Cassation court dismisses appeal for late bankruptcy claim due to buyer's prior knowledge of waste site conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a late bankruptcy claim. Geo Progetto Ambiente sought to add a debt for waste removal costs incurred after purchasing a property in 2021, but the trial court found the request untimely because the buyer was fully aware of the waste issues at the time of acquisition. The court ruled that the buyer's explicit acceptance of the property 'as is' without guarantees regarding waste disposal rendered the claim inadmissible regardless of the specific deadline calculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 legge fall.; Art. 111 e 111-bis legge fall.: A late claim for costs related to waste removal is inadmissible if the acquirer purchased the property with full knowledge of the waste conditions and explicitly accepted the sale without guarantees regarding such costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11628/2023 R.G. proposto da: GEO PROGETTO AMBIENTE SRL, elettivamente domiciliata in TORINO VIA TREVISO, 36 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato NOVARA MARCO (NVRMRC61M03A145Z) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAGGIORE ENRICO (MGGNRC70E09H501Z) -ricorrente- contro FALLIMENTO LA ZACO S.R.L., elettivamente domiciliato in TORINO C.SO FERRARIS 71 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato SOLAVAGIONE SILVANA (SLVSVN66R63B791N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di TORINO n. 1279/2023 depositat o il 12/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Fatti di causa Nel gennaio 2021 Geo Progetto Ambiente s.r.l.si è resa acquirente di un immobile sito in Vinovo (TO). L’immobile è stato alienato con procedura di vendita a evidenza pubblicabandita dal Fallimento de La Zaco s.r.l. ad agosto 2020. La proprietaria La Zaco - società avente a oggetto l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi - è stata dichiarata fallita dal tribunale di Torino con sentenza dell’8-10-2018. Il 17-5-2022 Geo Progetto Ambiente ha presentato una domanda di ammissione tardiva, in prededuzione ex art.111e 111 - bis della legge fall.,per l’importo di 292.115,00 EUR, oltre Iva, pari all’ammontare delle spese di asporto e smaltimento dei rifiuti occupanti alcune porzioni del bene acquistato.
Il credito è stato escluso dal giudice delegato , per la ritenuta insussistenza di idonee giustificazioni del ritardo nella presentazione della domanda (ultratardiva), avendo la società acquistato a gennaio 2021 l’immobile nel possesso del quale era stata immessa a ottobre dello stesso anno, quando era ben nota la presenza di rifiuti da smaltire. La società ha proposto opposizione allo stato passivo e l’adito Tribunale di Torino l’ha respinta con decreto del 6 - 4 - 202 3 ( comunicato il 12-4-2023). Il giudice del merito ha osservato che Geo Progetto aveva acquistato il compendio immobiliare nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, ed era stata fin dall’inizio consapevole – in base al bando - della presenza in loco di giacenze di vario genere , e anche delle contestazioni svolte al riguardo dalla Sameco s.r.l., affittuaria dell’azienda.
Ha precisato che il Fallimento, nell’atto d i trasferimento , aveva d’altronde ribadito di non assumere alcuna garanzia in ordine allo smaltimento dei rifiuti. Avverso il decreto è stato proposto ricorso per cassazione in due motivi, illustrati da memoria. Il Fallimento ha replicato con controricorso. Ragioni della decisione I. – Col primo mezzo , deducendo v iolazione o falsa applicazione dell’art. 101 legge fall. per errata individuazione del dies a quo per il calcolo del termine di presentazione della domanda di ammissione al passivo, la ricorrente lamenta che il tribunale, sulla base di una non meglio motivata convinzione che l’aggiudicatario era a conoscenza del fatto che all’interno dell’azienda esistevano rifiuti da gestire e da smaltire, abbia inteso far decorrere il termine per l’ammissione al passivo dalla data di acquisto dell’immobile, nonostante fosse ancora occupato e nonostante che al suo interno ancora operasse l’azienda intestata al Fallimento.
In tal senso il tribunale avrebbe mancato di considerare che per le società di gestione e smaltimento i rifiuti sono l’oggetto di attività, e come tali sono a tutti gli effetti annoverabili tra i “beni aziendali”; i quali vengono acquistati, codificatie dati in gestione per essere poi definitivamente smaltiti. Donde solo dopo l’abbandono poteva dirsi che i beni avessero perduto il loro naturale collegamento con l’azienda di raccolta e gestione dei rifiuti; cosa che era avvenuta alla data della liberazione dell’immobile, ovvero il 7/10/2021, giacché fino a tale data all’interno dell’immobile aveva continuato a operare la Sameco, affittuaria dell’azienda, gestendo essa stessa i rifiuti e smaltendoli dopo la separazione di quelli riciclabili.
II. – Col secondo mezzo la ricorrente assume esservi stata un’errata e falsa applicazione dell’art. 276 cod. proc. civ., avendo i l tribunale mancato di esaminare le ulteriori istanze formulate da essa opponente perché ritenute assorbite. III. - Il primo motivo è inammissibile perché non aderente alla complessiva ratio del provvedimento , la quale ratio va ricostruita in maniera più articolata di quanto riportato dalla ricorrente. IV. –Il tribunale ha accertato che l’immobile era stato acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, senza prestazione di garanzia alcuna e con esaustiva e documentata esposizione dei problemi attinenti e all’ azienda ivi esistente, tra cui la presenza di rifiuti; invero al bando era stata allegata una relazione estimativa esplicitamente evidenziante che una porzione del complessoimmobiliare era locata alla società Sameco , la quale era morosa, tanto che la curatela aveva già comunicato lo scioglimento delcontratto con decorrenza dal 19- 3- 2020 anche in relazione all’affitto del ramo aziendale avente a oggetto l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi.
Dall’accertamento di fatto si apprende inoltre chesempre tramite la perizia di stima il bando aveva sottolineato come Sameco avesse a sua volta contestato l’esistenza di materiali di scarto sul sito locato, giacché ritenuti riferibili all’attività della fallita anteriore allaprocedura, e che infine nell’atto del trasferimento immobiliare il F allimento aveva ribadito di vendere in quel medesimo stato di fatto già ben rappresentato ed evidenziato sin dall’avvio della procedura competitiva, senza assunzione di alcuna garanzia in ordine allo smaltimento dei materiali di scarto esistentinell’immobile.
V. - In questa complessiva condizione il giudice del merito ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale le domande di ammissione al passivo dei crediti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento devono essere presentate nel termine di un anno a decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni per partecipare al concorso. La ricorrente censura la statuizione perché non sarebbe stato considerato il fatto che fino alla data della liberazione dell’immobile da parte dell’affittuaria del ramo aziendale i rifiuti erano stati gestiti da questa come beni aziendali; sicché il termine annuale si sarebbe dovuto far decorrere dal 7/10/2021.
Ma la critica è parziale, avendo il tribunale disatteso quanto oggi viene riproposto anche perun’altra decisiva ragione, vale a dire perché confliggente coldato fattuale risolutivo per cui la presenza dei rifiuti era già stata rappresentata ed evidenziata sin dall ’ avvio della procedura competitiva di vendita, alla quale la Geo Progetto aveva partecipato in piena consapevolezza dello stato locativo dell’immobile, dell’esistenza dei materiali di scarto e del le contestazioni formulate dall ’ affittuaria Sameco. S icché infine tutto l ’ iter d ella vendita aveva comportato che l’acquisto avvenisse nello stato di fatto e di diritto in cui l ’ immobile si trovava al momento, senza pretese verso la procedura quanto ai costi di smaltimento dei rifiuti.
VI. -Tale aspetto è dirimente e l a questione del carattere tardivo o ultratardivo della domandadi ammissione perde di importanza. La ratio manifesta ta dal decreto è nell’ affermazione per cui la società acquirente aveva infine accettato l’acquisto senza condizioni a proposito dello smaltimento dei rifiuti. Si tratta di affermazione non censurata, che sorregge di per sé il rigetto dell’opposizione a prescindere dal profilo della decorrenza del termine per la presentazione della domanda. VII. -Il secondo motivo è inammissibile perché difetta di una vera criticaal provvedimento, avendo la ricorrente specificato l’intendimento di impugnare al semplice fine di consentire la definizione della controversia anche nel merito.
VIII. – Il ricorso è dunque inammissibile e le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200.00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific