Cassation court dismisses appeal against detention order due to lack of specific health grounds for procedural nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal filed by a Tunisian asylum seeker against a detention order validated by the Caltanissetta Civil Tribunal. The applicant argued that the administrative office failed to upload his medical certificate into the electronic file, violating specific ministerial directives regarding health certification. The court ruled that the mere absence of this document does not constitute a ground for nullity unless the applicant demonstrates specific, serious health issues requiring judicial review, which were not alleged here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 comma 7 D.M. Lamorgese; Art. 14 d.lgs. 286/1998: The failure to electronically upload a medical certificate does not render a detention order null unless the applicant specifically alleges and proves serious health conditions necessitating judicial examination of the document's content.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17058/2023 R.G. proposto da : BERRAHAL MOHAMED FAOUZI, elettivamente domiciliato in Caltanissetta F. Paladini n. 245, presso lo studio dell’avvocato FALLICA LETIZIA (FLLLTZ69H59G624V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro QUESTURA DI CALTANISSETTA -intimato- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato -resistente- avverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE CALTANISSETTA n. 646/2023depositata il 28/06/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI DI CAUSA Il ricorrente Sig. BERRAHAL MOHAMED FAOUZI, nato in Tunisia il 22.04.1989 esponeva che i n data 26.06.2022 il Giudice di Pace di Caltanissetta aveva convalidato per 30 giorni il decreto di trattenimento, emesso dal Questore di Trapani in data 23.06.2023; alla predetta udienza il sig. Faouzi aveva ribadito di voler chiedere la protezione internazionale, ma la Questura di Caltanissetta aveva ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 6, comma 3, del D.Lgs 142/2015 per l’adozione del provvedimento di trattenimento, atteso che il ricorrente, al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, era trattenuto nel CPR in attesa dell’esecuzione del provvedimento di respingimento ed aveva presentato la domanda di protezione internazionale solamente nell’imminenza del rimpatrio, al solo scopo di ritardarlo oimpedirlo.
Pertanto la Questura aveva richiesto al Tribunale di Caltanissetta la convalida del decreto di trattenimento di BERRAHAL Mohamed Faouzi, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del D.Lgs. 142/2015 e SS.MM e era stata fissata l’udienza del 29.06.2023 nella quale è stato emesso il provvedimento. Il Sig. BERRAHAL MOHAMED FAOUZI, nato in Tunisia il 22.04.1989 impugna con un motivo il provvedimento di convalida del trattenimento emesso dal Tribunale Civile di Caltanissetta nel procedimento n. 997/2023, in data 29.06.2023 e comunicato in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia: nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 14 del d.lgs.n.286/1998, dell’art.3 comma 7 Direttiva Ministeriale “Lamorgese”,approvata con D.M. del 19.05.2022, e degli artt. 111 e 13 della Costituzione in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. L’unico motivo di ricorso è infondato. Deve essere condiviso al riguardo quanto affermato dal g.di p. “in ordine alla certificazione medica si rileva che non esiste alcuna legge che obbliga l’ufficio immigrazioni a depositare il certificato medico all’interno del fascicolo telematico e che, comunque, -salvo richiesta del giudice nel caso di particolari e gravi problemi di salute del richiedente-, tale inserimento comporterebbe la violazione della privacy”.
E’ vero che l’art. 3 comma 7 del più volte citato D.M. del 19.05.2022, testualmente recita: “La certificazione di idoneità alla vita comunitaria ristretta e le relazioni del servizio sociosanitario del Centro vengono consegnate all’ufficio di Polizia all’interno del Centro affinché vengano inserite nel fascicolo da sottoporre all’Autorità Giudiziaria in sede di convalida e proroga del trattenimento, e trasmesse, ove si tratti di richiedenti asilo, alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.” Tuttavia l’inosservanza in astratto di quanto sopra non comporta nullità del provvedimentoimpugnato in quanto il motivo è generico non deduce o allega nulla sulle condizioni di salute del ricorrente che potrebbe giustificare l’inidoneità alla vita comunitaria.
Del resto la violazione dedotta non riguarda l’effettuato accertamento sanitario preventivo ma il mero mancato inserimento negli atti da trasmettere. Solo ove fosse stata dedotta qualche causa specifica sanitaria sarebbe sorto l’obbligo del giudice di acquisire la documentazione e comunque di valutare la causa. Il ricorrente, a parte la violazione formale, non lamenta alcun danno specifico sostanziale riportato a seguito del mancato inserimento della certificazione medica di cui si ignora il contenuto e nemmeno lamenta la sua inidoneità ad essere inserito nel centro risultante da tale certificazione.
Il ricorso va dunque respinto. Nulla per le spese in mancanz