Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 12646/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12646/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12646/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 15709/2022 R.G. proposto da: Primavera 83 Società Cooperativa Edilizia, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Di Masi e Paolo Pontecorvi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Via dei Gracchi n. 128, Roma; - ricorrente - contro Fallimento di Costruzioni Giuseppe Montagna S.r.l., in persona dei curatori Laura Franzoni e Francesco Battaglia, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bianchi e Sofia Sciumè e domiciliato presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Pesaro del 25/05/2022; letta l a rinunc ia al ricorso della ricorrente e l’accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinun cia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 12646/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 15709/2022 R.G. proposto da: Primavera 83 Società Cooperativa Edilizia, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Di Masi e Paolo Pontecorvi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Via dei Gracchi n. 128, Roma; - ricorrente - contro Fallimento di Costruzioni Giuseppe Montagna S.r.l., in persona dei curatori Laura Franzoni e Francesco Battaglia, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bianchi e Sofia Sciumè e domiciliato presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Pesaro del 25/05/2022; letta l a rinunc ia al ricorso della ricorrente e l’accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinun cia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

Parole chiave

Generato dall'IA
conseguenze del ritiro revoca del gratuito patrocinio dispensa dal versamento delle spese ritiro dell'azione di divorzio estinzione dell'obbligazione rinuncia alle prestazioni d'assicurazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 15709/2022 R.G. proposto da: Primavera 83 Società Cooperativa Edilizia, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Di Masi e Paolo Pontecorvi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Via dei Gracchi n. 128, Roma; - ricorrente - contro Fallimento di Costruzioni Giuseppe Montagna S.r.l., in persona dei curatori Laura Franzoni e Francesco Battaglia, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bianchi e Sofia Sciumè e domiciliato presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Pesaro del 25/05/2022; letta l a rinunc ia al ricorso della ricorrente e l’accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinun cia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 8 maggio 2024 Il