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Ordinanza — n. 13742/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on water service costs due to lack of written contract proof for public entity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13742/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's judgment ordering the Frosinone industrial consortium to pay the Simbrivio water consortium significant costs and losses. While the lower court accepted the industrial consortium's membership based on deliberations, the Cassation court ruled that a written contract was strictly required to prove the existence of the supply relationship. Consequently, the court allowed the main appeal regarding the payment order but rejected the incidental appeal concerning tariff adjustments, sending the case back for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 1320 c.c.; Art. 1666 c.c.: Contracts with public economic entities regarding water supply services require strict written form; mere internal deliberations cannot substitute the missing written contract to prove the existence of the supply relationship.

Parole chiave

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public entity contracts written form requirement water supply service contract nullity public administration rules supply relationship proof consortium liability consorzio

Disposizioni normative citate

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Art. 1320 c.c.
Art. 1666 c.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Paolo Fraulini Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza de i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso inc
art. 132 c.p
in relazione all’art. 132 c.p.c.
art. 2603 cod. civ
È dunque l’art. 2603 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1549 del 23/01/2018
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 38321 del 03/12/2021
Cass. S.U., n. 4315 del 02/02/2020
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13265/2020 R.G. proposto da : Consorzio Per lo Sviluppo Industriale di Frosinone, in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliato in Roma,Viale Parioli n. 180 , presso lo studio legale Sanino, rappresentatoe difeso dagli avv.ti Mario Sanino e Aldo Ceci, giusta procurain calce al ricorso; - ricorrente e controricorrente incidentale - Contro Consorzio per l’Acquedotto del Simbrivio in liquidazione , in persona del l.r.p.t.,el ettivamente domiciliato in R oma, V ia Nicotera n. Oggetto: consorzio AC –08/03/2024 r.g. n. 13265/2020 Cons. est.

Paolo Fraulini 29, presso lo studio dell’avv. Enrico Michetti, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Co rte di appello di Roma n. 2668/2019, pubblicata il 17 aprile 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2024 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Il Consorzio p er lo Sviluppo Industriale di Frosinone ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma lo ha condannato a pagare al Consorzio per l’Acquedotto del Simbrivio in liquidazione la somma di euro 630.432,98, oltre accessori, a titolo di costi sociali, perdite di esercizio e interessi.

2. Il Consorzio per l’Acquedotto del Simbrivio in liquidazione ha resistito con controricorso proponendo, altresì, ricorso incidentale affidato a un motivo, cui il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinoneha resistito con controricorso.

3. La Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato:

a) che lo statuto del Consorzio per l’Acquedotto del Simbriviocostituiva valida prova documentale della dedotta adesione a esso del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone, in uno con le numerose deliberazioni del primo, mai impugnate, che recavano il voto favorevole del delegato di quest’ultimo, i cui poteri rappresentativi non erano mai stati formalmente contestati;

b) che tali elementi probatori erano idonei a dimostrare l’adesione al consorzio, trattandosi di un contratto aperto, che non necessita di formule sacramentali per rendere efficace l’ingresso di nuovi aderenti;r.g. n. 13265/2020 Cons. est. Paolo Fraulini c) che tanto determinava l’obbligo del consorzio di corrispondere la quota di competenza inerente alla copertura dei costi di gestione e delle perdite di esercizio, atteso che i relativi bilanci consortili non risultavano in alcun modo impugnati;

d) che non poteva, di contro, essere accolta l’ulteriore domanda di pagamento della quota di rideterminazione tariffaria per le annualità dal 1996 al 1999, pari a euro 65.345,73, atteso che difettava la prova dell’esistenza di un contratto scritto volto a regolare il rapporto di somministrazione intercorso tra le parti, la cui forma era imposta ad substantiam dalla natura di ente pubblico economico del Consorzio del Simbrivio, i cui contratti erano quindi soggetti al vincolo di forma scritta valevole per i contratti degli enti pubblici in generale.

CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso principale lamenta: « Violazione di legge - art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c. ed agli artt. 1350, 2603, 2607, 2727 e 2729 c.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto, richiamando incongruamente giurisprudenza di legittimità riguardante i consorzi atipici, che l’adesione del ricorrente al Consorzio controricorrente potesse essere dimostrata anche per fatti concludenti o mediante presunzioni laddove, invece, era necessaria la forma scritta ad substantiam, atteso l’esercizio, da parte del Consorzio del Simbrivio, in forma associata e imprenditoriale, di un servizio pubblico ascrivibile all’attività di erogazione dell’acqua, con conseguente necessità del rispetto del requisito di forma, come previsto all’art. 2603 cod. civ. per gli enti di cui all’art. 2602, e per avere comunque erroneamente desunto la prova dell’adesione da elementi (statuto e deliberazioni) inidonei allo scopo.r.g. n. 13265/2020 Cons. est.

Paolo Fraulini Il motivo è fondato avendo questa Corte affermato da lungo tempo (Sez. 1, Sentenza n. 3399 del 14/12/1973; Sez. 1, Sentenza n. 3230 del 10/10/1975) che l'adesione di un nuovo soggetto ad un contratto cosiddetto aperto, quale è quello di consorzio, concretando una modificazione soggettiva del negozio originario, deve avvenire con l'osservanza della forma prescritta per quest'ultimo. È dunque l’art. 2603 cod. civ. che impone la forma scritta per il contratto di consorzio, nel senso precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, appena richiamata.

Né vale il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, al principio di libertà della forma enunciato da questa Corte nelle sentenze n. 1277 del 2003, 13537 del 2003 e 22641 del 2013, le quali si riferiscono non ai consorzi in senso proprio (quelli tra imprenditori, disciplinati dagli artt. 2602 e ss. cod. civ.), bensì ai consorzi tra proprietari di immobili, che sono invece consorzi atipici, cui non si applica la disciplina codicistica degli artt. 2602 e ss. cod. civ. (cfr. Cass. n. 286 del 2005). Ha dunque errato la Corte d’appello nell’applicare tale principio senza verificare se ricorra, in concreto, una fattispecie di consorzio atipico.

2. Il ricorso incidentale lamenta: « Violazione di legge - art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c. e conseguente erronea individuazione e/o erronea interpretazione della norma applicata dal Giudice di Appello anche con riferimento alle comunicazioni UPICA e delibere CIPE.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che fosse necessaria la prova scritta del contratto di somministrazione tra le parti, allorquando la somma richiesta era solo un adeguamento tariffario imposto dalle deliberazioni delle superiori autorità di regolazione del settore, r.g. n. 13265/2020 Cons. est.

Paolo Fraulini peraltro contenute in deliberazioni di recepimento approvate senza alcuna contestazione dal delegato del consorzio associato. Il motivo è infondato. L’allegazione del ricorrente, secondo cui l’aumento tariffario sarebbe stato imposto dai regolatori pubblici di settore e, come tale, non avrebbe potuto essere negoziato, è erroneo, atteso che altra è la valutazione a monte, di carattere pubblicistico, inerente alla sussistenza delle condizioni per l’aumento tariffario generalizzato, altro è la ricaduta di tale determinazione generale sui singoli contratti tra il gestore del servizio e i singoli utenti; e, in relazione a tale secondo aspetto, la decisione della Corte territoriale è basata sostanzialmente su un difetto di prova dell’esistenza del contratto, da ritenersi questione del tutto svincolata da quella inerente alla determinazione di carattere generale e pubblicistico della fissazione dei prezzi per lo svolgimento del servizio.

In tali termini, la decisione di reiezione della domanda sul punto è corretta, laddove anche i singoli contratti tra gestore del servizio e utente vanno provati per iscritto ad substantiam, come questa Corte ( Sez. 3, Sentenza n. 1549 del 23/01/2018) ha affermato, con argomenti condivisibili che vanno ribaditi: il contratto di utenza stipulato con i fruitori dal gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come consorzio di Comuni o come società di capitali, deve ritenersi soggetto agli obblighi di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e, quindi, al rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che r.g. n. 13265/2020 Cons. est.

Paolo Fraulini essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici. La natura di ente pubblico del Consorzio gestore imponeva, dunque, il rispetto della forma anche per i singoli contratti di utenza, di talché a nulla vale la libertà di forme prevista per l’attività contrattuale dei Consorzi ASI (su cui si veda, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 38321 del 03/12/2021), posto che nella specie il Consorzio del Simbrivio era soggettivamente tenuto al rispetto della forma scritta per validamente vincolarsi con i terzi, né valenza alcuna può assumere, ai fini che ne occupa, la valutazione del comportamento del rappresentante del Consorzio ASI in sede di voto inerente alle deliberazioni adottate dal Consorzio del Simbrivio.

3. La sentenza va , dunque , cassata in accoglimento del ricorso principale e le parti rinviate alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità.

4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale , a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.r.g. n. 13265/2020 Cons. est. Paolo Fraulini Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza de i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso inc