Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a liquidated company, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent argued for dismissal based on procedural silence. The court ruled that this inaction constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of proceedings and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11399/2022 R.G. proposto da : CINQUE DUE IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE, VESCOVI FABRIZIO LUCA, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO ROMA 83, presso lo studio dell’avvocato ROVESTI FILIPPO MARIA (RVSFPP80B02H501E) rappresentati e difesi dall'avvocato ROSSINI GIUSEPPE (RSSGPP57B16C424Q) ricorrente contro LOCAM GESTIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIPRO, 4, presso lo studio dell’avvocato PROVENZANI GIUSEPPE (PRVGPP68M22H501S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSSO ANTONINO MARIA (RSSNNN68C19F205B) controricorrente e JUNE SPV SRL intimata avverso la SENTENZA n. 532/2022 emessa da CORTE D'APPELLO MILANO2 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori