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Ordinanza — n. 13696/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on simulated share transfer, rejecting new evidence and capacity claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13696/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Donatella Barbera's appeal against a lower court ruling declaring a share transfer absolutely simulated. Barbera argued the transfer was invalid due to a symbolic price, lack of payment, and a subsequent private document admitting simulation, while also claiming natural incapacity at the time of the act. The court rejected these arguments, stating the appeal sought a new trial on evidence rather than a legal application of simulation rules and introduced a new issue of capacity without prior procedural history.

Regesto Legislator

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Art. 393 c.p.c.; Art. 136 c.p.c.: A cassation appeal must apply the law to established facts; it is inadmissible if it attempts to re-evaluate evidence or introduces new factual issues not previously raised in the contested judgment.

Parole chiave

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absolute simulation share transfer contradictory declaration natural incapacity admissibility of appeal re-evaluation of evidence procedural history trasferimento di azioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 08391/2022R.G. proposto da Barbera Donatella , elett.te domiciliat a in Roma, viale Giulio Cesare n. 223, presso lo studio dell’avv. Vito Castronuovo , che la rappresentae difende giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Barbera Antonio, elettivamente domiciliato in Roma, via di Santa Costanza n. 46 , presso l o studio dell’avv. Luigi Mancini , che lo rappresenta e difendegiusta procura in calce al controricorso; –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: s.r.l. cessione quote simulazione AC –08/03/2024 r.g. n. 08391/2022 Cons. est.

Paolo Fraulini E neiconfronti di Barbera Marcellino, Barbera Stefania e I.B.S. Immobiliare Beni Sicuri s.r.l.; –intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma , terza sezione civile, n. 284/2022,del 17 gennaio 202 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 8 marzo 2024dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Donatella Barbera ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a unmotivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che a veva dichiarato la simulazione assoluta della cessione di quote sociali, di cui a rogito notaio Tarsia di Roma del 17 dicembre 1997, con cui il padre Antonio Barbera le aveva apparentemente ceduto, assieme ai due fratelli Marcellino Barbera e Stefania Barbera , quota parte delle partecipazioni detenute nel capitale della I.B.S. Immobiliare Beni Sicuri s.r.l.

A fondamento della domanda, Antonio B arbera aveva ded otto il prezzo simbolico della cessione, la circostanza che il p rezzo stesso non gli fosse mai stato corrisposto , la totale estraneità dei presunti cessionari all’attività sociale dopo l’atto di alienazione delle quote impugnato e l’esistenza di una scrittura privata coeva all’atto di cessione, sottoscritta da tutte le parti, contenente la ricognizione della natura assolutamente simulata della cessione, che il Barbera qualificava come controdichiarazione; la natura simulata della r.g. n. 08391/2022 Cons. est.

Paolo Fraulini cessione veniva espressamente confermata in giudizio dai convenut i Marcellino Barbera e Stefania Barbera, che non si opponevano all’accoglimento della domanda , ciò che, invece, faceva Donatella Barbera. Il Tribunale di Roma, sulla base dell’apprezzamento delle riferite circostanze , ha accolto la domanda e dichiarato l’atto impugnato assolutamente simulato. La Corte territoriale ha respinto il gravame, proposto dall’odierna ricorrente , rilevando che il contenuto della scrittura privata in atti, sottoscritta da tutte le parti, in cui si dava atto della natura simulata dell’atto di cessione di quote, costituiva una controdichiarazione rispetto all’apparente contenuto volitivo dell’atto di cessione di quote, che ne poneva nel nulla l’efficacia e ciò del tutto a prescinderedall ’ assenza di data certa della controdichiarazione; invero, era certo che la controdichiarazione provenisse dalle parti del negozio di cessione di quote, di talché era certo che, al momento dell’atto di cessione, le parti non avessero alcuna effettiva intenzione di realizzare l’ effetto traslativo delle partecipazionisociali.

2. Antonio Barbera ha resistito con controricorso , contenente ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo, mentre Marcellino Barbera, Stefania Barbera e la I.B.S. Immobiliare Beni Sicuri s.r.l.sono rimasti intimati.

3. Antonio Barbera ha depositato m emoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta : « Violazione degli artt. 1414 e 1417 c.c. in relazione al motivo di cui all’art. 360, n. 3 , c.p.c. , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto provato l’accordo simulatorio contestuale rispetto all’atto simulato», deducendo l’erroneità della sentenzaimpugnata laddove ha ritenuto provata la sussistenza di un r.g. n. 08391/2022 Cons. est. Paolo Fraulini accordo simulatorio contestuale all’atto simulato , di cui la mancata contestazione ad opera della odierna ricorrente e le dichiarazioni dei fratelli Marcellino e Stefania Barbera costituirebbero prova.

Erroneità che emergerebbedalla considerazione secondo cui le dichiarazioni dei fratellidella ricorrente non le sarebbero opponibili come prova legale, siccome la ricorrente è da considerarsi estranea agli effetti del riconoscimento proveniente dalle altre parti; erroneità che emergerebbe anche in relazione alla mancata considerazione dello stato di incapacità naturale in cui l’odierna rico r rente sarebbe stata nel giorno dell’atto e dell’asserita sottoscrizione della controdichiarazione, come emergerebbe dall’ accertamento contenuto nella sentenzapenale n. 14607/2016 resa dal Tribunale di Roma .

Il motivo di ricorso è inammissibile atteso che, ben lungi che argomentare la falsa applicazione delle norme sulla simulazione indicate nell’epigrafe del motivo, è totalmente versato in fatto e pretende da questa Corte un riesame delle prove su cui la sentenza impugnata ha formato il proprio convincimento circa il carattere assolutamente simulatodella cessione di quote. La sentenza impugnata ha accertato in fatto che, contestualmente alla stipula dell’atto impugnato, le parti avevano dato atto dell’assoluta simulazione di quanto apparentemente pattuito , consacrata nella controdichiarazione sottoscritta anche dalla ricorrente.

Il ricorso si spende inammissibilmente in una diversa ricostruzione delle prove e nello svilimento di quelle valorizzate dal giudice di appello, finendo per introdurre anche la questione dell ’ a ssenza di capacità di agire della ricorrente al momento dei fatti, che deve considerarsi del tutto nuova in questa sede e, come tale, parimenti inammissibile, non essendovene menzione alcuna nella sentenza r.g. n. 08391/2022 Cons. est. Paolo Fraulini impugnata e n on indicando il ricorso come, dove e quando, tale questione sia stata ritualmente introdotta nel processo e coltivata nei suoi gradi.

2. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

3. La soccombenza regola le spese.

4. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna Barbera Donatella a rifondere a Barbera Antonio le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess