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Decreto — n. 13787/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 13787/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case termination. The appellant, represented by Ferrario, did not act within the deadline, while the opposing parties argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of termination within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction statutory time limit deemed withdrawal procedural default litigation costs allocation spese di esecuzione spese di assistenza rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18201/2022 R.G. proposto da : RAINIERI GIOVANNA BEATRICE IRMA, RAINIERI ANNA MARIA, elettivamente domiciliati in Parma Via Francesco Petrarca, 8, presso lo studio dell’avvocato FERRI FABRIZIO (FRRFRZ68E20B157E) che li rappresenta e difende ricorrente contro RAINIERI MICHELE, GARDONI CAVATORTA MARIA, RAINIERI SARA, elettivamente domiciliati in PARMA BORGO G. CANTELLI 9, presso lo studio dell’avvocato PAGLIA PAOLO (PGLPLA56E11D685W) che li rappresenta e difende controricorrente nonché contro UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliato in PARMA P.ZZA GARIBALDI, 17, presso lo studio dell’avvocato FABBRI NELLO FABIO (FBBNLF65E07G337L) che lo rappresenta e difende controricorrente nonché contro CREDITO EMILIANO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO N. 17 SCALA G INTERNO 7, presso lo studio dell’avvocato MICCOLIS MASSIMO (MCCMSM71M19C983B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERRETTI MARCO (FRRMRC67D18H223A) controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.277/2022 depositata il 08/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acce