Court dismisses appeal regarding bankruptcy state passiv correction, ruling it inadmissible due to lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Miogas s.r.l. inadmissible against the bankruptcy court's decision to correct material errors in the state passiv. Miogas argued the correction decree was an interpretative act subject to opposition, while the court determined it was merely a denial of the correction request. Consequently, the court ruled that no legal interest existed to challenge a non-impugnable denial, dismissing the appeal under bankruptcy procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 l. fall.; Art. 98 l. fall.: A denial of a request to correct material errors in the bankruptcy state passiv is a non-impugnable act, precluding any appeal or opposition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27380/2016 R.G. proposto da : MIOGAS s.r.l. , con sede in Rozzano, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in R oma, via di Porta Pinciana n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Ferdinando Maria De Matteis, rappresentatae difesa dagli A vvocati Marco Radice e Sergio Cesare Cereda giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro AMIACQUE s.r.l. , con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in R oma, piazza Cavour, presso la C ancelleria della Corte di cassazione , rappresentata e difes a dagli A vvocati Franco Spezia e Marta Volpi giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro FALLIMENTO di GENIA s.p.a. in liquidazione , elettivamente domiciliato in Roma, via G.
Pisanelli n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Gigli, rappresentat o e difeso dall' A vvocato Gianroberto Villa giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro NPL SECURISATION ITALY SPV SRL, BANCA POPOLARE MILANO SCARL, BANCA POPOLARE VICENZA SPA, BRUSCHI ATTILIO, ERRICO NUCCIA, FALLIMENTO GENIA ENERGIA SRL IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO GENIA PROGETTI E LAVORI SRL, ICT GENESIA SRL, IMI SRL, ITALFONDIARIO SPA, KMG ITALIA SRL, M IT CONSULTING SRL, MAGGIOLI SPA, MILANO BITUMI SPA, OK COPY ITALIA SRL, SICURNET SRL, UNICREDIT SPA, UTILITEAM CO SRL, VALENTE MARIA ROSARIA, FALLIMENTO GENIA SPA IN LIQUIDAZIONE, PLUSCOM SAS DI ROCCO SPINELLI C, RUGGERI PELLAMI DI CESARE E ANNAMARIA RITA RUGGERI C SAS, SSC SOCIETA' SVILUPPO INDUSTRIALE SRL, SCOTTI GIANLUCA, SECUR FORLI' SCFM SRL, TOSCA ASCENSORI SRL, AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, ACQUA SUOLO ARIA ASA SRL, AZIENDA SANITARIA LOCALE LODI, BERTOLI SRL, BIOSANISYSTEM SRL, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, CATTANI IDRAULICA SRL, CECCHETTI ASCENSORI SRL, CODECA' SERGIO, CODEGA PAOLO, COMUNE SAN GIULIANO MILANESE, CUNATI SIMONE, DATA MANAGEMENT UTILITY SRL, DAYTEK SRL, ENEL ENERGIA SPA, ENEL SOLE SRL, ENI SPA, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, ERRICO ENRICO VITO, FORO BONAPARTE SERVIZI DIREZIONE PERSONALE SRL, PASQUALE FRANCESCA, FUMAGALLI GIORGIO RENATO, FALLIMENTO GENIA AMBIENTE SRL IN LIQUIDAZIONE, OLMO LUIGI, QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, REGIONE LOMBARDIA, 21 RETE GAS SPA -intimati - avverso l’ordinanza del Tribunale di Lodi in R.G. n. 22/2015 depositata il27/9/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023dal Consigliere Alberto Pazzi.
Rilevato che:
1. Miogas chiedeva al G.D. del fallimento di Genia s.p.a. in liquidazione la correzione dell’errore materiale a suo dire contenuto nel decreto di esecutività dello stato passivo, nel quale la sua domanda di ammissione per € 549.897,81 oltre interessi ex d. lgs. n. 231/02 era stata accolta per € 549.897,81, “come richiesto”, con ulteriore specificazione da parte del G.D. che l’importo “deve ritenersi comprensivo degli interessi sulla somma ammessa, come richiesti”. L’errore sarebbe consistito nel fatto che il credito era stato indicato per un ammontare inferiore a quello effettivamente ammesso, perché non comprensivo degli interessi riconosciuti.
2. Il G.D. escludeva che ricorresse l’errore materiale supposto dall’istante, risultando inequivoca l’ammissione dell’importo di € 549.897,81 già comprensivo degli interessi. Ravvisava invece l’errore nella proposizione “come richiesti” riferita, per l’appunto, agli interessi e disponeva la correzione ordinando l’eliminazione di tali parole dal decreto di esecutività dello stato passivo riguardante Miogas s.r.l..
2. Il reclamo proposto dalla società contro il provvedimento è stato respinto dal Tribunale di Lodi, il quale, premesso che Miogas aveva chiesto, previa revoca della statuizione impugnata, “la correzione del progetto di riparto parziale con conseguente indicazione del proprio credito nella misura di complessivi € 775.795,08”, ha osservato che tale progetto, debitamente comunicato alla reclamante l’11 aprile 2016, era stato dichiarato esecutivo il successivo 9 maggio, una volta decorso,in assenza di reclami , il termine perentorio di quindici giorni previsto dall’art. 110 l. fall.e non poteva pertanto più essere modificato.
3. Miogas s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 29 settembre 2016, prospettando due motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso il fallimento di Genia s.p.a. in liquidazione e Amiacque s.r.l., creditore ammesso al riparto. La ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Gli altri creditori ammessi non hanno svolto difese. Considerato che:
1. Con il primo mezzo, che denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., Miogas lamenta che il tribunale abbia pronunciato su una domanda, di modifica del progetto di riparto parzialedepositato dal curatore, da essa mai proposta e non abbia invece pronunciato sui motivi di reclamo avanzati contro il provvedimento del G.D. di rigetto dell’istanza di correzione dell’errore materiale.
2. Col secondo mezzo, che denuncia la violazione dell’art. 98 u. comma l. fall, la ricorrente lamenta che il tribunale l’ abbia ritenuta decaduta dal reclamo per l’intervenuto decorso di un termine che non si applica all’istanza di correzione di errore materialee non abbia pertanto provveduto sulla stessa. 3.Il ricorso va dichiarato inammissibile, anche se, ai sensi dell’art. 384 u. comma c.p.c., va corretta la mot ivazione che sorregge il provvedimento impugnato.
4. La stessa società ricorrente ha ricordato che il provvedimento assunto al termine delle operazioni di verifica dello stato passivo disponeva l’ammissione dell’“importo di euro 549.897,81, categoria chirografari, come richiesto. Il Giudice Delegato precisa che lo stesso deve intendersi comprensivo degli interessi sulla somma ammessa, come richiesti”. 4.1. Miogas non ha proposto opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall. controquesta statuizione, ma si è limitat a a depositare un ’istanza di correzione di errore materiale, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 98 l. fall, che non è stata accolta dal G.D. (il quale, invece, di sua iniziativa ha disposto la correzione di un diverso errore materiale, eliminando le parole “come richiesti”). 4.2.
Il procedimento di correzione previsto dall’ art. 98, ultimo comma, l. fall., secondo il quale“gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata” deve essere reso coerente con la disciplina generale prevista dall’art. 288 cod. proc. civ. 4.3.Ebbene, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’ordinanza resa sull’istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 288, 2° comma, cod. proc. civ., anche nell’ipotesi in cui rigetti la richiesta, non è impugnabile neppure col ricorso straordinario per cassazione exart. 111 Cost., in quanto costituente mera determinazione di natura amministrativa, che non incid e sui diritti sostanziali e processuali delle parti, ma è solo funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento (un tempo cartaceo, ora digitale) che non può in alcun modo toccare il contenuto concettuale della decisione (Cass. 5733/2019, Cass.16205/2013, Cass. 5950/2007). 4.4.Nel caso di rigetto, peraltro, l’istanza è reiterabile, proprio perché il provvedimento non comporta esercizio, né consumazione di una potestas iudicandi. 4.5.
Resta invece impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto dalla legge, la pronuncia corretta(Cass. 20309/2019, Cass. 5733/2019, Cass. 16205/2013), con la precisazione che il termine per l’impugnazione decorrerà dalla data di notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288 u. comma cod. proc. civ., solo se l’errore corretto sia tale da ingenerare un obiettivo dubbio sulla portata effettiva della decisione o quando, attraverso il procedimento di cui alla norma in esame, sia stato in realtà modificato il giudicato ela correzione sia stata inammissibilmente utilizzata per incidere su errori di giudizio (Cass. 19959/2023, Cass . 20996/2019, Cass.22185/2014). 4.5.
I medesimi principi vanno applicati al procedimento disciplinato dall’art. 98 u. comma l. fall. 4.5.1. Va pertanto esclusa l’impugnabilità col reclamo ex art. 26 l. fall. del decreto di correzione degli errori materiali contenuti nello stato passivo reso ai sensi dell’art. 98, ultimo comma, l. fall., anche nell’ipotesi in cui la richiesta di correzione venga respinta. 4.5.2. Contro il decreto di esecutività dello stato passivo risultante dalla correzione sono i nvece esperibili , dai soggetti legittimati , i mezzi di impugnazione previsti dall’art. 98 l. fall., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione dell’ordinanza di correzione o, nel caso di mancata sua notificazione, entro il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ..
Ciò, beninteso, sempre che l’errore corretto sia stato tale da ingenerare un obiettivo dubbio sulla portata effettiva della decisione o quando, attraverso il procedimento di cui alla norma in esame, sia stato in realtà violato il giudicato endofallimentare ormai formatosi, e non quando si tratti di meri refusi chiaramente percepibili dal contesto della decisione, perché in tal caso i termini di impugnazione continueranno a decorrere dalla data di comunicazione del decreto, anche se non ancora emendato. 4.6Dalle considerazioni sin qui svolte discende l’inammissibilità del ricorso proposto da Miogas. 4.6.1.
Ricorrevano infatti nella specie due sole possibili alternative: o il decreto del G.D. era un provvedimento di mero diniego della correzione, in quanto tale non impugnabile, oppure, come sembra aver ritenuto l’ odierna ricorrente, costituiva un provvedimento interpretativo/modificativo dello stato passivo ( o quantomeno chiarificatore dei dubbi ingenerati dal decreto emesso ai sensi dell’art. 96 l. fall.), che avrebbe perciò dovuto essere impugnato non già col reclamo, ma col mezzo di impugnazione proprio, costituito dall’opposizione exart. 98 l. fall. 4.6.2.
N ella prima ipotesi il ricorso risulterebbe dunque inammissibile per difetto di interesse di Miogas a dolersi dell’erroneità della decisione , stante la non impugnabilità , tantomeno con ricorso per cassazione,di un provvedimento di mero diniego dell’istanza di correzione richiesta; nella seconda, invece, spetterebbe comunque a questa Corte il potere/dovere di rilevare d’ufficio, in luogo del tribunale, l’inammissibilità del mezzo di impugnazione del provvedimento del G.D. prescelto dall’odierna ricorrente. 5.La novità della questione trattata (in ordine alla disciplina delle impugnazioni della correzione degli errori materiali contenuti nello stato passivo) giustifica, a mente dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità fra la ricorrente e le particontroricorrenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese processualifra tutte le parti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,