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Ordinanza — n. 13552/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares case extinct due to mutual withdrawal of appeals and settlement agreement among all parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13552/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the litigation extinct following the mutual withdrawal of all appeals and incidental appeals by the parties involved. The original dispute concerned damages for alleged mismanagement by directors and administrators of an agricultural company, which had previously resulted in significant judgments against the defendants. The court noted that the withdrawals occurred within a framework of a settlement agreement involving all litigants, justifying the dismissal of costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When all parties in a cassation proceeding mutually withdraw their appeals within a settlement framework, the court declares the case extinct without ordering costs against the withdrawing parties.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeals settlement agreement extinction of proceedings costs allocation cassation procedure corporate liability administrative damages compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4, c.p.c.
― Consta l ’ accettazion e formulata dal fallimento , sicché sul punto nulladeve disporsi in punto di spese, giusta l’art. 391, comma 4, c.p.c..
Art. 391, comma 2, c.p.c.
Con riguardo a queste posizioni appare quindi giustificatala la mancata condannadei rinuncianti al pagamento delle spese ( condanna che non consegue, di necessità, allarinuncia non accettata: art. 391, comma 2, c.p.c.).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16609 R.G.anno 2022 proposto da: Badami Giuseppe, rappresentato e difes o dall’avvocato Loris Luca Mantia, presso cui è domiciliato,e dall’avvocato Marco Filippo Lannino; ricorrente contro Simonetti Salvatore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Wolleb, domiciliato presso l’avvocatoAndrea De Petris; controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro Fallimento Vigne Nuove s.r.l., rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Ziino; controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro Antonino Di Blasi, rappresentato e difes o dall’avvocato Giuseppe Iacopo Quarantino, presso cui è domiciliato, unitamente all’avvocato Enrico Aguglia;

Sez. I–RG 16609/2022 camera di consiglio8.3.2024 controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro Granatelli Salvatore, Antonio Micciché , Fallimento Mediterranean Domains s.r.l. , F azzari G iovanna , G iordano Marco,Frittelli Cesare; intimati avverso la sentenza n. 1089/2022 depositat a il 23 giugno 2022 del la Corte di appello di Palermo. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2024dal consigliere relatore Massimo Falabella. LA CORTEOSSERVA1. ― Salvatore Simonetti e Cesare Frittelli, soci di Vigne Nuove Società Agricola s.r.l., poi Vigne Nuove s.r.l., hanno convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Palermo, Giuseppe Badami, Antonio Micciché, Antonino Di Blasi, componenti del consiglio di amministrazione di detta società dal 2007, nonché Salvatore Granatelli, Marco Giordano e Giovanna Fazzari, sindaci,chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato alla stessa nell'esercizio delle loro funzioni.

Micciché, Di Blasi e Badami si sono costituiti, hanno contestato gli addebiti loro mossi dagli attori e avanzato analoga domanda nei confronti diSimonetti, in quanto amministratore unico della società dal 2002 fino ai primi mesi del 2007. Con sentenza del 2 febbraio 2016 il Tribunale ha condannato Simonetti al pagamento del complessivo importo di euro 337.867,06, oltre interessi,in favore della società; ha altresì condannato Miccichè , Di Blasi e Badamial risarcimento del danno liquidato nel complessivo importo di euro 1.840.598,00, sempre in favore di Vogne Nuove s.r.l..

Sez. I–RG 16609/2022 camera di consiglio8.3.2024 2. ― Avverso detta pronuncia hanno proposto separati appelli , poi riuniti, B a dami e Di Blasi . Hanno spiegato appello incidentale Micciché e la curatela del fallimento Vigne nuove (società per cui era stata nel frattempo aperta la procedura concorsuale). Con sentenza pubblicata il 23 giugno 2022 la Corte di appello di Palermo ha rideterminato l'ammontare di quanto dovuto daBadami e Micciché nei confronti della cur atela in complessivi euro 682.384,91, oltre interessi e rivalutazione,e rideterminato, altresì, l'importo delle spese di lite cui era stato condannato, con lasentenza di primo grado, Simonetti. 3.

― Avverso la pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione Badami, il Fallimento Vigne Nuove, Simonetti e Di Blasi. 4. ― I suddetti hanno successivamente rinunciato ai rispettivi ricorsi. 5. ― Consta l ’ accettazion e formulata dal fallimento , sicché sul punto nulladeve disporsi in punto di spese, giusta l’art. 391, comma 4, c.p.c.. Con riguardo alle altre parti non risultano depositati atti di accettazione: nondimeno , nessuno dei controricorrenti all e impugnazioni rinunciate ha manifestato l’intendimento di ottenere la condanna del rinunciante al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;e del resto, le rinunce risultano collocarsi nel quadro di un regolamento transattivo che ha coinvolto tutti i contendenti.

Con riguardo a queste posizioni appare quindi giustificatala la mancata condannadei rinuncianti al pagamento delle spese ( condanna che non consegue, di necessità, allarinuncia non accettata: art. 391, comma 2, c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Se