Italian court remands expropriation compensation case to public hearing due to procedural violations and omitted decisive facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a public hearing after finding the lower court violated procedural rules and omitted decisive facts regarding the declaration of public utility. The heirs argued that the administrative acts determining the expropriation were invalid and that the court failed to examine the correct date for the declaration of public utility. The court decided to send the case back for retrial because the issues raised were worthy of further examination and required a full public hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 1362 c.c.; Art. 1367 c.c.: The court must examine all decisive facts and cannot violate the principle of conservation of administrative acts or the letterality of administrative acts by ignoring subsequent procedural acts that clarify the original decision.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4632/2021 R.G. proposto da : ANTONIO CACCESE, CACCESE BIANCA MARIA, CACCESE RENATA, quali eredi dell’avv. Carlo Caccese, CACCESE CARLO, quale erede di Luigi Caccese e di Erminia Forgione ved. Caccese CACCESE FEDERICO, AUFIERO MARIA ved. CACCESE, CACCESE LUIGI, quali eredi del sig. Renato Caccese, BIBBO DANIELE, BIBBO CLAUDIO, quali eredi di Maria Luisa Caccese ved. Bibbo, ROBERTO MARRUZZO, ANNAMARIA MARRUZZO, quali eredi di Adriana Cacceseelettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio dell’avvocato SANDULLI EMILIO PAOLO (SNDMPL60H13F839Q) che li rappresenta e difende per procure speciali allegate al ricorso -ricorrenti- contro BONATTI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE, 49, presso lo studio dell’avvocato COSTANZO STEFANIA NICOLETTA (CSTSFN73M57I199X) e rappresentat a e difes a dall'avvocato METAFORA VINCENZO (MTFVCN64D06F839W) per procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- nonchécontro COMUNE di AVELLINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 74, presso lo studio dell’avvocato PORPORA RAFFAELE (PRPRFL37H10F912Z) e rappresentato e difeso dagli avvocati BASCETTA AMERIGO (BSCMRG57L12A509J), MANGANIELLO BERARDINA (MNGBRD57D56A399M) per procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4140/2020depositata il 01/12/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.
RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 2221 del 11 - 19/12/2012 il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, pronunciando sulle domande proposte da Caccese Antonio, Caccese Bianca Maria, Caccese Renata, quali eredi di Caccese Carlo, di Forgione Erminia, Caccese Renato, Caccese Maria Luisa e Caccese Carlo, quali eredi di Caccese Luigi, e di Caccese Adriana nei confronti del Comune di Avellino, con la chiamata in causa di Bonatti s.p.a., dichiarava l’incompetenza del Tribunale Ordinario di Avellino e la competenza della Corte d’Appello di Napoli con riferimento alle domande attoree volte alla determinazione ed al pagamento dell’indennità di occupazione legittima, fissando il termine di mesi tre per la riassunzione innanzi al giudice competente, e rigettava le altre domande attoree, dirette ad ottenere l’accertamento del mancato tempestivo perfezionamento della procedura espropriativa in contestazione da parte del Comune di Avellino , per essersi verificata, secondo la prospettazione degli attori, a decorrere dal 27/02/94, la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere per la intervenuta scadenza di entrambi i termini quinquennali per l’ultimazione dei lavori e del procedimento espropriativo e quindi la sopravvenuta illegittimità dell’occupazione, con ogni conseguenza di legge; il Tribunale dichiarava altresì assorbite le domande proposte in via subordinata dal Comune di Avellino nei confronti della Bonatti s.p.a., compensava per intero tra tutte le parti le spese di lite e poneva le spese per la consulenza tecnica di ufficio definitivamente a carico degli attori;
2. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 4140/2020 del 17/11 -1/12/2020, notificata il 2/12/2020, rigettava l'appello dagli originari attori proposto avverso la citata sentenza nella parte in cui era diretto ad ottenere la riforma della statuizione di rigetto delle domande, mentre accoglieva la domanda di determinazione delle indennità di occupazione legittima maturate nel periodo dal 8/2/1990 al 16/2/1996, proposta con l'atto di appello, e ordinava al Comune di Avellino di depositare presso la Ragioneria Territoriale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze la somma di € 124.462,68 a tale titolo determinata all’esito di C.T.U., oltre interessi legali con decorrenza dalle scadenze di ogni annualità, compensando le spese del grado tra tutte le parti e ponendo l’onere di CTU a carico solidale degli appellanti e del Comune di Avellino;
3. Avverso questa sentenza ANTONIO CACCESE, CACCESE BIANCA MARIA, CACCESE RENATA, quali eredi dell’avv. Carlo Caccese, CACCESE CARLO, quale erede di Luigi Caccese e di Erminia Forgione ved. Caccese, CACCESE FEDERICO, AUFIERO MARIA ved. CACCESE, CACCESE LUIGI, quali eredi di Renato Caccese, BIBBO DANIELE, BIBBO CLAUDIO, quali eredi di Maria Luisa Caccese ved. Bibbo, ROBERTO MARRUZZO, ANNAMARIA MARRUZZO, quali eredi di Adriana Caccese, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, e resistito con separati controricorsi dal Comune di Avellino e da Bonatti s.p.a.;
4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. I ricorrenti e Bonatti s.p.a. hanno depositato memorie illustrative. CONSIDERATO CHE 5. I motivi di ricorso sono così rubricati: « I. Violazione dell’art. 97 del R.D. n. 383/1934, dell’art. 59 della L.n. 62/1953 e dell’art. 13 della L.n. 2359/1865, nonché dei principi generali sulla dichiarazione di p.u. e sulla sua efficacia, nullità, decadenza, reiterazione. Violazione dell’art. 1, comma III, della L.n. 1/1978 e dell’art. 2909 c.c. Giudicato interno.
Violazione dell’art. 1362, I e II comma, e ss. c.c. e dei criteri ermeneutici applicabili ai fini dell’esegesi del provvedimento amministrativo. Violazione del principio esegetico principale della letteralità. Violazione del criterio ermeneutico dell’atto amministrativo costituito dalla successiva azione amministrativa e, quindi, dal contenuto dei successivi atti del procedimento in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Omesso esame del fatto decisivo che la dichiarazione di p.u. va individuata nella delibera G.M. n. 366/1988, invece che nella delibera c.c. n. 1296/1988 in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c;
II. Gradatamente, Estraneità delle delibere G.M. n. 1167 del 16/7/1991 e C.C. n. 66 del 10/6/1992 al procedimento espropriativo. Violazione degli artt. 1362, I e II comma, e ss. c.c. e dei principi generali in tema di interpretazione degli atti amministrativi. Giuridica inesistenza, inefficacia e nullità delle predette delibere. Oggettiva inconfigurabilità di una valida ed efficace reiterazione della dichiarazione di p.u. Mancata adozione di una proroga della dichiarazione di p.u. Violazione dell’art. 13 della L.n. 2359/1865 e dei principi generali in tema di dichiarazione di p.u. e sua nullità, efficacia, decadenza, reiterazione e proroga.
Carenza assoluta di potere. Violazione dell’art. 2909 c.c. e del giudicato interno sulla giurisdizione del G.O. Violazione dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Violazione dell’art. 1362, I e II comma, e ss. c.c. e dei criteri ermeneutici applicabili ai fini dell’esegesi del provvedimento amministrativo. Violazione del principio esegetico principale della letteralità. violazione del criterio ermeneutico dell’atto amministrativo integrato dalla successiva azione amministrativa e, quindi, dal contenuto dei successivi atti del procedimento.
Violazione dell’art. 1367 c.c. e del principio di conservazione dell’atto amministrativo in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; III. Violazione dell’art. 12, I comma, disp. prel. al c.c., dell’art. 13 della L.n. 2359/1865, dell’art. 4 della L.n. 166/2002, dell’art. 22 della L.n. 158/1991, degli artt. 3, 24, 42, 97 e 117 della Cost. e, ancora, dell’art. 1 del Primo Protocollo della CEDU e, infine, dell’art. 7 del T.U. e dell’art. 47 della Carta di Nizza in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonchè illegittimità costituzionale e istanza di remissione al Giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della L.n. 166/2002. e, ancora, violazione dell’art. 23 della L.n. 87/1953 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.);
IV. Violazione dell’art. 111 Cost., Violazione dell’art. 132 c.p.c. Motivazione inesistente, perplessa, contraddittoria, abnorme in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nonché violazione degli artt. 39 e 40 della L.n. 2359/1865 e dei principi generali sula determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione legittima, Violazione dell’art. 116 c.p.c. e dei principi generali sulla valutazione delle prove ».
6. Poiché le questioni poste dai motivi di ricorso sono meritevoli di approfondimento,il procedimento va rimesso alla pubblica udienza, come peraltro chiesto anche dai ricorrenti, a ciò non ostando l'originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell'art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. PER QUESTI MOTIVI Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione