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Ordinanza — n. 13380/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court rejects correction of legal costs award due to lack of material error in judgment text.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13380/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the request to correct the material error in a previous order regarding legal costs. The applicant, representing the bankruptcy administrator, claimed the cost award to the opposing lawyer was a clerical mistake rather than a substantive ruling. The court found no discrepancy between the judge's reasoning and the written decision, concluding that the cost allocation was consistent with the procedural outcome and thus not subject to correction.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: A request for correction of a material error is inadmissible when the alleged discrepancy between the judge's reasoning and the operative part of the decision is merely a matter of representation and lacks any substantive inconsistency.

Parole chiave

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correction of material error legal costs allocation bankruptcy administrator clerical mistake Italian Civil Procedure Code procedural error judicial reasoning consistency correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 24999/2023 proposto dall’ avv. Reginaldo Voto, in proprio e quale procuratore e difensore della Curatela del Fallimento Emmegiesse Group S.r.l., elettivamente domiciliato presso il suo studio alla Via Ademaro Romano, 11 -87029 Scalea ( Cs) ricorrente - contro Emmegiesse Group S.r.l. e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola intimati per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza nr 19158/2023 depositata il 06/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere COSMO CROLLA RITENUTO CHE 1.Questa Corte, con ordinanza nr. 19123/2023 depositata in data 7/7/2023 nella parte motiva e nel dispositivo a pagina 6 statuiva quanto segue “ le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario” … nonché “ La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15 % a titolo di spese forfettarie, iva e cpa, con distrazione”. 1.1 L’avv.

Reginaldo Voto, in proprio e quale procuratore e difensore della Curatela del Fallimento Emmegiesse Group S.r.l, premettendo di voler revocare la richiesta di distrazione per averla formulata in giudizio per mero errore, ha proposto domanda di correzione di errore materiale della predetta pronuncia eliminando dalla motivazione e dal dispositivo la statuizione del pagamento delle spese in favore de ll’avvocato dichiaratosi antistatario. L’istanza è stata notificata alle altre parti processuali, l’Ufficio della Procura della Repubblica e Emmegiesse Group S.r.l ., che non hanno svolto alcuna difesa.

CONSIDERATO CHE La domanda non può essere accolta in quanto la decisione della Corte di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese legali in favore dell’avvocato antistatario risulta perfettamentecoerente con la specifica richiesta, già svolta in atti e l’unica condizionante il giudizio, del procuratore e difensore del Fallimento e, quindi, non vi è alcuna discrepanza tra l’ideazione del giudice e la rappresentazione grafica. Mancano dunque i presupposti per disporre la invocata correzione. Nulla èda statuire sulle spese non essendo stata svolta nessuna difesa dalle controparti.

P.Q.M.

Rigetta la domanda di correzione di errore materiale. Così deciso in Roma nellaCam