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Ordinanza — n. 13367/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for procedural error regarding partial compensation claim in waste management contract dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13367/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the main appeal and declared the incidental appeal inadmissible, ruling that the Court of Appeal had properly addressed the counterclaim. The appellant argued the lower court erred by ignoring specific invoice registers and failed to rule on a portion of the counterclaim regarding waste disposal fees. The court found no omission in the lower court's decision, as it had explicitly accepted the counterclaim based on the commissioner's attestation, and the appellant's reliance on documents not produced in the second instance violated procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 360, 1° comma, n. 4 e n. 5 c.p.c.; The Court of Appeal is not liable for procedural errors if it has explicitly ruled on the contested claim, and appeals based on documents not produced in the second instance are inadmissible.

Parole chiave

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procedural error counterclaim partial compensation waste management inadmissible appeal second instance procedural law responsabilità del comune

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 comma 1°, n.
Art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 comma 1°, n.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 345 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater del DPR 115
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del
art. 345 c.p
art. 114 d.lgs. n. 267/2000
art. 1705 cod. civ
è assolutamente irrilevante nel caso di specie, dato che, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 cod. civ., la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal secondo comma dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5979/2018 R.G. proposto da : CONSORZIO UNICO BACINO PROVINCE NAPOLI E CASERTA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISTOIA 6, presso lo studio dell’avvocato BIAMONTE ALESSANDRO (-) rappresentato e difeso dagli avvocati LABRIOLA RENATO (LBRRNT64B01B963T), MINAFRA MENA (MNFMNE73L49I234Y) -ricorrente- contro FIBE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G D'AREZZO,18, presso lo studio dell’avvocato MAGRI' ENNIO (MGRNNE33A28F839T) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3111/2017depositata il 03/07/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA A seguito della dichiarazione, con D.P.C.R. dell’11.02.1994, dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 5, co. 1, L. 225/92, nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Campania,Fibe Campania S.p.A. e Fibe S.p.A. sono subentrate nei contratti rep. n. 11503/00 e n. 52/01, aventi ad oggetto l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata nella Regione Campania mediante la realizzazione di impianti CDR e di impianti di termovalorizzazione del CDR, sottoscritti tra l’ATI Fisia Italimpianti S.p.A. e il Commissario Straordinario di Governo.

Con ricorso monitorio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il Consorzio Obbligatorio Intercomunale CE4 Enea (ora Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione), ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della Fibe Campania S.p.A. per il pagamento della somma di € 3.207.033,61, oltre interessi legali, per quota di conferimento, quale gestore del bacino provvisorio per lo stoccaggio dei rifiuti sito in loc. “P.co Saurino” nel Comune di S. Maria La Fossa, bacino nel quale venivano conferiti e smaltiti i FOS ed i sovvalli provenienti dai CDR, giusta fatture allegati in atti.

La Fibe Campania S.p.A. ha proposto opposizione dinanzi allo stesso Tribunale, contestando la fondatezza del credito ingiunto eccependo il parziale pagamento della fattura del Consorzio n. 3 del 12.03.2005, in ordine alla quale sosteneva di aver versato, a mezzo bonifico bancario, un primo acconto pari a € 250.000,00; ha formulato, inoltre, domanda riconvenzionale, chiedendo accertarsi la posizione debitoria del Consorzio nei confronti di Fibe Campania S.p.A. in misura pari ad € 10.331.412,29, a titolo di tariffa di smaltimento rifiuti e quote di ristoro ambientale, oltre penali, da compensare con il credito vantato dal Consorzio.

Con sentenza n. 1368/2013, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 3111/2017, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Fibe S.p.A., in proprio e quale incorporante la Fibe Campania S.p.A., ha accolto l’eccezione di compensazione e ha condannato il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli Caserta in liquidazione al pagamento in favore dell’appellante dell’importo di € 211.927,77, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole componenti del credito fino al saldo.

Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, il giudice di secondo grado, premesso che l’appellante aveva ridotto la propria pretesa creditoria in misura di € 5.661.745,16 oltre interessi di mora e penale, in quanto epurata della parte relativa ai ristori ambientali, ha statuito che: - doveva essere dichiarata la inammissibilità della produzione documentale avente ad oggetto le fatture poste a base del credito verso il Consorzio dedotto in via riconvenzionale per l’importo di € 5.661.745,16, in quanto avvenuta solo in grado di appello in violazione dell’art. 345 c.p.c.; - correttamente, il primo giudice aveva escluso che fosse stata raggiunta la prova del parziale pagamento della fattura n. 3 del 12.03.2005, non potendo ricavarsi la prova documentale dell’asserito parziale pagamento sulla base del riepilogo contabile delle fatture pagate dalla Fibe Campania S.p.A., occorrendo all’uopo una documentazione bancaria, non prodotta in atti, attestante il pagamento; - doveva ritenersi provato il credito vantato dalla Fibe Campania S.p.A. per il solo importo di € 3.418.961,38, come riconosciuto dall’attestazione commissariale prot. n. 003/ATT.

D.L. n. 14/05 del 28 aprile 2005, fondata su un’attestazione ricognitiva del debito del Consorzio per il conferimento dei RSU nei confronti delle società affidatarie degli impianti, e dalle fatture relative al credito vantato dalla sola Fibe Campania S.p.A., unica opponente e legittimata passiva della pretesa creditoria del Consorzio; - il Consorzio intercomunale, avendo ad oggetto attività imprenditoriale di rilevanza economica, non era assimilabile alle aziende speciali di cui all’art. 114 d.lgs. n. 267/2000; - doveva essere riconosciuta una responsabilità solidale, ai sensi dell ’ art. 2615, co. 2, cod. civ., tra il Consorzio e gli enti comunali consorziati per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati e nell’interesse di questi ultimi beneficiari del servizio, tenuto conto che al Consorzio intercomunale non era applicabile la normativa prevista per le aziende speciali di cui all’art. 114 d.lgs. n. 267/2000, in quanto aveva ad oggetto attività imprenditoriale di rilevanza economica.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione, affidandolo a due motivi. La Fibe S.p.A., in proprio e quale incorporante la Fibe Campania S.p.A., ha resistito in giudizio con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale, affidandolo a tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1. cod. proc. civ.. RAGIONE DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 comma 1°, n. 3 e 5, c.p.c..

Il ricorrente principale contesta la natura di ente pubblico economico attribuito dalla Corte d’Appello al Consorzio. Deduce che dallo statuto, approvato dal Gestore Unico, n. 136 del 10 dicembre 2010 si evince la natura pubblica e non economica del Consorzio Unico di Bacino, essendo il suo patrimonio costituito interamente dai beni e mezzi finanziari provenienti dai soggetti consorziati e non dai proventi dell’attività imprenditoriale.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3 e 5 c.p.c. Contesta il ricorrente che possa configurarsi una responsabilità solidale tra il Consorzio intercomunale e gli enti comunali consorziati ex art. 2615 comma 2° cod. civ. per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati e nell’interesse di questi ultimi beneficiari del servizio. Deduce che, in virtù della natura pubblica e non economica del Consorzio ricorrente, nessuna responsabilità solidale tra lo stesso consorzio ed enti comunali poteva essere rilevata. Deduce, infine, il Consorzio che lo stesso trasportava i rifiuti presso gli impianti di smaltimento in nome e per conto dei Comuni.

3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, presentano concomitanti profili di inammissibilità ed infondatezza, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere parzialmente corretta, a norma dell’art. 384,ult. Comma, cod. proc. civ.. Tali motivi sono, in primo luogo, inammissibili nella parte in cui deducono che il Consorzio avrebbe svolto il servizio di trasporto dei rifiuti presso gli impianti di smaltimento “in nome e per conto” degli enti consorziati. Tale ricostruzione dei fatti confligge con quanto accertato dalla Corte d’Appello, la quale ha, invece, affermato che tale servizio è stato svolto per conto e nell’interesse dei singoli consorziati e non quindi “in nome”.

Ne consegue che tale allegazione è inammissibile in quanto finalizzata a fornire una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella effettuata dalla Corte d’Appello. Ciò premesso, la stessa circostanza che il Consorzio abbia assunto obbligazioni per conto e nell’interesse dei consorziati lo rende titolare, dal punto di vista passivo, del rapporto controverso, e ciò non in virtù delle norme sui consorzi, ma in forza delle norme in materia di mandato senza rappresentanza, e, segnatamente, dell’art. 1705 cod. civ. Dunque, il Consorzio, contrattando con i terzi per conto dei consorziati, ha operato quale mandatario e deve, pertanto, farsi carico delle obbligazioni assunte verso i terzi.

L’applicazione dell’art. 2615, comma 2° , cod. civ. è assolutamente irrilevante nel caso di specie, dato che, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 cod. civ., la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal secondo comma dell'art. 2615 cod. civ. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, ha solo l’effetto di creare una duplice “legittimazione passiva” del consorzio e del consorziato, anche senza spendita del nome di quest'ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse (in questi esatti termini, cfr.

Cass.n. 3664/2006), fermo restando che l’assunzione delle obbligazioni in capo al consorzio deriva, a norma dell’art. 1705 cod. civ., per il solo fatto di aver contrattato con i terzi per conto dei consorziati. Non è contestato in causa, anzi è stato specificamente dedotto dal ricorrente, che il Consorzio in oggetto ha rilevanza esterna, essendo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed essendo dotato di un autonomo patrimonio. Dunque, lo stesso assume autonomamente obbligazioni nel momento in cui contratta con i terzi, a nulla rilevando nel presente giudizio la problematica se si tratti di un ente pubblico economico o non economico.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 1° comma, 115 e 116, 2° comma, cod. proc. civ.. Violazione del principio di non contestazione, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., ovvero, in subordine, in relazione all’art. 360 1° co. n. 4 cod. proc. civ.. Lamenta la ricorrente incidentale che la Corte d’Appello ha errato nel non ritenere interamente provata la domanda riconvenzionale formulata da Fibe Campania S.p.A. per il credito di € 5.661.745,16 maturato nei confronti del Consorzio a titolo di tariffa smaltimento rifiuti alla data del 15.12.2005, nonostante la mancata specifica contestazione del Consorzio sia con riferimento all’ane al quantum della pretesa creditoria, sia con riferimento al registro fatture della Fibe Campania S.p.A., che riportava le fatture sulle quali era fondato il credito.

La ricorrente lamenta, inoltre, che la Corte d’Appello ha errato nel non riconoscere gli interessi di mora e penale alla data del 15.3.2007 sulla somma dovuta a titolo di tariffa smaltimento rifiuti, nonostante la mancata specifica contestazione del Consorzio sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori come richiesti dalla Fibe. Deduce, infine, la ricorrente che il giudice di secondo grado ha errato laddove non ha accertato e dichiarato l’avvenuto pagamento da parte della Fibe Campania S.p.A. dell’importo di € 250.000,00 sulla fattura del Consorzio n. 3 del 12.03.2005, nonostante la mancata specifica contestazione dell’Ente sul punto.

5. Il motivo è inammissibile. Va osservato che questa Corte ha più volte affermato che, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass. 10761/2022; vedi a contrariis Cass. n. 20637/2016). In sostanza, la deduzione dell'operatività del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base si alleghi come integrata la non contestazione che il giudice di merito non ha inteso riconoscere.

Nel caso di specie, la deduzione della Fibe, secondo cui il Consorzio non avrebbe contestato il proprio controcredito fatto valere in via riconvenzionale, è meramente assertiva. La Fibe si è limitata a riportare, a pag. 27 del ricorso incidentale, un breve estratto della comparsa di costituzione depositata dal Consorzio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, assolutamente inidoneo a documentare che non vi fosse stata contestata da parte del Consorzio del credito vantato dalla Fibe. Lo stesso estratto della comparsa di costituzione in oggetto esordisce con l’espressione ”….Altra considerazione di rilevanza assorbente….”, da cui si evince che il Consorzio, nella propria comparsa, aveva svolto altre considerazioni che, tuttavia, la Fibe non ha avuto cura di riportare nel ricorso incidentale.

In ordine alla circostanza dedotta dalla Fibe secondo cui alcuna contestazione il Consorzio avrebbe mosso alle scritture contabili, è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui l’onere di contestazione specifica che grava su una parte processuale riguarda solo le allegazioni svolte dalla controparte, relative a circostanze di fatto rilevanti per la decisione, e non i documenti prodotti in giudizio o la loro valenza probatoria, la cui valutazione è riservata al giudice (vedi Cass. n. 3126/2019; vedi anche Cass.n. 3306/2020; Cass. n. 12748/2016; 22055/2017).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha coerentemente ritenuto che il pagamento da parte di Fibe della somma di € 250.000 non potesse ritenersi documentato sulla base delle risultanze delle sue scritture contabili, ma che fosse all’uopo necessaria una contabile bancaria. Trattasi di una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione nei ristretti limiti dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. (come interpretato dalle S.U. con la sentenza n. 8053/2014), vizio neppure dedotto in questa sede.

6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, è stata dedotta, in subordine, l’omessa pronuncia su parte della domanda riconvenzionale della FIBE Campania S.p.A. - violazione dell’art.112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazione all’art. 360 1° comma n. 4 c.p.c. Lamenta la ricorrente incidentale che la Corte d’Appello è incorsa in errore laddove, sull’errato presupposto che titolare della relativa posizione creditoria fosse la Fibe S.p.A. e non la Fibe Campania S.p.A., ha omesso di pronunciare sulla parte della domanda riconvenzionale riferita al credito vantato dalla Fibe Campania S.p.A. per la tariffa smaltimento rifiuti maturata dall’1.1.2005 al 15.12.2005, pari ad € 2.643.740,95. In particolare, ad avviso della ricorrente, la decisione della Corte d ’ Appello è errata alla luce delle seguenti considerazioni:

a) con la domanda riconvenzionale la Fibe Campania S.p.A. aveva chiesto il riconoscimento anche del credito per la tariffa smaltimento rifiuti maturata dall ’ 1.1.2005 al 15.12.2005;

b) mentre il credito maturato dalla Fibe Campania per il medesimo titolo fino al 31.12.2004 era provato dall’attestazione commissariale del 28 aprile 2005, il credito maturato dall ’ 1.1.2005 al 15.12.2005 era fondato sulla copia autentica del registro fatture della Fibe Campania;

c) mentre la Corte ha esaminato, ai fini del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, l’attestazione commissariale n. 003 del 28 aprile 2005, ha invece omesso di esaminare la copia certificata del registro fatture della Fibe Campania S.p.a..

7. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. - Vizio di motivazione, omesso esame circa un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 1° comma n. 5 c.p.c. Lamenta la ricorrente incidentale che la Corte di Appello ha omesso di esaminare la copia certificata per notar Cioffi di Acerra in data 12.9.2006 rep. 32375 dello stralcio del registro fatture della Fibe Campania S.p.a., depositate in primo grado unitamente all’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, da cui poteva desumersi l’ulteriore credito vantato a titolo di tariffa smaltimento rifiuti maturato tra l’1.1.2005 e il 15.12.2005.

8. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente, sono inammissibili. Va, in primo luogo, osservato che la Corte d’Appello non è affatto incorsa in un’omessa pronuncia, essendosi pronunciata in modo affermativo sulla domanda riconvenzionale proposta da Fibe Campania s.p.a., ritenendo fondato il controcredito sull’attestazione ricognitiva del debito da parte del Consorzio (attestazione commissariale del 28.4.2005). Per il resto, tutte le altre deduzioni della ricorrente incidentale si fondano su una diversa ricostruzione della vicenda processuale che non è consentita in sede di legittimità, e intend ono , peraltro, anche valorizzare, inammissibilmente, ai fini probatori, documenti contabili di cui la Corte d’Appello non ha ammesso la produzione in giudizio in quanto avvenuta nella fase di secondo grado, in violazione dell’art.345 cod. proc. civ.. In ragione della reciproca soccombenza tra le parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del