Cassation appeal dismissed for non-response; judgment declared extinguished under Art. 380-bis c.p.c. after 40-day silence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to respond to a settlement proposal within the statutory period. The appellant, Moneta Marmi SAS, did not request a decision on the proposed settlement after forty days had elapsed since the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13843/2022 R.G. proposto da : MONETA MARMI SAS DI GRASSI ANDREA, elettivamente domiciliato in carrara Solferino 6, presso lo studio dell’avvocato ANDREI FABIO (NDRFBA68M02B832G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 3, presso lo studio dell’avvocato GIANNI SAVERIO (GNNSVR55A14H199D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SOLINAS GIANNI (SLNGNN65T15L736U) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LA SPEZIA n.180/2022 depositata il 14/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge