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Ordinanza — n. 13386/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against dismissal due to late filing, ruling interruption requires legal knowledge via process acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13386/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The cassation court allowed the appeal against the appellate court's dismissal of the bankruptcy trustee's claim for late filing. The trustee argued that the procedural interruption caused by the death of the opposing party's lawyer did not occur because no party had legal knowledge of the event. The court held that interruption is avoided when the new lawyer is appointed before the death is legally communicated through official process acts, rather than private means.

Regesto Legislator

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Art. 305 c.p.c.; Art. 360 comma 3° c.p.c.: The peremptory term for resuming an interrupted process runs from the day of legal knowledge of the interrupting event, which requires acquisition through official process acts or notifications with privileged faith, not mere private information.

Parole chiave

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procedural interruption legal knowledge requirement bankruptcy trustee rights death of lawyer processual acts interruzione della prescrizione sospensione della procedura di fallimento decadenza dal diritto di regresso

Disposizioni normative citate

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Art. 305 c.p.c.
2.1 L’art. 305 c.p.c. stabilisce che « il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine di tre mesi dall’interruzione altrimenti si estingue».
Art. 360 comma 3° c.p.c.
con riferimento all’art. 360 comma 3° c.p.c.; sostiene la ricorrente, per quanto di interesse in questa sede, che il dies a quo del termine trimestrale per la prosecuzione del giudizio, alla luce dell’interpretazione dell’art.
Art. 299 c.p.c.
Art. 301 c.p.c.
Art. 302 c.p.c.
art. 305 c.p
360 comma 3° c.p.c.; sostiene la ricorrente, per quanto di interesse in questa sede, che il dies a quo del termine trimestrale per la prosecuzione del giudizio, alla luce dell’interpretazione dell’art. 305 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale sent. 139/1967
Corte costituzionale sent. 139/1967 e 159/1071).
Corte costituzionale sent. 159/1971
Cass. 3725/2006
Cass. 14691/1999
Cass. 14691/1999; 5650/2013,25831/2017 e 10594/2019).
Cass. 5650/2013
Cass. 25831/2017
Cass. 16797/2022
Cassation court declares appeal inadmissible because death of party during written procedure automatically interrupts proceedings under Art. 300 c.p.c.
Cass. 25596/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso nr.21187/2016 proposto da Fallimento della società Ceramiche Caleca di Caleca Gaetano C. sas e del socio illimitatamente responsabile Gaetano Caleca, elettivamente domiciliato in Roma alla Monte Zebio nr. 40 presso lo Studio dell’avv. Barbara Schepis (SCHBBR70H54F158W) che la rappresenta e difende - ricorrente - contro Sicilcassa spa in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma alla via Pietro Paolo Rubens nr. 31 presso lo Studio dell’avv. Luigi Amerigo Bottai, rappresentat a e difesa dall’avv.

Carmelo Restivo controricorrente avverso il decreto nr. 1040/2016 pronunciato in data 26/5/2016 dal Tribunale di Catania; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal cons. Cosmo Crolla. FATTI DI CAUSA 1 La causa verte su una questione di rito e, quindi, l'esposizione dei fatti è limitata alle sole vicende qui d'interesse. 2 Il Tribunale di Palermo respinse la domanda proposta dal Fallimento Ceramiche Caleca di Caleca Gaetano C. sas e del socio illimitatamente responsabile Gaetano Caleca (di seguito indicato semplicemente «Fallimento») con insinuazione tardiva, ex art . 89 d.lvo 385/1993, al passivo della liquidazione coatta amministrativa di Sicilcassa spa del credito di € 832.859,46 a titolo di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in forza di clausole contrattuali nulle nell’ambito di tre rapporti di conto corrente intrattenuti con la Sicilcasse dalla Eolo Costruzioni Nautiche sas. 3 Sul gravame proposto dal Fallimento, la Corte d’Appello di Palermo ha dichiarato l’estinzione del giudizio essendosi la curatela costituita per la sua prosecuzione con nuovo difensore ma oltre il termine ditre mesi dalla avvenuta conoscenza del fatto interruttivo costituito dalla morte del procuratore. 4 Il Fallimento ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo;

Sicilcassa spa ha svolto difese con controricorso illustrato con memoria. RAGIONI DELLA DCISIONE 1 Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 299,301, 302 305 c.p.c. con riferimento all’art. 360 comma 3° c.p.c.; sostiene la ricorrente, per quanto di interesse in questa sede, che il dies a quo del termine trimestrale per la prosecuzione del giudizio, alla luce dell’interpretazione dell’art. 305 c.p.c. fornita dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, decorra dalla conoscenza dell’evento interruttivo acquisita per mezzo di atti e fatti processuali e non attraverso vicende esterne al processo; soggiunge la curatela che, poiché della morte dell’avv.

Carmelo Piro, procuratore dell’appellante, nessuna delle parti aveva avuto notizia legale, la costituzione in prosecuzione aveva impedito il verificarsi dell’interruzione del processo. 2 La censuraè meritevole di accoglimento. 2.1 L’art. 305 c.p.c. stabilisce che « il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine di tre mesi dall’interruzione altrimenti si estingue». 2.2 È noto che tale disposizione, con due sentenz e additive della Consulta, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione, anzichédalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza (cfr.

Corte costituzionale sent. 139/1967 e 159/1071). 2.3 Alla luce della giurisprudenza costituzionale, anche questa Corte ha ripetutamente affermato che il termine perentorio per la prosecuzione del processo interrotto decorra dal giorno della conoscenza effettiva del fatto interruttivo (cfr. Cass. 3725 /2006); si è altresì precisato che, « al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare.

La conoscenza deve inoltre essere "legale", cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata» (cfr. Cass. 14691/1999; 5650/2013,25831/2017 e 10594/2019). 2.4 Non è, quindi, sufficiente una qualsiasi conoscenza aliunde acquisita. 2.5 Sono state ritenute espressioni di conoscenza legale dell’evento interruttivo l’informazione resa in udienza di tale evento, mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare (Cass. 16797/2022), l’acquisizione della conoscenza della causa di interruzione da parte del notificante attraverso la relata di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario attestante il decesso del procuratore (Cass.25831/2017), la notifica alla controparte di un atto contenente la notizia dell’evento interruttivo. 2.7 La Corte distrettuale non ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto ha considerato alla stregua di una acquisizione di legale conoscenza dell’evento interruttivo la notizia del decesso dell’avv.

Carmelo Pirri, difensore dell’appellante, pervenuta al curatore a mezzo di una pec inviatagli dal figlio, avvocato Andrea Pirri, allora soggetto estraneo alla controversia. 2.8 Si tratta, all’evidenza, di una comunicazione privata, esterna al processo e di conseguenza priva di rilevanza giuridico-processuale e non assistita da alcuna fede privilegiata. 2.9 La costituzione della Curatela in prosecuzione con un nuovo difensore è avvenuta prima della dichiarazione dell’evento interruttivo ed ha quindi prevenuto ed evitato l’interruzione del processo. 2.10 Al riguardo , questa Corte ha affermato che « in caso di sostituzione del difensore deceduto, effettuata dalla parte con il primo atto utile, la rituale costituzione del nuovo difensore, avvenuta con apposita comparsa di costituzione e partecipazione all'udienza, impedisce l'interruzione del processo anche in caso di successiva sua revoca, che resta inefficace fino alla nomina dell'ulteriore difensore» (cfr.

Cass 25596/2015). 3 In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, per l’esame del merito e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda