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Decreto — n. 12668/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12668/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12668/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19941/2023 R.G. proposto da: Riggio Giuseppe, Catinella Salvatore, Bramante Concetto, Campagna Rosario, Tripoli Mario, rappresentati e difesi dall’avvocato Marco De Benedictis e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrent i - contro Siena NPL 2018 s.r.l., e per essa Juliet S.p.a., quale società incorporata in Cerved Credit Management S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Pesenti e Giuseppe Caputi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Po n.12, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 353/2023 della Corte di Appello di Catania pubblicata il 27/2/2023; letta l a rinunc ia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinun cia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 12668/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 19941/2023 R.G. proposto da: Riggio Giuseppe, Catinella Salvatore, Bramante Concetto, Campagna Rosario, Tripoli Mario, rappresentati e difesi dall’avvocato Marco De Benedictis e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrent i - contro Siena NPL 2018 s.r.l., e per essa Juliet S.p.a., quale società incorporata in Cerved Credit Management S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Pesenti e Giuseppe Caputi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Po n.12, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 353/2023 della Corte di Appello di Catania pubblicata il 27/2/2023; letta l a rinunc ia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinun cia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

Parole chiave

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decisione sulla contribuzione accoglimento parziale del contribuente assunzione delle spese condono delle spese procedurali deduzione dei contributi di mantenimento partecipazione alle spese dell'assicurato
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 19941/2023 R.G. proposto da: Riggio Giuseppe, Catinella Salvatore, Bramante Concetto, Campagna Rosario, Tripoli Mario, rappresentati e difesi dall’avvocato Marco De Benedictis e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrent i - contro Siena NPL 2018 s.r.l., e per essa Juliet S.p.a., quale società incorporata in Cerved Credit Management S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Pesenti e Giuseppe Caputi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Po n.12, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 353/2023 della Corte di Appello di Catania pubblicata il 27/2/2023; letta l a rinunc ia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinun cia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 8 maggio