Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 13956/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on remand due to missing role number for duplicate immigration detention extension cases.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13956/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal on remand, ordering both cases to be transferred to a new role number. The applicant, Mohammed Islam, challenged multiple administrative decrees extending his detention at a repatriation center, arguing violations of Italian immigration law and EU directives regarding the lack of concrete evidence for repatriation operations. The court ruled that procedural requirements for registering these distinct appeals were not met because the first appeal lacked a new general role number, necessitating a transfer to correct the filing defect.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 14, comma quinto, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; Art. 15, par. 3, 5 e 6, direttiva 2008/115/CE: The Court of Cassation must order remand when procedural defects prevent the proper registration of distinct appeals against administrative detention extensions, specifically requiring the assignment of a new general role number for duplicate filings.

Parole chiave

Generato dall'IA
immigration detention extension Cassation procedural defect role number assignment repatriation center detention EU directive compliance proroga della carcerazione espulsione allontanamento diritto musulmano

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14, comma quinto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Considerato che con il primo ricorso,il Mohammed denuncia la violazione dell'art. 14, comma quinto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art.
Art. 15, par. 3, 5 e 6 della direttiva 2008/115/CE
Art. 15, par. 2, della direttiva 2008/115/CE
286 del 1998, dell'art. 15, par. 2, della direttiva 2008/115/CE e dell'art.
Art. 111, sesto comma, Cost.
Art. 14, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1987
Considerato che con il primo ricorso,il Mohammed denuncia la violazione dell'art. 14, comma quinto, del d.lgs.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4546/2023 R.G. proposto da MOHAMMED ISLAM, rappresentatoe difeso dall ' Avv. Maurizio Veglio , con do- micilio eletto in Roma, viadel Casale Strozzi, n. 31 , presso lo studio dell ' Avv. Laura Barberio; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e PREFETTURA DI VARESE, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difes i dall ' Avv ocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, viadei Portoghesi, n. 12 ; –controricorrenti – e QUESTORE DI TORINO;

–intimato– avverso il decreto del Giudice di pace di Torino depositatoil 22 agosto 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal Consigliere Guido Mercolino. Ritenuto che con decreto del 22 agosto 2022, il Giudice di pace di Torino, su richiesta del Questore di Torino, ha prorogato di trenta giorni il tratteni- mento di Islam Mohammed, cittadino dell'Algeria, presso il Centro di perma- nenza per i rimpatri Brunelleschi, dispostodal Questore di Milano con decreto del 24 giugno 2022, convalidato dal Giudice di pace di Torino con decreto del 27 giugno 2022 e già prorogato con decreto del 22 luglio 2022; che al predetto decreto ne ha fatto seguito un altro, emesso il 19 settem- bre 2022, con cui il medesimo Giudice di pace ha ulteriormente prorogato di trenta giorni il trattenimento; che avverso i predettidecreti il Mohammed ha proposto distinti ricors i per cassazione, il primo affidatoad un solo motivo ed il secondo articolato in due motivi, illustrati anche con memoria; che il Ministero dell'interno ed il Prefetto di Varese hanno resistito con controricorso, mentreil Questore non ha svolto attività difensiva.

Considerato che con il primo ricorso,il Mohammed denuncia la violazione dell'art. 14, comma quinto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 15, par. 3, 5 e 6 della direttiva 2008/115/CE, censurando il primo decret o per aver disposto per la seconda volta la proroga del trattenimento, in assenza di elementi concreti idonei a ritenere probabile l'identificazione e della necessità di organizzare le operazioni di rimpatrio; che con il primo motivo del secondo ricorso, il Mohammed deduce la vio- lazione dell'art. 14, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998, dell'art. 15, par. 2, della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 111, sesto comma, Cost., cen- surando il decreto impugnato per aver disposto la proroga del trattenimento in mancanza di prova dell'esistenza di un accordo in materia di rimpatri tra l'Italia e l'Algeria e dell'esistenza di ragionevoli prospettive di rimpatrio; che con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 14, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1987 e dell'art. 15, par. 3, 5 e 6 della direttiva 2008/115/CE, censurando il secondo decreto per aver disposto per la terza volta la proroga del trattenimento, in assenza di elementi concreti idonei a ritenere probabile l'identificazione e della necessità di organizzare le operazioni di rimpatrio; che, come da informativa acquisita presso il Centro Elettronico di Docu- mentazione di questa Corte, ai fini dell'iscrizione nei registri di Cancelleriadel ricorso proposto avverso il decreto emesso dal Giudice di pace il 19 settembre 2022e della successiva riunione con il ricorso precedentemente proposto av- verso il decreto emesso dal medesimo Giudice il 22 agosto 2022, è necessario provvedere all'attribuzione di un nuovo numero di ruolo generale al primo ricorso; che occorre pertanto disporre il rinvio di entrambe le cause a nuovo ruolo, ai fini dell'espletamento del predetto adempimento.

P.Q.M.

rinvia le caus e a nuovo ruolo , mandando alla Cancelleria di attribuire un nuovo numero di ruolo generale al ricorso proposto da Islam Mohammed, notificato il 17 marzo 2023 ed avente ad oggetto l'impugnazione del decreto emesso