Cassation court dismisses appeal against guarantee contract ruling due to lack of specific challenge to first-instance decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal filed by three guarantors against a lower court's dismissal of their opposition to a bank's injunction. The guarantors argued the bank failed to produce account statements and charged undue fees, but the appellate court had already ruled that these defenses were precluded because the guarantors did not specifically challenge the first-instance judgment's qualification of the contract as an autonomous guarantee. The court held the appeal inadmissible because the appellants failed to cite the specific statutory provisions regarding the autonomous nature of the contract that formed the basis of the first-instance decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 210 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specifically challenge the statutory provisions or factual findings of the first-instance judgment that form the basis of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Cavadini Emanuela, Cavadini Alberto e Cavadini Massimo Romano, quali fideiubenti della Termoidraulica F.D.R. s.r.l., rappresentatie difesi da ll’ Avv. Luca Berni , elettivamente domiciliati presso il suostudio, in Parma , via degli Ospizi Civili 2/B -ricorrenti- Contro Cassa Rurale di Credito Cooperativo di Treviglio,rappresentata e difesa da gli Avv. ti Giorgio Tarzia e Eduardo Staunovo - Polacco , elettivamente domiciliata presso lo studio del l’Avv. Massimiliano Silvetti, in Roma, LungoTevere dei Mellini,7 –controricorrente– avverso la sentenza n. 789 /20 20 , del la Corte di Appello di Brescia , pubblicata il 3.8.2020,notificata il 4.8 .20 20 .
Oggetto: contratto autonomo di garanzia Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 22 . 2 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1. – Emanuela, Alberto e Massimo Romano Cavadini proponevano opposizione avverso il decreto con cui era stato loro ingiunto, quali fideiussori della Termoidraulica FDR s.r.l., il pagamento a favore di Cassa Rurale — Banca di Credito Cooperativo della somma di € 222.019,87 quale saldo debitore del c/c n.038/480120/67 alla data del 13 novembre 2019 oltre interessi legali dal primo ottobre 2011 al saldo; e della somma di € 183.969,89 quale saldo debitore del conto anticipi — fin anziamenti fatture ricollegato al suddetto conto corrente ed € 100.025 quale sal do debitore del conto anticipi n . 038/554458/03 alla data del 13.11.2013 oltre interessi legali dal primo ottobre 2013 al saldo e quindi un importo complessivo di € 506.014,76 oltre accessori e spese. 2.
–Deducevano che la Banca non aveva prodotto in sede monitoria gli estratti conto completi degli scalari e delle comunicazioni periodiche alla clientela per l'intero periodo in cui i rapporti erano stati in essere; che sulla base di due perizie di parte, prodotte in giudizio, emergeva che la Banca avrebbe addebitato sui rapporti spese e commissioni non dovute ed avrebbe percepito interessi non dovuti per € 7.524,85 su di un mutuo che non era stato azionato e che i fideiussori avevano contratto personalmente; che i fideiussori dovevano ritenersi liberati in quanto la Banca aveva continuato a fare credito alla debitrice principiale senza la speciale autorizzazione dei fideiussori, nonostante essa conoscesse il peggioramento delle condizioni patrimoniali che rendeva notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito; che era ostativa alla richiesta del decreto ingiuntivo la presentazione da parte del debitore principale del c.d. concordato in bianco, nell'ambito del quale era stato chiesto lo scioglimento dei rapporti bancari in relazione alle anticipazioni già concesse dalla banca, ma non ancora estinte alla data di deposito della domanda. 3.– Con sentenza del 24.4.2017 il T ribunale di Bergamo rigettava l’opposizione. 4.
–Gli attuali ricorrenti proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Brescia che con la sentenza qui impugnata rigettava l’appello. 5. –Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che:
a) Il Giudice di I grado aveva correttamente interpretato il rapporto contrattale come contratto autonomo di garanzia e, pertanto aveva escluso che i fideiubenti potessero opporre eccezioni di merito relative al rapporto garantito, fatta salva l’exceptio doli;
b) sulla natura della garanzia e sulla mancata proposizione dell’exceptio doli non era stata formulata alcuna doglianza e, pertanto, su tale aspetto si era formato giudicato poiché gli appellanti avevano individuato l’oggetto del gravame nel solo rigetto della liberatoria, affrontando a sostegno della tesi soltanto la carenza probatoria, la mancata ammissione di CTU e il superamento del tasso soglia. 6. – Cavadini Emanuela, Cavadini Alberto e Cavadini Massimo Romanohanno presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria. Cassa Rurale di Credito Cooperativo di Treviglio ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE 7.− Con il primo motivo di ricorso si deduce: Omesso esame di un punto decis ivo per il giudizio ex a rt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., in particolare all'Art. 1462 c.c . in tema di eccezione di nullità. Ci si riferisce all'assunto secondo il quale gli odierni ricorrenti non avessero alcun titolo per sollevare eccezioni in ordine alla validità dei rapporti controversi stante l'asserita natura di contratto autonomo della garanzia dai medesimi prestata in favore della banca, con esclusione della cosiddetta exceptio doli.
La Corte di appello non avrebbe espresso una propria autonoma motivazione rispetto alla motivazione della sentenza di I grado. 7.1– La censura è infondata perché la Coirte d’appello non è affatto venuta meno al dovere di motivazione, bensì ha spiegato che, a suo giudizio, i motivi di appello non potevano essere presi in considerazione non avendo gli appellanti ottemperato all’onere di specifica censura delle pregiudiziali statuizioni della sentenza di primo grado sulla qualificazione del rapporto come garanzia autonoma, la mancata proposizione della exceptio doli e la conseguente preclusione dell’esame dei motivi di opposizione. 8.
– Con il secondo motivo si denuncia : Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., in particolare dell’art. 210 c.p.c. in tema di esibizione di documenti in funzioneall'assolvimento dell'onere della prova nonché dell’art. 2697 c.c.in tema di onere della prova . Ci si riferisce al fatto che la Corte territoriale di Brescia abbia rigettato qualunque domanda finalizzata a dare ingresso all'istruttoria, omessa anche in primo grado, in questo senso attingendo ampiamente a passi della sentenza del tribunale di Bergamo secondo cui ogni approfondimento in quella direzione sarebbe stato assorbito dall'asserita natura di contratto autonomo della garanzia dai medesimi prestata in favore della Banca ingiungente. 8.1– Il motivo è inammissibile per difetto di attinenza alla ratio decidendidella sentenza impugnata, che non riguarda il merito delle richieste istruttorie, bensì afferma la pregiudiziale inammissibilità dell’esame dei motivi di gravame per difetto di censura delle suindicate statuizioni del tribunale 9.
– Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna de i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigettail ricorso e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 8.000 per compensi e € 200 per esborsi,oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis