Court dismisses appeal claiming condominium fees are real burdens, ruling they are contractual obligations subject to prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Consortium's appeal against the lower court's confirmation of a decree ordering the Conservatory Foundation to pay condominium fees. The Foundation argued these fees constituted imprescriptible real burdens based on judicial precedent regarding condominium regulations. The court distinguished between real burdens inherent to land ownership and contractual obligations arising from joining a consortium, finding the latter subject to the five or ten-year prescription period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 11, 33, 34 Statuto; Art. 2934 c.c.: Condominium fees are contractual obligations subject to prescription, not imprescriptible real burdens inherent to land ownership.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 04010/2022R.G. proposto da Consorzio Macrolotto Industriale n. 2 di Prato, in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliat o in Roma, Piazza Mazzini , n. 27 , presso lo studio dell’avv. Benedetta Rosati, rappresent ato e dife so da gli avv.ti Antonello Calabrese e Claudia Facchini , giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Fondazione Conservatorio di San Niccolò di Prato, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, presso l o studio dell’avv.
Ma ssimo Mannocchi , Oggetto: consorzio onere contributivo AC –08/03/2024 r.g. n. 04010/2022 Cons. est. Paolo Fraulini rappresentata e dife sa dall’avv. Gabriele Pica, giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze , seconda sezione civile, n. 2360/2021,del 7 dicembre 202 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 8 marzo 2024dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Il Consorzio Macrolotto Industriale n. 2 di Prato (in prosieguo, il Consorzio), ha propo sto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che a veva revocato il decreto ingiuntivo n. 2019/2013 emesso in suo favore , con il quale si intimava all a Fondazione Conservatorio di San Niccolò di Prato (in prosieguo, la Fondazione) il pagamento di oneri con s ortili dovuti sino al 20 maggio 1994 in relazione alla proprietà di alcuni terreni compresi nel perimetrodi lottizzazione.
2. La Fondazione ha resistito con controricorso.
3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva, ha accolto l ’ eccezione di prescrizione inerente all’ obbligazione di pagamento degli oneri consortili , rilevando che l’imprescrittibilità del diritto dominicale non si trasmette anche alle obbligazioni di pagamentodegli oneri connessi al diritto stesso, tra cui quelli per cui è causa, che restano di fonte contrattuale e, pertanto, soggetti alla prescrizione quinquennale e, in ogni ca s o, decennale, nella specie entrambe maturate al momento dell’intimazionedi pagamento per cui è causa.
4. L e parti hanno depositato m emoria.r.g. n. 04010/2022 Cons. est. Paolo Fraulini CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta : « Ai sensi dell 'art . 360 n. 3 c.p.c.: violazione e/o errata interpretazione e applicazione degli artt. 11, 33 e 34 dello Statuto, e dell’art. 2934 c.c. in relazione al mancato riconoscimento della imprescrittibilità dei crediti per contributi consortili», deducendo la natura di onere reale del pagamento del contributo consortile. Il ricorso è infondato. Il ricorrente afferma che gli oneri consortili costituirebbero veri e propri oneri reali, essenzialmente sulla base di due considerazioni: il fatto che lo statuto li prevede sotto forma di acconti periodici, indipendentemente dalla destinazione del terreno, e il fatto che, in tema di condominio, questa Corte, con la sentenza n. 11684 del 2000, avrebbe afferm ato che l’imposizione di prestazioni positive periodiche a carico dei condomini a favore dei medesimi o di soggetti diversi contenuta nel regolamento condominiale configuri un onere reale.
Sennonché, in senso contrario a quanto argomentato nel ricorso, va rilevato che lo stesso precedente di questa Corte appena citato individua «il tratto specifico e qualificante dell’onere reale … nella inerenza al fondo (“nella qualità giuridica inseparabile dal fondo stesso”), per cui il proprietario risulta obbligato, per il solo fatto di essere tale, ad effettuare prestazioni positive e periodiche, di dare o di facere, in favore del proprietari di un altro fondo (o di un diverso soggetto)», mentre l’obbligo del pagamento dei contributi consortili trova causa nell’adesione al consorzio, e non nella proprietà in quanto tale, e del resto altra è la natura del regolamento condominiale, altra quella del contratto (e statuto) consortile, al quale, quale fonte r.g. n. 04010/2022 Cons. est.
Paolo Fraulini dell’obbligazione dedotta nel caso di specie, va quindi assegnata esclusivavalenza.
2. La soccombenza regola le spese.
3. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Consorzio Macrolotto Industriale n. 2 di Pratoa rifondere alla Fondazione Conservatorio di San Niccolò di Prato le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se d