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Ordinanza — n. 13888/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against jurisdiction ruling as it was not a final decision on competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13888/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal for regulation of jurisdiction inadmissible because the lower court's order was not a final decision on competence. The appellant argued the trial court should have ruled on the validity of corporate transfers, but the lower court merely invited parties to clarify their conclusions before proceeding. The court held that since the trial judge did not definitively rule on the jurisdiction issue and allowed the case to continue, the appeal could not be lodged.

Regesto Legislator

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Art. 42 c.p.c.; Art. 187 c.p.c.: A regulation of jurisdiction is inadmissible if the first-instance court, without making a definitive decision on competence, invites parties to clarify their conclusions and proceeds with the trial.

Parole chiave

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regulation of jurisdiction inadmissible appeal final decision on competence trial court order procedural standing divisione della massa ereditaria controversie patrimoniali petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 42 c.p.c.
Art. 187 c.p.c.
Art. 177 c.p.c.
Art. 183 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell
art. 189 cod. proc. civ
(ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ.
art. 42 cod. proc. civ
art 183 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 24509/2013
Cass.S.U. 20449/2014
Cass. 14223/2017
Cass. 11742/2021
Cass., Sez.U., 29 settembre 2014, n. 20449
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso n. 19624/2023 r.g. proposto da: Troiani Piero, rappresentato e difeso dall’Avv. Emanuele Urso, giusta procura speciale apposta su foglio separato allegata al presente ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Serenella Passaretti, in Roma, via Giovanni Salviucci, n. 1, che dichiara di volere ricevere le comunicazioni di rito presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. - ricorrente - contro Troiani Magda, rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola Caruso, giusta procura speciale unita alla memoria ex art. 47, quinto 2RG n. 19624/2023 Cons. Est.

Luigi D’Orazio comma, c.p.c., che dichiara di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato -resistente - Per regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 26 luglio 2023 del Tribunale di Udine, pronunciata nel procedimento di cui al R.G. n. 850/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2024 dal Consigliere dott. Luigi D’Orazio; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona della Sostituta Procuratrice Generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba che chiede che la Corte rigetti il regolamento di competenza RILEVATO CHE:

1. Magda Troianicitava in giudizio dinanzi al tribunale di Udine (proc. RG n. 850/2023) il fratello Pietro Troiani affinché, previo accertamento della simulazione relativa di donazioni, perlopiù costituite da partecipazioni sociali, con conseguente violazione della quota di legittima sua e della madre Italia Toniutti, fosse accolta la domanda di riduzione di tali donazioni o, in subordine, di divisione del patrimonio lasciato dal de cuius, con obbligo di collazione da parte dei condividenti e, in subordine, l’accertamento della nullità per difetto di forma delle donazioni dissimulate, non concluse per atto pubblico.

2. Il tribunale di Udine, con ordinanza n. 2530 del 2023, depositata il 26 luglio 2023, ha rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, il quale reputava sussistere la competenza delle sezioni specializzate del tribunale in materia di impresa. 3RG n. 19624/2023 Cons. Est. Luigi D’Orazio 3. Avverso tale provvedimento ha proposto regolamento di competenzail Troiani, depositando anche memoria scritta. 3.1.Ha depositato memoria scritta anche Magda Troiani. 4.Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO CHE:

1. Pietro Troiani nel ricorso per regolamento di competenza deducela «violazione dell’art. 3, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 168 del 2003». Per il ricorrente oggetto della controversia sarebbe l’accertamento della dissimulazione delle vendite delle quote sociali e, quindi, del trasferimento delle stesse. Pertanto, ad avviso del Troiani il «primo accertamento» richiesto al giudice sarebbe relativo al rapporto societario in senso proprio, il quale non si porrebbecome «meramente occasionale o accessorio», ma di cui verrebbe chiesto accertarsi la invalidità del trasferimento dello stesso.

Sussisterebbe, dunque, un «legame diretto» tra la controversia e i rapporti societari e le partecipazioni sociali. Aggiunge che, senza l’accertamento in merito alla dissimulazione delle vendite delle quote sociali, non vi potrebbe essere alcuna ricostruzione della massa ereditaria e successiva quantificazione della lesione della quota di legittima con conseguente riduzione delle asserite donazioni. Tra l’altro, poiché le quote erano state cedute prima del 2004, vigeva il precedente statuto, il cui art. 5 prevedeva il diritto di prelazione dei soci in caso di cessione delle quote, senza distinguere in caso di rapporti di parentela, sicché anche la socia Magda Troiani avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione, al pari degli altri soci, ma la stessa avrebbe rinunciato a tale diritto in favore del fratello. 4RG n. 19624/2023 Cons. Est.

Luigi D’Orazio Il tribunale dovrebbe, quindi, valutare l’efficacia del trasferimento, anche in relazione al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell’attrice, e della madre per la parte in cui agisce quale suo erede legittimaria. Infine, per il ricorrente sarebbe la attrice stessa ad affermare che le domande di riduzione e conseguente restituzione o eventualmente collazione, richiederebbero l’accertamento pregiudiziale circa la natura «donativa» di atti di disposizione del de cuiusche riguardano quote di s.r.l.

2. Il motivo èinammissibile. Invero, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza per effetto dell'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la decisione affermativa della competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ. (ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ. in relazione all'art. 281-quinquiescod. proc. civ. per il procedimento di decisione del giudice monocratico) preceduta dall'invito a precisare le conclusioni. Ne discende che, ove nel procedimento davanti al giudice monocratico quest'ultimo esterni espressamente od implicitamente in un'ordinanza, senza aver provveduto agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabileai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., sicché il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile (Cass.24509/2013;

Cass.S.U. 20449/2014). Il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza -senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le 5RG n. 19624/2023 Cons. Est. Luigi D’Orazio rispettive integrali conclusioni anche di merito - e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c. (Cass.14223/2017;

Cass. 11742/2021). Nella specie, la incompetenza è stata dichiarata a scioglimento della riserva, sulla base di una valutazione di opportunità di prospettare alle parti l’insussistenza della dedotta incompetenza, il rigetto dell’eccezione di incompetenza non viene dichiarato come definitivo, ed il processo prosegue, con la concessione dei termini ex art 183 c.p.c. Nel provvedimento si chiarisce che la pronuncia con ordinanzaè stata adottata «quantomeno allo stato (salvo precisazioni delle domande nei limiti di quanto consentito nella prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c.)», in tal modo escludendo dunque il carattere concretamente decisorio, «nel senso che comporti la definitiva sottrazione della questione al giudice che lo ha adottato, conseguentemente consentendone la riattivazione solo a mezzo impugnazione» (Cass., Sez.U., 29 settembre 2014, n. 20449).

Il tribunale di prime cure, dunque, non ha ritenuto come definitiva dinanzi a sé la declaratoria di sulla competenza, in quanto ciò si verifica «solo se lo faccia in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, come nel caso che conclami il convincimento (pur in sé erroneo) di poter decidere definitivamente la questione, senza preventivamente invitare le parti alla precisazione delle conclusioni (anche di merito) e senza assumere in 6RG n. 19624/2023 Cons. Est. Luigi D’Orazio decisione (potenzialmente) l’intera controversia», spogliandosi «in via definitiva della questione» (Cass.

Sez.Un., n. 20449 del 2014).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Rimette le parti dinanzi al tribunale di Udine, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell