Italian Court dismisses appeal due to lawyer acting without special power of attorney for cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the representing lawyer lacked a specific power of attorney for the cassation proceedings. Although the lawyer claimed to act on behalf of the client, no written authorization was found in the case files. Consequently, the court ruled that the lawyer acted in their own capacity and must bear all procedural costs and the doubled unified contribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; When a lawyer acts in a higher court without a specific power of attorney, the appeal is inadmissible and the lawyer bears the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nsigliere ORDINANZA sul ricorso 17209/2020proposto da: BAGLIANI LUCA, domiciliato in Roma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Cavalli - ricorrente - contro JULIET S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Caputi che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Luciana Cipolla -controricorrente - RG 17209/20 Bagliani-MPS Est. Cons. Marulli nonché contro MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA -intimata - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 4625/2019 depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024dal Cons. Dott.
Marco Marulli . FATTI DI CAUSA 1. Luca Alberto Paolo Bagliani ricorre per cassazione avverso l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Venezia, pur riformando la sentenza di primo grado, ne ha comunque ravvisato le ragioni di debito nei confronti della banca attrice e ne ha pronunciato perciò la condanna al pagamento in favore della stessa della somma di € 24.643,24, oltre agli interessi convenzionali e alle spese del giudizio compensate in ragione della metà.
2. Il proposto ricorso si vale di dieci motivi, seguiti da memoria, ai quali resiste Juliet s.p.a., mentre non ha svolto attività difensiva MPS. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Si impone previamente di rilevare l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto da difensore privo di procura. Benché nell'incipit del ricorso l'avvocato Cavalli abbia precisato di agire nell'interesse del ricorrente «giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore», dagli atti del processo depositati non consta il rilascio da parte del Bagliani di alcuna procura in favore del predetto difensore, tantomeno risulta la necessaria procura speciale per il giudizio di cassazione; di talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il rapporto RG 17209/20 Bagliani-MPS Est. Cons. Marulli processuale deve intendersi costituito nei confronti del solo difensore che, in difetto di procura, ha perciò agito in proprio.
3. Poiché in ragione di ciò l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente su di sé la responsabilità (Cass., Sez. U, 10/05/2006, n. 10706), le spese del giudizio (Cass., Sez. VI-I, 10/10/2019, n. 25435) ed il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. VI-I, 9/12/2019, n. 32008 ) fanno capo al difensore privo di procura.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del difensore del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il difensore della parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 5200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del difensore del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di cons