Cassation court dismisses late creditor claim due to lack of proven delay justification under insolvency law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a late creditor claim. The applicant argued that the delay was justified by the insolvency administrator's failure to communicate the debt notice and by the existence of related bankruptcy proceedings. The court ruled that the lower court's decision relied solely on the statutory requirement for a specific justification of delay, which was absent in the appeal, rendering the complaint non-calibrated and the claim inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101, comma 1, legge fallimentare; Art. 98, legge fallimentare: A late creditor's claim is inadmissible unless the creditor specifically demonstrates the reasons for the delay; a general allegation of administrative negligence or related proceedings without specific proof of non-imputability to the creditor does not satisfy the statutory requirement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7138/2023 R.G. proposto da: FERRARA CARMINE, elettivamente domiciliato in FORMIA VIA O. SPAVENTOLA 18 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MARTONE CLEMENTE (MRTCMN64E10A783O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO FARMACIA LA GUARDIA-S.ANNA DOTT. COPPOLA VINCENZO SAS, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia, corso Garibaldi 118, presso lo studio dell’avvocato MIRANDA CATELLO (MRNCLL76R09E557H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA n. 105/2021 depositatoil 14/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Fatti di causa Il dr. Carmine Ferrara, commercialista,ha proposto domanda di ammissione tardiva allo stato passivo del fallimento della Farmacia La Guardia S. Anna dott. Coppola Vincenzo s.a.s., per prestazioni professionali relative a un contenzioso tributario. La domanda, basata su una nota pro forma intestata al dr. Vincenzo Coppola, è stata respinta sotto due profili: (a) perché inammissibile, siccome presentata oltre il termine di cui all’art. 101, primo comma, legge fall., senza deduzione o prova della non imputabilità del ritardo; (b) perché indimostrata in ordine alle attività espletate, apparentemente relative alla sola posizione del Coppola, dichiarato fallito in altra procedura.
L’opposizione del professionista è stata a sua volta respinta dal Tribunale di Torre Annunziata, perché la decisione del giudice delegato si era basata su plurimi motivi, tra i quali quello della inammissibilità della domanda in relazione all’art. 101, primo comma, legge fall.; e tale motivo, di per sé idoneo a sorreggere la decisione di non ammissione dell’asserito credito dell’opponente, non era stato in alcun modo censurato. Il dr. Ferrara ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi. Il Fallimento ha replicato con controricorsoe memoria.
Ragioni della decisione I. –Col primo motivo il ricorrente denunzia la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 101 legge fall., perché nel ricorso ex artt.98 e 99 legge fall. era stata contestata sia la asserita prescrizione del credito che la tardività del termine di presentazione della domanda. II. -Il motivo è inammissibile. Il ricorrente riferisce la censura– testualmente - al fatto che “ nella domanda di insinuazione - agli atti del procedimento - si dà atto della mancata comunicazione daparte dei Curatori del Decreto, quale motivo del ritardo”.
Egli poi discorre di una correlazione tra il Fallimentodella Farmacia La Guardia e una distinta procedura di c oncordato fallimentare di numerose altre farmacie d el gruppo Matachione, terminata la quale si sarebbe proceduto alladichiarazione di fallimento delle singole società, con travaso di tutti gli accertamenti e documenti della procedura concordataria. Sostiene infine che in tale ambito era “ ben nota la posizione sostanziale e processuale della società relativa alla fattura per la prestazione professionale reclamata”, assumendo di essere peraltro intervenutoin sostituzione di altro professionista le cui spettanze erano state liquidate.
Reputa che tutte queste circostanze non potevano essere ignorate dalla curatela del fallimento, dovendosi da ciò ritenere “acquisita la dimostrazione dei motivi delritardo” di cui all ’art. 101 legge fall. , fermo restando che la tempestività della domanda di insinuazione si sarebbe dovuta rilevare anche dalla comparsa di costituzione della curatela in ordine all’invio tempestivodella notula pro forma (per quanto inidonea sul piano contenutistico). III. - L a censura, nel suo complesso, anche a sorvolando sul difetto di autosufficienza (vista l’assertività delle circostanze esposte) , non è calibrata sulla ratio decidendi.
La decisione del tribunale è incentrata sul deficit del ricorso ex art.98 legge fall. poiché in esso non erano state prospettate censure avverso l’assunto di inammissibilità della domanda in quanto ultratardiva.Tale rationon è minimamente contrastata. IV. - I restanti due motivi di ricorso , relativi al versante dell’esistenza del credito e asseritamente prospettati per “ragioni di economia processuale”, restano assorbiti. V. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso,