Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal norm citations under civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the costs. The appellant argued that a late claim regarding defense fees was not barred by a prior judgment because the cause of action differed from an earlier ordinary suit. The court rejected this, ruling that the appeal lacked the required specificity mandated by civil procedure law, as it failed to cite specific legal norms or demonstrate a violation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, n. 4, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal alleging a violation of law is inadmissible if the grounds are generic and fail to cite specific legal norms, examine their content, and contrast them with the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1830/2023 R.G. proposto da: TUFANO SABATO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 7, presso lo studio dell’avvocato SILVETTI MASSIMILIANO (SLVMSM71B01H501D) rappresentato e difeso dall'avvocato TUFANO SABATO (TFNSBT64H05B077V) -ricorrente- contro FALLIMENTO 53/2019 LM IMMOBILIARE, elettivamente domiciliato in ANGRI CORSO VITTORIO EMANUELE 180, presso lo studio dell’avvocato NOCERA VINCENZO (NCRVCN66S01F912E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il decreto del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE n. 5732/2021 depositato il 12/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: con decreto in data 12-1-2023 il Tribunale di Nocera Inferiore ha respinto l’opposizione proposta dall’avv. Sabato Tufano nei confronti del provvedimento col quale il giudice delegato al fallimento di LM Immobiliare s.r.l. aveva dichiarato inammissibile una sua domanda tardiva avente a oggetto un credito professionale; l’avv. Tufano ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; il Fallimento ha replicato con controricorso; le parti hanno depositato memorie.
Considerato che: I. - i l T ribunale di Nocera Inferiore ha respinto l’opposizione premettendo che la domanda era stata avanzata, ai sensi dell’art. 101 legge fall., in relazione a un credito avente a oggetto i compensi maturati per l’attività difensiva svolta dall’avv. Tufano in favore d ei coniugi Vincenzo D’Antuono e Anna Fantasia, in un procedimento cautelare conclusosi in pregiudizio della società fallita; tale credito, secondo la postulazione dell’istante, era stato riconosciuto con una sentenza del medesimo tribunale limitatamente alla prima fase del cautelare; nel decreto oggi impugnato il tribunale ha rilevato che il credito era stato fatto oggetto di una previa domanda tempestiva,che però era stata respinta con provvedimento coperto da giudicato endofallimentare; sicché quella proposta in sede tardiva era da considerare inammissibile, essendo basata sul medesimo fatto costitutivo,seppure mediato dalla sentenza citata ; ciò non aveva integratol’elemento costitutivodi un credito diverso ma solo un elemento dimostrativo di esistenzadi quello originario ;
II. -nell’unico motivo il ricorrente censura la decisione affermando che il tribunale sarebbe pervenuto alla dichiarazione di inammissibilità in netto contrasto con i principi affermati da questa Corte, perché nessuna identità di causa petendi e di petitum poteva essere riconosciuta alle due azioni proposte in via ordinaria e tardiva,e quindi nessun giudicato endofallimentare poteva dirsi sussistente nel caso concreto; III. - i l ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 , n. 4, cod. proc. civ., essendo la censura totalmente generica e priva di riferimenti a norme di diritto;
IV. - n el ricorso per cassazione sussiste l'onere di specificità dei motivi; tale onere, sancito dall'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci un vizio di violazione di legge di indicare, a pena d'inammissibilità della censura, le norme di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (v. Cass.
Sez. U n. 23745 - 20) ; nel caso in esame il ricorrente si limita aesporre assertivamente la sua tesi, senza corredo di autosufficienzae senza alcun riguardo alle modalità imposte dalla citata norma delcodice di rito ; V. –le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso,