Italian court dismisses lawsuit due to withdrawal of appeal with cost compensation between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the lawsuit extinguished after the plaintiff withdrew the appeal with a request for cost compensation. Although the defendants initially resisted, they subsequently accepted the withdrawal, rendering the legal dispute moot. Consequently, the court ruled that the proceedings ended with costs to be shared equally among the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 390, comma 3, c.p.c. (abrogated): Withdrawal of appeal with cost compensation extinguishes the proceedings and mandates equal cost allocation when all parties accept the settlement.
Parole chiave
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giuntivo; nullità di contratto bancario. MARCO MARULLI Presidente FRANCESCO TERRUSI Consigliere ROSARIO CAIAZZO Consigliere - Rel. Ud. 19/03/2024 CC Cron. R.G.N. 200 MASSIMO FALABELLA Consigliere EDUARDO CAMPESE Consigliere ORDINANZA sul ricorso 20088/2020 proposto da: FINO 2 SECURITISATION s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.; elett.te domic. presso l’avv. Pierluigi Baldacci, dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -ricorrente - Contro GUZZARDO GIOVANNI; RANDONE CARMELA; GUZZARDO GIACOMO ; elett.te domic. in Roma, p.zza Monte Baldo 8, presso l’avv.
Stefania Inglese, rappres. e difesi dall’avv. Antonino Tribulato, per procura speciale in atti; - c ontroricorrent i - avverso la sentenza n. 720/2020 della Corte d’appello di Firenze, pubblicata in data 01.04.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE La Fino 2 Securitisation s.r.l. ricorre in cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Firenze, in data 1.4.2020, nella parte in cui, accogliendo l’appello proposto da Giacomo, Giovanni Guzzardo e Carmela Randone, avverso la sentenza del Tribunale di Siena, pronunciata in data 18.5.2015, in riforma della sentenza impugnata, aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dalla società ricorrente.
Al riguardo, la Corte d’appello aveva rilevato che il contratto di conto corrente, sul quale si fondava la richiesta di pagamento della banca non conteneva nessuno degli elementi richiesti dall’art. 117 TUB per integrare la forma scritta necessaria per la validità del contratto. La Fino 2 Securitisation s.r.l. ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con due motivi. Giovanni Guzzardo, Carmela Randone e Guzzardo Giacomo resistono con controricorso. RITENUTO CHE Va preliminarmente osservato che la società ricorrente ha depositato un atto di rinunciaal ricorso, sottoscritto dalla parte e dal difensore, ex art. 390 c.p.c., con istanza di compensazione delle spese, datato 26.2.2024.
Con atto del 4.3.2024 i controricorrentiGiovanni Guzzardo e Carmela Randone hanno dichiarato di accettare la rinuncia, sottoscritta dal difensore, con compensazione delle spese. Benché nonconsti che analoga dichiarazione sia stata resa pure da Guzzardo Giacomo, la rinuncia, per effetto dell’intervenuta abrogazione dell’art. 390, comma 3, c.p.c. applicabile ratione temporis, deve ritenersi efficace anche nei confronti di questi, attesa la comunicazione allo stesso conseguente al deposito dell’atto di rinuncia nel fascicolo telematico di ufficio.
Ne consegue l’estinzione del giudizio, con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio, compensando le spese tra le parti. Così de