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Ordinanza — n. 13203/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought a new factual evaluation rather than legal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13203/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Romi SRL inadmissible, ordering them to pay the opposing party's costs. Romi argued that the lower court violated procedural rules by failing to reassess factual evidence regarding a debt dispute involving promissory notes and checks. The court rejected these claims, ruling that the appeal was a disguised attempt to obtain a new evaluation of facts, which falls outside the cassation court's jurisdiction to review only legal correctness.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 18 l.fall.: The Court of Cassation cannot examine questions of fact or substitute its own evaluation of evidence for that of the lower courts, rendering appeals based on alleged factual errors inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual review cassation jurisdiction bankruptcy law promissory notes evidence burden legal error opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 18 l.fall.
–Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno ha respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da Romi s.r.l.
Art. 1 c.r.d. 1736/1939
9097/2017, 30516/2018, 205/2022), poiché non rientra nei compiti di questa Corte procedere alla rilettura delle risultanze processuali, per assecondare l’aspirazione della parte ad una diversa decisione, più consona alle sue aspettative (Cass. 12052/2007, 3267/2008).
Art. 94 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
– Sussistono i presupposti di cui all’ art. 13, co mma 1 - quater, d.P.R.
art. 649 c.p
art. 94 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19929/2011
Cass. n. 7787/2010
Cass. n. 2816/2006
Cass. n. 18259/2006
Cass. Sez. U. 28220/2018
Cass. n. 2001/2023
Cass. n. 9097/2017
Cass. n. 12052/2007
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9644/2023 R.G. proposto da : ROMI SRL, in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra Federico Rossella, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA, 80, presso lo studio dell’avvocato NOSCHESE GIOVANNI (NSCGNN69C20H703P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NIGRO NINO (NGRNNI68R02H703M) -ricorrente- contro FERNAUTICA SRL, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Ferraro Giuseppe, rappresentata e dife sa d a ll’ a vv ocato DE BONIS MICHELE (DBNMHL75D27G942W) , domicilio digitale: debonis.michele@cert.ordineavvocatipotenza.it nonché contro FALLIMENTO ROMI SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1/2023 depositata il16/03/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA 1. –Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno ha respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da Romi s.r.l. (di seguito Romi ) avverso la sentenza dichiarativa d i fallimento emessa a suo carico dal Tribunale di Vallo della Lucania, su istanza di Fernautica s.r.l. (di seguito Fernautica) , titolare di un credito di € 32.278,19 portato da d ecreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Lagonegro e oggetto di opposizione, avente origine da due fatture in relazione alle quali erano stati rilasciati titoli cambiari ed assegni rimasti insoluti. 2.

– Avverso detta decisione Romi propone ricorso per cassazione in due motivi, cui Fernautica resiste con controricorso , mentre l’intimato Fallimento Romi non svolge difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. – Con il primo motivo il ricorrente lamenta v iolazione degli artt. 6 l.fall.e 2697 c.c. , nonché o messo esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la corte d’appello omesso di valutare dati di fatto, documenti e circostanze che hanno formato oggetto di discussione tra le parti, limitandosi a richiamare la pronuncia del giudice di opposizione a decreto ingiuntivo. 2.2.

–Il secondo mezzo denunzia violazione degli artt. 1 e 3 r.d. 1736/1939, nonché 1322, 1343 e 1988 c.c. , poiché la corte territoriale, pur affermando la funzione di garanzia dei titoli in possesso di Fernautica allegati in sede monitoria « a sostegno dell’azione causale», ne disconosce poi gli effetti diretti, affermando che graverebbe suRomi la prova della insussistenza della pretesa , quando quest’ultima aveva dedotto che proprio l’opposizione al decreto ingiuntivo fondato sul rapporto sottostante eliminava in radice la forza astratta dal lato causale. 3.

–Entrambi i motivi risultano inammissibili poiché, anche al di là degli ulteriori profili di inammissibilità segnalati dal controricorrente, rivelano, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, l’intento effettivo di ottenere in questa sede una diversa valutazione delle circostanze di fatto e degli elementi di prova scrutinati dai giudici di primo e secondo grado, finendo per trasformare surrettiziamente il giudizio di legittimità̀ in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass. 7119/2020, 40495/2021, 6866/2022). 3.1.

– Ciò risulta particolarmente evidente se si esamina l’articolata motivazione resa dai giudici del reclamo, i quali hanno correttamente affermato, tra l’altro, che:

i) la legittimazione al ricorso per dichiarazione di fallimento spetta a qualsiasi soggetto che vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ed anche non ancora scaduto, condizionale o non ancora munito di titolo esecutivo, purché idoneo, in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Cass. Sez. U , 1521/2013; Cass. 11421/2014, 576/2015, 15346/2016, 23420/2016, 30827/2018, 23494/2020); ii) la verifica che il tribunaleed eventualmente la corte d'appello, in sede di reclamo, devono compiere sull'esistenza e la titolarità del credito ha carattere meramente incidentale e sommario; iii) nel caso concreto, la delibazione incidentale ha porta to « ad affermare, senza dubbio, la sussistenza del credito», poiché:

a) l’eccepito pagamento della somma di € 17.500,00 a mezzo due a ssegni (come condivisibilmente rilevato dal Tribunale di Lagonegro nell’ordinanza del 15.01.2021 emessa in sede di delibazione sull’istanza formulata ai sensi dell’art. 649 c.p.c.) non è in modo inequivocabile da imputarsi alle prestazioni oggetto del decreto ingiuntivo opposto; b ) la circostanza che non sarebbe dovuta la somma di € 2.000,00, poiché relativa ad un gommone non oggetto del rapporto contrattuale, non è corredata da adeguati riscontri , tenuto conto del disconoscimento della scrittura privata operata dalla opposta;

c) i titoli di credito (due assegni e due cambiali) «che la reclamante assume dati “in garanzia”»e che Fernautica ha allegato a sostegno dell’azione causale promossa con il ricorso monitorio,costituiscono promesse unilaterali di pagamento, che da un lato comprovano, fino a prova contraria, l’esistenza del rapporto fondamentale, e dall’altro pongono a carico del promittente l’assolvimento dell’onere della prova dell’insussistenza della pretesa, prova neanche allegata (Cass. n. 19929/2011, 7787/2010, 2816/2006, 18259/2006). 3.2. – Posto dunque che l’ auton o ma delibazione incidentale richiesta dalla legge ai giudici di merito v’è pacificamente stat a – senza che possa mettersi in discussione la legittimità (finanche) di motivazioni per relationem ad altre decisioni, purché esplicitate – risulta quasi superfluo ricordare che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, dovendo limitarsi ad esercitare un controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logico-formale delle argomentazioni spese dal giudice nella decisione; d’altronde, ammettere in sede di legittimità un sindacato in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass.

Sez. U, 28220/2018; Cass.2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017). Né il ricorrente per cassazione può pretendere di contrapporre l e proprie valutazioni a quell e de l giudicante (Cass. 9097/2017, 30516/2018, 205/2022), poiché non rientra nei compiti di questa Corte procedere alla rilettura delle risultanze processuali, per assecondare l’aspirazione della parte ad una diversa decisione, più consona alle sue aspettative (Cass. 12052/2007, 3267/2008). 4. – Alla declaratoria di inammissibilità s egue la condanna alle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo, da porsi a carico anche della legale rappresentante, in solido , ai sensi dell’art. 94 c.p.c., per le medesime considerazioni già evidenziate dal giudice a quo – sulle quali peraltro non v’è impugnazione – che valgono a maggior ragione in questa sede, dove le censure sono risultate di natura totalmente e inammissibilmente meritale. 5.

– Sussistono i presupposti di cui all’ art. 13, co mma 1 - quater, d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Romi s.r.l. e Rossella Federico, in solido ai sensi dell’art.94 c.p.c., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso prin