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Ordinanza Interlocutoria — n. 13613/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing for new interpretation of environmental contribution exemption rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13613/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal and remanded the case to a public hearing for a new ruling. The Consorzio Nazionale Imballaggi challenged a lower court decision that declared it lacked standing to collect environmental contributions from Nordcontenitori due to a new legislative exemption. The court noted the novelty of the legal issue regarding the application of the ne bis in idem principle between different waste management consortia under the updated Environmental Code.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 11, n. 8, d.lgs. 116/2020; Art. 237, comma 8, d.lgs. 152/2006: When a new legislative provision clarifies the scope of environmental contribution exemptions, courts must address novel interpretative questions regarding the application of the ne bis in idem principle in public hearings rather than summarily dismissing appeals.

Parole chiave

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Environmental Code Ne bis in idem Standing to sue Waste management Public hearing requirement Legislative update Consortium liability deposito di prodotti inquinanti

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 11, n. 8, del d. lgs. n. 116 del 2020
L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che alla controversia risulta applicabile lo ius supervenienscostituito dall’art. 3, comma 11, n. 8, del d. lgs. n. 116 del 2020, che ha sostituito il testo del l’art.
Art. 237, comma 8, del d. lgs. 152/2006
Violazione e (o) fa lsa applicazione dell’art. 237, comma 8, del d. lgs. 152/2006, nonché degli artt.
Art. 224, comma 9, del d. lgs. n. 152/2006
Art. 234, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
152/2006 in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 375 cod. proc. civ.
art. 375 cod. proc. civ
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Testo completo

toria sul ricorso iscritto al n. 09230/2022R.G. proposto da: Consorzio Nazionale Imballaggi - Conai , in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliato in R oma, piazza Cardelli n. 4 , presso lo studio dell’avv. Gian Domenico Mosco, che l o rappresenta e dife nde con l’avv. Antonio Damiano, giusta procurain calce al ricorso; - ricorrente - Contro Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene (Polieco), in persona del l.r.p.t. , el ettivamente domiciliatoin R oma, V ia F. Paulucci de’ Calboli n. 1 , presso lo studio Oggetto: consorzio AC –09/05/2024 r.g. n. 09230/2022 Cons. Est.

Paolo Fraulini dell’avv. Tommaso Marvasi, che lo rappresenta e dife nde giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – E nei confronti di Nordcontenitori s.a.s. di Edoardo Bertoli, in persona del l.r.p.t., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo p.e.c. giuseppe.delia@pec.it, rappresentata e difesa da gli a vv. ti Giuseppe D’Eliae Pierluigi Gilli, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza della Co rte di appello di Roma n. 6364 /2 02 1 , pubblicata il 30 settembre2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del9 maggio 2024 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Il Consorzio Nazionale Imballaggi - Conai (in prosieguo, breviter, “Conai”) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di legittimazione del Conai a ottenere il pagamento dei contributi ambientali da parte di Nordcontenitori s.a.s. di Edoardo Bertoli, previa trasmissione delle dichiarazioni periodiche relative ai beni in polietilene prodotti, oggetto di domanda formulata r.g. n. 09230/2022 Cons. Est.

Paolo Fraulini in separato giudizio, poi riunito , dal Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene (in prosieguo, breviter, “Polieco”).

2. Il Polieco ha resistito con controricorso , mentre la Nordcontenitori s.a.s. di Edoardo Bertoliè rimasta intimata.

3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che alla controversia risulta applicabile lo ius supervenienscostituito dall’art. 3, comma 11, n. 8, del d. lgs. n. 116 del 2020, che ha sostituito il testo del l’art. 237 del Codice dell’ambiente, con la conseguenza che il nuovo testo della norma novellata, laddove prevede che il contributo ambientale versato a un sistema collettivo esclude l’ assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altro contributo ambientale previsto nella P arte Q uarta del citato Codice, determina l’esonero della Nordcontenitori dall’ obbligo di versamento del contributo al Conai, atteso il già effettuato versamentodel dovuto per i medesimibeni al Polieco.

4. Le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. L’unico motivo di ricorso lamenta: « 1. Violazione e (o) fa lsa applicazione dell’art. 237, comma 8, del d. lgs. 152/2006, nonché degli artt. 224, comma 9 e 234, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. » deducendo l'erroneità della sentenza impugnata nell’interpretazione offerta alla normativa applicata, segnatamente per non aver considerato che, secondo un criterio letterale, l’esonero dal pagamento del doppio contributo è espressamente riferito ad “altri” contributi ambientali (non al medesimo contributo ) e, sotto un profilo teleologico, per non aver considerato che l’esonero, per espressa volontà legislativa , si applica solo ai rapporti tra sistemi autonomi e Consorzi nazionali che si r.g. n. 09230/2022 Cons. Est. Paolo Fraulini occupanodella medesima tipologia di rifiuti e non anche tra Consorzi destinati istituzionalmentea occuparsi di tipologie di rifiuti diverse.

2. La questione inerente all’interpretazione del nuovo testo dell’art. 237 del Codice dell’ambiente - segnatamente in tema di condizioni per l’applicazione del principio del ne bis in idem al pagamento del contributo da parte degli imprenditori del settore a uno dei Consorzi operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del ridetto Codice - è nuova, non rinvenendosi precedenti di questa Corte regolatrice , e di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., in considerazione dell’importanza giuridica ed economica degli argomenti trattati, sicché se ne deve disporre la trattazionein pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone che la trattazione della presente controversia avvenga alla pubblica udienza della Prima sezione civile e rinvia la causaa nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di