Decreto — n. 12646/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sulricorso iscritto al n. 15709/2022 R.G. proposto da: Primavera 83 Società Cooperativa Edilizia, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Di Masi e Paolo Pontecorvi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Via dei Gracchi n. 128, Roma; - ricorrente - contro Fallimento di Costruzioni Giuseppe Montagna S.r.l., in persona dei curatori Laura Franzoni e Francesco Battaglia, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bianchi e Sofia Sciumè e domiciliato presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Pesaro del 25/05/2022; letta l a rinunc ia al ricorso della ricorrente e l’accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinun cia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 12646/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 15709/2022 R.G. proposto da: Primavera 83 Società Cooperativa Edilizia, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Di Masi e Paolo Pontecorvi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Via dei Gracchi n. 128, Roma; - ricorrente - contro Fallimento di Costruzioni Giuseppe Montagna S.r.l., in persona dei curatori Laura Franzoni e Francesco Battaglia, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bianchi e Sofia Sciumè e domiciliato presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Pesaro del 25/05/2022; letta l a rinunc ia al ricorso della ricorrente e l’accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinun cia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 15709/2022 R.G. proposto da: Primavera 83 Società Cooperativa Edilizia, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Di Masi e Paolo Pontecorvi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Via dei Gracchi n. 128, Roma; - ricorrente - contro Fallimento di Costruzioni Giuseppe Montagna S.r.l., in persona dei curatori Laura Franzoni e Francesco Battaglia, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bianchi e Sofia Sciumè e domiciliato presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Pesaro del 25/05/2022; letta l a rinunc ia al ricorso della ricorrente e l’accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinun cia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 8 maggio 2024 Il