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Ordinanza — n. 13365/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lower court ruling on unjust enrichment claim regarding vehicle custody fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13365/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay litigation costs. The appellant argued the lower court erred in rejecting a claim for unjust enrichment based on a municipal determination acknowledging custody fees. The court ruled that such arguments constitute merits-based challenges rather than procedural ones and lack the necessary factual specificity to be autosufficient.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; Art. 161 c.p.c.: Appeals challenging the factual assessment of evidence or the interpretation of administrative documents are inadmissible as they constitute merits-based arguments rather than procedural violations.

Parole chiave

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inadmissible appeal unjust enrichment claim custody fees dispute factual assessment error autosufficiency requirement sequestro del veicolo azione di risarcimento danni da sequestro spese per la protezione dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
2697 c.c., in merito anche alla valutazione del materiale probatorio (art. 360 c.p.c.
Art. 161 c.p.c.
Art. 2041 c.c.
e all’art. 2041 c.c., in merito anche alla valutazione del materiale probatorio (art.
Art. 2042 c.c.
Art. 7 d.p.r. 571/82
b) il vantaggio ottenuto dal Comune, oltre ad essere riconosciuto direttamente dai commi 1 e 3 dell’art. 7 d.p.r. 571/82, è stato riconosciuto anche dalla stessa Amministrazione nella determina 914/2008;
art. 2697 c.c
“7”, “8”, “11” e “12” del DPR 571-1982, in relazione all’art. 2697 c.c., in merito anche alla valutazione del materiale probatorio (art.
art. 360 c.p
2697 c.c., in merito anche alla valutazione del materiale probatorio (art. 360 c.p.c.
art. 12 d.p.r. 571/82
e il custode possono essere quantificati soltanto attraverso le tariffe prefettizie di cui all’art. 12 d.p.r. 571/82, determinate direttamente dal Prefetto con appositi decreti, che nel caso di specie non erano stati emanati dal Prefetto di Napoli;
art. 2041 c.c
e all’art. 2041 c.c., in merito anche alla valutazione del materiale probatorio (art.
art. 7 d.p.r. 571/82
b) il vantaggio ottenuto dal Comune, oltre ad essere riconosciuto direttamente dai commi 1 e 3 dell’art. 7 d.p.r. 571/82, è stato riconosciuto anche dalla stessa Amministrazione nella determina 914/2008;
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32051/2021 R.G. proposto da : EUROSOCCORSO 2002 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI PIETRA 32, presso lo studio dell’avvocato STUDIO VIERI PAOLETTI (-) rappresentato e difeso dall'avvocato CENNI SERGIO (CNNSRG42P08F839V) -ricorrente- contro COMUNE DI ACERRA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO (PTRLSS55M25H501M) rappresentato e difeso dall'avvocato BALLETTA MAURIZIO (BLLMRZ68T09A783U) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1819/2021 depositata il19/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA Con ricorso monitorio al Tribunale di Nola, la società Eurosoccorso 2002, specializzata in rimozione, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da parte della P.A, ha chiesto di ingiungere al Comune di Acerra il pagamento della somma di € 92.291,62, oltre accessori di legge. In particolare, la Eurosoccorso 2002 ha esposto:

a) che nel corso degli anni aveva ricevuto in custodia n. 66 veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo da parte dei Vigili Urbani del Comune di Acerra;

b) che il rapporto di custodia era cessato in data 31.5.2007 con l’alienazione e/o rottamazione di tutti i veicoli;

c) che, dopo aver richiesto all’Amministrazione il pagamento delle indennità di custodia, il Comune, con determina n. 914/218, aveva riconosciuto in favore della Eurosoccorso 2002 un importo complessivo per le spese di custodia di €111.767,00, ma aveva poi corrisposto alla stessa soltanto la somma di € 19.475,38. Il Tribunale di Nola ha ingiunto al Comune di Acerra il pagamento della somma di € 92.291,62, oltre accessori di legge. All’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Nola ha accolto l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda riconvenzionale del Comune.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 1819/2021, ha rigettato l’appello, riformando tuttavia parte delle motivazioni della sentenza del Tribunale. Per quanto ancora rileva, la Corte d’Appello, dopo aver evidenziato che il giudice di primo grado aveva ritenuto che, ai fini della quantificazione dell’indennità di custodia, non potessero trarsi elementi utili dalla determina dirigenziale 28 agosto 2008, la quale, solo incidentalmente richiamava il prospetto di liquidazione in favore di Eurosoccorso per l’importo di € 111.007,00 (essendo stata riconosciute con la predetta determina solo anticipazioni spese per € 19.465,38), ha rilevato che il custode appellante aveva censurato tale punto della decisione in modo piuttosto generico, richiamando semplicemente la documentazione depositata, nonché il tenore letterale della determina in questione, senza, tuttavia, fornire elementi atti a consentire una diversa ricostruzione della vicenda e senza provare in quale modo fosse pervenuto alla quantificazione dell’importo richiesto, sia con riguardo al calcolo dei periodi in custodia, sia in relazione alle tariffe applicate.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Eurosoccorso s.r.l., affidandolo a due motivi. Il Comune di Acerra ha resistito in giudizio con controricorso, depositando, altresì, la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli art. “7”, “8”, “11” e “12” del DPR 571-1982, in relazione all’art. 2697 c.c., in merito anche alla valutazione del materiale probatorio (art. 360 c.p.c. sub 3). Espone la ricorrente che il giudice d’appello ha errato nel ritenere che la stessa non avesse provato il quantum della pretesa creditoria, anche sotto il profilo di un eventuale indennizzo ex art.2041 cod. civ.

In particolare, ad avviso del ricorrente, la decisione della Corte d’Appello è errata alla luce delle seguenti considerazioni:

a) i rapporti di custodia tra la p.a. e il custode possono essere quantificati soltanto attraverso le tariffe prefettizie di cui all’art. 12 d.p.r. 571/82, determinate direttamente dal Prefetto con appositi decreti, che nel caso di specie non erano stati emanati dal Prefetto di Napoli;

b) secondo la giurisprudenza di legittimità l’unico requisito necessario per poter proporre la domanda per il riconoscimento dell’indennità di custodia sarebbe costituito dalla mancata liquidazione da parte della p.a. delle somme dovute;

c) il custode aveva provato il periodo di custodia con la produzione in giudizio dei verbali di sequestro e con la produzione della determina n. 914/2008, atto che impegnava l’amministrazione verso l’esterno;

d) il custode, in assenza delle tariffe prefettizie in relazione al periodo nel quale aveva espletato la sua attività di custodia, non poteva avere l’onere processuale di produrre, per poter quantificare il proprio credito, un atto amministrativo inesistente, potendo supplire a tale “prova impossibile” soltanto con la produzione della determina n. 914/2008, in cui il Comune aveva riconosciuto che l’indennità di custodia era pari a € 111.767,00;

e) in assenza delle tariffe prefettizie solo il giudice avrebbe potuto decidere il criterio da adottare per la quantificazione della pretesa creditoria, o usando i dati presenti in atti, o disponendo una CTU, o secondo equità.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli art. “7”, “8”, “11” e “12” del DPR 571-1982, in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 2041 c.c., in merito anche alla valutazione del materiale probatorio (art. 360 c.p.c. sub 3). Lamenta la ricorrente che il giudice d’appello ha errato nel rigettare la domanda di arricchimento senza causa, proposta in via subordinata, atteso che sussistevano tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2041 e 2042 c.c. per l’accoglimento della domanda alla luce delle seguenti considerazioni:

a) secondo la giurisprudenza di legittimità l’unica prova che l’attore deve offrire a fondamento della domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. concerne l’impoverimento e l’arricchimento, oltre che l’assenza di giustificazione dello spostamento di richieda e di altre azioni esperibili a tutela del diritto, non essendo più necessario il riconoscimento dell’utilità da parte della p.a.;

b) il vantaggio ottenuto dal Comune, oltre ad essere riconosciuto direttamente dai commi 1 e 3 dell’art. 7 d.p.r. 571/82, è stato riconosciuto anche dalla stessa Amministrazione nella determina 914/2008;

c) il Comune non ha provato di aver rifiutato o di non aver potuto rifiutare l’attività di custodia svolta dalla Eurosoccorso.

3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate,sono inammissibili. Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello, nel negare che lo stesso avesse fornito elementi idonei ai fini della quantificazione dell’indennità di custodia, non aveva tenuto conto del contenuto della determina n. 914/2008, nella quale il Comune aveva, a suo dire, riconosciuto il debito di € 111.767,00 a titolo di indennità di custodia ed aveva applicato le tariffe dell’Agenzia del Demanio. Non vi è dubbio che le censure con cui il ricorrente lamenta l’erronea valutazione del materiale probatorio si configurino come di merito e, quindi inammissibili, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello, e, in particolare, nella sostanza, una diversa interpretazione della determina del Comune, senza che sia stata nemmeno invocata la violazione delle norme di interpretazione contrattuale.

Peraltro, anche a voler ritenere che, nella sostanza, il ricorrente, anziché la violazione di legge, abbia, in realtà, inteso censurare l’omesso esame di fatto decisivo (riconducibile alla violazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.) – ovvero il contenuto della determina n. 914/2008, asseritamente riportante un riconoscimento del credito del custode – il ricorso sarebbe comunque inammissibile. In primo luogo, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte d’appello ha esaminato la determina n. 914/2008, ritenendo tale documento del tutto irrilevante ai fini della quantificazione dell’indennità per indebito arricchimento.

In ogni caso, il ricorso è comunque privo di autosufficienza in quanto meramente assertivo, non riproducendo minimamente (se non attraverso la propria interpretazione) il contenuto di tale documento. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore impor