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Ordinanza — n. 13635/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on bank credit block transfer, ruling facts were legally established by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13635/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Edil Galven s.r.l. against the Second Instance Court's judgment regarding a bank account contract. The lower court had declared a clause null and ordered the bank to repay sums after finding the credit relationship was part of a bulk transfer to Intesa Sanpaolo under Article 58 of the TUB. The Court rejected the appellant's argument that only credit transfers qualify for bulk transfer provisions, affirming that the factual findings regarding the block transfer were binding and not subject to re-examination on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 58 t.u.b.; The provision covering bulk transfers of legal relationships includes mere credit transfers, and appellate courts cannot re-evaluate factual findings made by the trial court regarding the scope of such transfers.

Parole chiave

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bulk transfer of legal relationships bank credit block transfer Article 58 TUB appellate review of facts legitimacy of passive party rimborso del debito restituzione dei sussidi statali caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 58 t.u.b.
ai sensi dell’art. 58 t.u.b.; -il ricorso è affidato a un unico motivo; -resiste con controricorso la Banca Carime s.p.a.
Art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors o , a norma del comma 1 - bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 13 marzo 2018, n. 6035
Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n.
Cass., 23 settembre 2016, n. 18715
6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); - pertanto, per le indicate considerazioni, i l ricorso non può essere accolto;- le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22378/2020R.G. proposto da Edil Galven s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ciro Pasquale Lenti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Dodaro , sito in Roma , via Giulio Caccini, 1 -ricorrente - contro Unione di Banche Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra Vilecco, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Cosenza, via Beato Umile, -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 768 /20 20 , depositata il 10 giugno2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal Consigliere Paolo Catallozzi; Oggetto:cessione di crediti di azienda bancaria in blocco RILEVATO CHE: - la Edil G a l ven s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, depositata il 10 giugno 2020, che, in accoglimento dell’appello della Banca Carime s.p.a., ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima con riferimento alle domand e di accertamento della nullità di alcun e clausole di un contratto di conto corrente affidato e di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente versate in esecuzione di tali clausole; -la sentenza impugnata ha dato atto che il Tribunale di Cosenza aveva parzialmente accolto la domanda attorea, dichiarando la nullità della clausola avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e condannando la banca alla restituzione in favore della Edil Galven s.r.l. della somma di euro 8.967,21, oltre interessi legali; - ha, quindi, accolto il gravame interposto dalla banca in ragione del fatto che il rapporto bancario dedotto in giudizio era stato ceduto alla Intesa BCI s.p.a. ai sensi dell’art. 58 t.u.b.; -il ricorso è affidato a un unico motivo; -resiste con controricorso la Banca Carime s.p.a.

CONSIDERATO CHE: - con l’unico motivo la ricorrent e denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 58 t.u.b., per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’atto di cessione intervenuto tra la Banca Camine s.p.a. e la Intesa BCI s.p.a., avente a oggetto (anche) il credito controverso , fosse riconducibile a una cessione di ramodi azienda o di beni e di rapporti giuridici individuabili in blocco e, in quanto tale, rientrante nella fattispecie di cui al predetto art. 58; - sostiene, in proposito, che si era in presenza di una mera cessione del credito, essendo stati ceduti in blocco solo crediti e non anche passivitàed essendo estraneo alla cessione il rapporto giuridico da cui il credito aveva avuto origine;-il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile; -la Corte di appello ha rilevato che la Banca Carime s.p.a. aveva ceduto alla Intesa BCI s.p.a. pro solutoe in blocco, ai sensi dell’art. 58 t.u.b., una serie di rapporti giuridici, tra cui figurava anche quello intrattenuto con la Edil Galven s.r.l.; - orbene, si osserva che l’art. 58 t.u.b. si riferisce alla cessione a banche di aziende, di rami d'azienda e di beni , nonché di « rapporti giuridici individuabili in blocco», espressione idonea a includere anche la mera cessione di crediti, costituendo espressione di un rapporto giuridico; - non può, dunque, seguirsi la tesi interpretativa della ricorrente secondo cui la fattispecie in esame, nel far rifermento alla cessione in blocco di rapporti obbligatori , presuppone che tale cessione sia caratterizzata dal fatto di avere quale oggetto , al tempo stesso, sia posizioni creditorie, sia posizioni debitorie; - nella parte, poi, in cui fa valere l’ estraneità del rapporto giuridico dedotto in giudizio dalla cessione intervenuta tra la Banca Carime s.p.a. e la BCI Intesa s.p.a., la doglianza non si confronta con l’accertamento effettuato dalla Corte di appello, la quale ha puntualmente accertato l’inclusione di tale rapporto tra quelli interessati dalla cessione; -come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr.

Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); - pertanto, per le indicate considerazioni, i l ricorso non può essere accolto;- le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 9.000,00,oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors o , a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 1