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Ordinanza Interlocutoria — n. 13167/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case for public hearing to decide on validity of usury clauses and interest capitalization rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13167/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal's request for immediate reform but remitted the case for a public hearing. The appellant argued that the lower court erred in dismissing claims regarding usury, interest capitalization, and the validity of overdraft fees based on specific banking regulations. The court deemed the complex legal questions regarding the interpretation of the 2000 CICR deliberation and the necessity of explicit agreements for post-2000 usury clauses too intricate for a written decision, necessitating oral debate.

Regesto Legislator

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Art. 375 c.p.c.; Art. 2 deliberazione CICR 9 febbraio 2000; When legal issues regarding the validity of usury clauses in pre-2000 current account contracts and the interpretation of interest capitalization rules require nuanced factual assessment, the court must remit the case for public hearing rather than deciding on the merits in an interlocutory order.

Parole chiave

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usury clauses validity interest capitalization rules CICR 2000 deliberation current account contracts overdraft fee indeterminacy remittal for public hearing banking regulation interpretation calcolo degli interessi

Disposizioni normative citate

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Art. 375 cod. proc. civ.
Art. 2 deliberazione CICR 9 febbraio 2000
Art. 7 comma 2 deliberazione CICR 9 febbraio 2000
Art. 2033, 2697, 2934, 2935, 2709, 2711 cod. civ.
Art. 117, 118, 120 t.u.b.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12991/2020R.G. proposto da Meccanica Vanzini di Alberto Vanzini C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a da ll’a vv. Giampiero Seccia -ricorrente - contro Unione di Banche Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli a vv. Francesco Pecora e Flavio Garrone, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, via Gavinana, 1 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3777 /20 19 , depositata il 17 settembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2024dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: Oggetto:anatocismo–- delibera CICR 9 febbraio 2 -la Meccanica Vanzini di Alberto Vanzini C. s.a.s. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Milano , depositatail 17 settembre 2019, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arstizio che aveva respinto la sua domanda di condanna della Banca Popolare di Bergamo s.p.a. (ora, Unione di Banche Italiane s.p.a.) alla restituzione d elle somme indebitamente versate in esecuzione di un contratto di conto corrente acceso con la Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., dante causa della convenuta; - la Corte di appello ha riferito che la domanda attorea si fondava sull’allegazione della indebita applicazione di interessi, spese e commissioni e che il giudice di primo grado aveva respinto tale domanda sia in ragione dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione della banca, sia,quanto alle operazioni non interessate dall’operatività della prescrizione, della infondatezza della pretesaesercitata; - ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando , in particolare, l’assenza di elementia sostegno dell’asserita natura ripristinatoria delle contestate rimesse, la lacunosità della documentazione prodotta dalla correntista, tale da non consentire una compiuta ricostruzione dell’andamento del rapporto, la ammissibilità della capitalizzazione periodica degli interessi a far data dal 1° luglio 2000e la irrilevanza, ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia in materia di usura, dell’addebito di costi a titolo di commissione di massimo scoperto in epoca antecedente al 31 dicembre 2009 e, comunque, dell’eventuale superamento di tale tasso nel corso del rapporto; -il ricorso è affidato a due motivi; -resiste con controricorso la Unione di Banche Italiane s.p.a.; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2697, 2934, 2935, 2709 e 2711 cod. civ., 119 t.u.b.e 115, 116, 166, 167, 183, 210, 212 e 215 cod. proc. civ., nonché l’omessa motivazione su una circostanza controversa e decisiva del giudizio, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la mancata produzione degli estratti conto impediva l’accertamento della natura ripristinatoria delle controverse rimesse; - evidenzia, sul punto, la presenza di elementi obiettivi idonei a consentire il ricalcolo dei saldi e la determinazione dell’importo indebitamente versato dalla correntista; - lamenta, infine, la mancata acquisizione da parte del giudice degli estratti conto relativi all’ultimo decennio e sottolinea che la banca aveva riconosciuto essere in suo possesso e, comunque, aveva l’obbligo legale di conservare; -con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 117, 118 e 120 t.u.b., 1283, 1284, 1325, 1346, 1350, 1418, 1419, 1842, 1846, 1852, 1858, 2697 e 2727 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., nonché l’omessa motivazione su una circostanza controversa e decisiva del giudizio , per aver la Corte di appello ritenuto che la comunicazione inviata alla correntista dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del sistema di pari periodicità degli interessi attivi e passivi adottati dalla banca medesima era idonea a rendere lecita la capitalizzazione degli interessipassivi, pur in assenza della prova della conoscenza da parte della correntista di tale comunicazione e in virtù di una determinazione unilaterale della banca; - evidenzia, inoltre, che sul conto corrente in oggetto la banca aveva concesso un’apertura di credito ordinaria e un fido su anticipazioni bancarie di ricevute e s.b.f. le cui condizioni economiche non erano pattuite, con la conseguenza che i relativi interessi andavano riconosciutinella misura prevista dalla legge, e che la clausola relativa all’applicazione della commissione di massimo scoperto doveva considerarsi invalida per indeterminatezza; - la questione , interessata da quest’ultimo motivo, concernente l’interpretazione dell’art. 7, secondo comma, della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000e la necessità che le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore di tale delibera richiedano o meno, ai fini della loro validità per il periodo successivo,una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera si presenta di particolare rilevanza rend e opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienzaai sensi dell’art.375 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza e ne dispone