Ordinanza — n. 12571/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6600 R.G.anno 2023 proposto da: AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difes a dall'avvocato CIOFALO COSTANTINO (CFLCTN62H28G273T); ricorrente contro TURISMO E SVILUPPO SPA, PALERMO VITTORIO, BANCA NUOVA S.P.A; intimat i avverso la SENTENZA n. 1011/2022 emessa da CORTE D'APPELLO CATANZARO. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del19 marzo 2024 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis c.p, art. 36 c.p, art. 132 c.p; Ordinanza — n. 12571/2024 — snciv · Corte di Cassazione: « il terzo motivo ─ che deduce violazione dell’art. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c., per mancanza di motivazione ─ è infondato, non trattandosi di una contraddizione motivazionale, ma di una sua doppia motivazione, peraltro come esposto solo la seconda avendocostituito la vera ragione della decisione». 2. ― Rileva i l Collegio che la ricorrente non risulta aver formulato l’istanza di decisione di cui all’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.: il ricorso per cassazione è stato quindi erroneamente avviato all’adunanza camerale odierna. Sez.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6600 R.G.anno 2023 proposto da: AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difes a dall'avvocato CIOFALO COSTANTINO (CFLCTN62H28G273T); ricorrente contro TURISMO E SVILUPPO SPA, PALERMO VITTORIO, BANCA NUOVA S.P.A; intimat i avverso la SENTENZA n. 1011/2022 emessa da CORTE D'APPELLO CATANZARO. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del19 marzo 2024 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1.
─ Turismo e Sviluppo s.p.a. conveniva in giudizio dinanzi al Sez. I–RG 6600/2023 camera di consiglio19.3.2024 Tribunale di Cosenza Banca Nuova s.p.a., deducendo di avere stipulato in data 28 ottobre 2003 con detto istituto bancario un contratto di interest date swap di copertura e di aver successivamente rinnov ato l’operazione in data 25 settembre 2006; sul presupposto delladedotta violazione, ad opera del personale della banca, delle regole comportamentali gravanti sugli intermediari finanziari, chiedeva che fosse dichiarata la nullità, l’annullamentoo la risoluzione del contratto ela condanna della banca convenuta al pagamento della somm a che sarebbe emersa dall’ istruttoria o alla corresponsione della diversa somma comunque ritenuta di giustizia.
La banca si costituiva. Eccepiva la fondatezza dell’avversa domanda e proponeva nei confronti della società attrice e di Vittorio Palermo, che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa,una domanda di condannaal pagamento della somma complessiva di euro 427.425,70, oltre interessi; l’importo costituiva il saldo di un conto corrente e di un conto sovvenzione: rapporti, questi, facenti capo alla società attrice e per i quali aveva prestato fideiussione il predetto Palermo. Autorizzata la chiamata in causa,Vittorio Palermo si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Il Tribunale di Cosenza rigettavaentrambe le domande. 2. ─ In esito al giudizio di gravame, in cui si cost ituiva AMCO – Asset Management Company s.p.a. (già Società per la Gestione di Attività - S.G.A. s.p.a.), quale cessionaria del credito oggetto della controversia, e in cui restava contumace Turismo e Sviluppo s.p.a., la Corte di appello di Catanzaro respingeva l’appello proposto dalla banca. La pronuncia si fonda, da un lato, sulla ritenuta inammissibilità della domanda della banca, stante l’assenza di alcun collegamento tra i titoli posti a fondamento delle contrapposte pretese ─ quell a attinente al derivato e quella basata sui saldi creditori ─ e, dall’altro, sulla mancata produzione degli estratti conto.
Sez. I–RG 6600/2023 camera di consiglio19.3.2024 3. ─ Ricorre per cassazioneAMCO, con due motivi. E’ stata formulata, da parte del Presidente della sezione, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― La proposta ha il tenore che segue : «[Iprimi] due motivi ─ che deducono violazione dell’art. 36 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale deciso sulla domanda nel merito, dopo essersi reputata incompetente ─ sono inammissibili: essi, invero, si appuntano su una parte della decisione che non ha costituito la ratio decidendi, ma enunciata ad abundantiam dalla sentenza impugnata, la quale ha operato una decisione nel merito;
è noto, invero, che è inammissibile il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e, pertanto, non costituente una ratio decidendi della medesima; infatt i, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (e multis, cfr. Cass., sez. I, 10-04-2018, n. 8755; Cass., sez. lav., 22-11-2010, n. 23635);
« il terzo motivo ─ che deduce violazione dell’art. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c., per mancanza di motivazione ─ è infondato, non trattandosi di una contraddizione motivazionale, ma di una sua doppia motivazione, peraltro come esposto solo la seconda avendocostituito la vera ragione della decisione». 2. ― Rileva i l Collegio che la ricorrente non risulta aver formulato l’istanza di decisione di cui all’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.: il ricorso per cassazione è stato quindi erroneamente avviato all’adunanza camerale odierna. Sez.
I–RG 6600/2023 camera di consiglio19.3.2024 Va conseguentemente dichiarata l’estinzionedel ricorso. Non è luogo a pronunciare sulle spese processuali, posto che non vi sono controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. C