (Cass. 10843/2022).

Ne discende che la retrocessione del bene può avvenire, o mediante sentenza che la dispone, o mediante accordo (come dispone l’art. 47 d.P.R. 327/2001), avente natura contrattuale, che disponga un riacquisto della proprietà, a titolo derivativo, da parte del privato, dietro pagamento di un prezzo. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha dapprima affermato che il procedimento per la determinazione del prezzo ‒ elemento essenziale del contratto e presupposto della retrocessione ‒ si era già concluso il 13 luglio 2011, con l’accettazione, da parte dei privati, della proposta del Comune del 30 giugno 2011, che indicava il prezzo in euro 300.000 (p. 8 della sentenza impugnata).

Di seguito la Corte di merito ha, per contro, affermato che il prezzo della retrocessione sarebbe stato «concordato definitivamente», mediante richiesta del Comune, in data 11 dicembre 2012 (ossia circa un anno e mezzo dopo il presunto accordo) di presentare «proposta irrevocabile» di retrocessione, accettata dai richiedenti in data 28 dicembre 2012, nella quale i medesimi avrebbero manifestato la loro «disponibilità a concludere il contratto di retrocessione al prezzo di euro 310.000», «i cui termini» ‒ ossia la disponibilità a concludere il contratto di retrocessione ‒ «sono stati assentiti dal Comune il 24 gennaio 2013».

Orbene, questa Corte ha da tempo affermato che, poiché la conclusione del contratto con la conoscenza della accettazione da parte del proponente postula la conformità di questa alla proposta (art. 1326, primo e quinto comma, cod. civ.), il giudice chiamato a pronunziarsi su una controversia avente ad oggetto la conclusione di un contratto, affermata da una parte e negata dall'altra, deve esaminare, anche d'ufficio, gli elementi della fattispecie legale prevista dall'art. 1326, primo comma, citato ed accertare (con un'indagine sul piano giuridico, prima ancora che su quello di merito) se tra proposta ed accettazione vi sia la concordanza voluta dalla legge (Cass.

S.U. 5823/1981; per la sindacabilità in cassazione della violazione dell’art. 1326 c.c. cfr. pure Cass.1770/2014). Nel caso concreto, la conclusione del contratto di retrocessione, con la determinazione definitiva del corrispettivo, è stata ancorata dalla Corte d’appello ad una mera «disponibilità a concludere il contratto di retrocessione», che è cosa ben diversa da un contratto già concluso, e da un mero assenso del Comune a tali «termini», espressioni – queste - che evidenziano solo una mera disponibilità all’accordo da stipularsi.

La violazione evidente del disposto degli artt. 1326 c.c. e 47 d.P.R. 327/2001, già palese , è ‒ dipoi ‒ ulteriormente evidenziata da alcuni elementi, citati dalla stessa Corte territoriale nella ricostruzione del fatto, ma non valutati ai fini del ragionamento decisorio. In particolare, nella sentenza si dà conto dell’intento del Comune ad accettare la proposta del 28 dicembre 2012, «indicando nel mese di febbraio 2013, il termine per la stipula del contratto preliminare», e della nota dell’1 settembre 2014 ‒ trascritta anche nel ricorso ‒ con la quale il Comune chiedeva ai privati «di valutare in via ultimativa l’interesse alla retrocessione e di comunicarlo tempestivamente all’ente».

A detta nota i privati rispondevano con missiva del 26 settembre 2014, nella quale i medesimi comunicavano che il corrispettivo della retrocessione era eccessivo. Seguiva il ricorso dei medesimi all’apposita Commissione per la determinazione del corrispettivo, resa legittima, ex art. 48 decreto cit., dal mancato raggiunto accordo. Orbene, la Corte d’appello, sebbene abbia menzionato tali elementi di fatto nella ricostruzione della vicenda, non neha tenuto conto ai fini dell’accertamento degli elementi della fattispecie legale di cui all’art. 1326 cod.civ., come avrebbe dovuto.

3. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, restando di conseguenza assorbiti gli altri, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il