Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Giuseppe Rappa, did not respond to the court's proposal for case termination, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appeal was deemed withdrawn, the proceedings were closed, and the appellant was ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24381/2022 R.G. proposto da : RAPPA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.A. PIGAFETTA N. 58, presso lo studio dell’avvocato POLINARI JACOPO (PLNJCP82A26H501S) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'AMICO GIUSEPPE (DMCGPP71S12H703L), MASTRANDREA ANGELO (MSTNGL75E03L628S) ricorrente contro UNICREDIT S.P.A., elettivamente domiciliato in SALERNO VIA A. CILENTO 13 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato NAPOLI MAURIZIO (NPLMRZ44P19H717I) che lo rappresenta e difende controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.271/2022 depositata il 09/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 17/05/20