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Ordinanza Interlocutoria — n. 13359/2024 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to lower court regarding hidden partner's liability and annual declaration deadline.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13359/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court granted the request for remittal to a new docket after hearing arguments on a hidden partner's liability. The lower court had declared Guido Richiardi a hidden partner and rejected his claim that the annual bankruptcy declaration deadline did not apply to him. The court agreed to remand the case to allow the lower court to reconsider the specific facts and legal application regarding the partner's status and the applicable time limits.

Regesto Legislator

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Art. 10 l.fall.; Art. 2460 c.c.: In cases of bankruptcy extension to a hidden partner, the annual declaration deadline does not apply if the partner formally withdrew but continued to manage the company, requiring a fresh assessment of their actual role and the specific circumstances of their involvement.

Parole chiave

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hidden partner liability bankruptcy extension annual declaration deadline company management remittal to new docket esclusione del socio socio obbligo di versamento supplementare del socio

Disposizioni normative citate

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Art. 10 l.fall.
Art. 2460 c.c.
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Testo completo

a l numer o 5310 del ruolo generale dell’anno 2023,proposto da Richiardi Guido, rappresentat o e difes o , giusta procura specialeredatta su foglio separato congiunto al ricorso, dagli avvocati Carlo Parvis e Anselmo Carlevaro, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, alla via Monte Zebio, n. 7 -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro Fallimento di s.a.s. RGV di Pesante Antonio, del socio illimitatamente responsabile Antonio Pesante e di Guido Richiardi, in persona de l curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale redatta su foglio separato e allegato al controricorso, in calce al controricorso, dagli avvocati Alessandro Cavallito e Silvio Carloni, elettivamente Oggetto:

Fallimento - Fallimento in estensione di socio accomandante ingeritosi nella gestione della società- Socio occulto - Termine per la dichiarazione di fallimento.RG n. 5310/23 Angelina-Maria Perrino estensore domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, alla via Filippo Corridoni, n. 14 -controricorrentee ricorrente in via incidentale- per la cassazione della sentenza della sentenza dellaCorte d’appello diTorino, pubblicata il 31 gennaio 2023, n. 85/2023 ; udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2024dalla presidente Angelina-Maria Perrino ; sentita la Procura generale, in persona del sostituto procuratore generaleLuisa De Renzis, che non si è opposta alla richiesta di rinvio formulata dalle parti; sentiti l’avv.

Anselmo Carlevaroper il ricorrente e l’avv. Marilena Torre, per delega orale dell’avv. Alessandro Cavallito, per il Fallimento controricorrente e ricorrente incidentale. Rilevato che: - e merge dalla sentenza impugnata che Guido Richiardi è stato dichiarato fallit o in estensione del fallimento della s.a.s. R.G.V. di Pesante Antonio e C., nonché del socio accomandatario Antonio Pesante, nella qualità di socio accomandatario occulto, posto che era stato socio accomandatario della società sino al 25 agosto 2013 e poi accomandante sino al 30 ottobre 2018, ed erapoi receduto, con iscrizione del recesso nel registro delle imprese risalente al 31 maggio 2019; - la corte d’appello ha rigettato il reclamo proposto dal fallito in estensione; - a fondamento della decisione , il giudice d’appello ha anzitutto rimarcato che, in caso di estensione del fallimento al socio occulto, non trova applicazione il termine annuale previsto per la dichiarazione di fallimento dall’art. 10 l.fall., che si riferisce ai soli soggetti che abbiano provveduto all’adempimento formale dell’iscrizione e, in particolare, all’ipotesi di scioglimento del rapporto nei confronti del singolo socio, non certo a quello della società.

Per conseguenza nessun limite temporale si configura per la RG n. 5310/23 Angelina-Maria Perrino estensore dichiarazione di fallimento del socio occulto che risulti dopo l’avvenuto fallimento della società; - ha poi aggiunto che il termine annuale neanche può essere ancorato alla data d’iscrizione del recesso nel registro delle imprese qualora il socio occulto, per quanto formalmente accomandante prima del recesso, si sia in realtà ingerito nella gestione della società prima e dopo di questo. Situazione, questa, ha proseguito la corte d’appello, riferibile al caso in questione, poiché Guido Richiardi ha rivestito continuativamente la qualità di amministratore della società, gestendola di fatto e adottando scelte proprie degli amministratori, pure nei rapporti coi dipendenti, con i fornitori e con le banche.

La corte d’appello è pervenuta a questa valutazione facendo leva, tra l’altro, sulla continuità e la ripetitività dei versamenti in contanti operati dal fallito sul conto corrente della società con la carta di versamento ad esso correlata, e sulle dichiarazioni di riscontro dei testi escussi, i quali avevano riferito che Richiardi si recava quotidianamente presso i negozi e ritirava il saldo cassa; - la corte d’appello ha quindi ritenuto che il fallito abbia in realtà continuato a rivestire la qualità di socio accomandatario anche dopo il recesso dalla società, in quanto ha conservato la delega a operare sul conto corrente societario e mai ha restituito la carte di versamento collegata a quel conto; ha poi escluso la rilevanza della mancanza di specifiche operazioni bancarie nel periodo successivo al recesso, posto che in quel periodo era cessata l’ordinaria movimentazione del conto, con particolare riguardo agli accrediti degli incassi dei negozi, mentre gli assegni bancari, comunque emessi, sono risultati privi di copertura; - Guido Richiardi propone ricorso contro questa sentenza per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, di cui il terzo declinato in tre subcensure, cui il fallimento della società, del socio accomandatario e del socio occulto fallito in estensione replica con RG n. 5310/23 Angelina-Maria Perrino estensore controricorso e ricorso incidentale articolato in un motivo, e contrastato con controricorso dal ricorrente; -entrambe le parti depositano memoria; -in esito ad adunanza camerale, ravvisata la rilevanza nomofilattica delle questioni coinvolte dal giudizio, se n’è disposta la trattazione in pubblica udienza.

Considerato che: -le parti d’accordo chiedono rinvio, rappresentando trattative in corso, in fase avanzata; -l’istanza merita accoglimento. Per questi motivi La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo. Così deciso