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Ordinanza — n. 12567/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to vague nullity grounds and lack of specific procedural vices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12567/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Concetta Arena inadmissible against a Brescia appellate court ruling on a leasing contract. Arena argued for usurious interest rates and challenged the denial of technical expert assistance, but failed to specify procedural vices or substantiate her claims. The court ruled that the appeal lacked the required specific reference to nullity grounds and relied on generic allegations rather than proven procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal alleging nullity must explicitly reference the specific procedural vices under Art. 360 c.p.c. and cannot rely on generic substantive violations or unproven claims to be admissible.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Appeal Inadmissibility Nullity Grounds Technical Expert Opinion Usury Claims Procedural Vices Leasing Contract concedente di leasing

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
4 dell'art. 360 c.p.c., è tuttavia necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità del procedimento o della decisione determinata dal vizio lamentato (cfr.
Art. 380-bis c.p.c.
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegatoallo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..
Art. 96 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 380-bis c.p
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegatoallo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..
art. 1384 c.c
art. 342 c.p
108/1996, perché i giudici di merito non hanno accertato il tasso concretamente applicato, in particolare per gli interessi di mora ─ è inammissibile: esso non coglie e non censura la completa ratio decidendi, secondo cui si trattava di motivo inammissibile ex art. 342 c.p.c.;
art. 24 Cost
«il secondo motivo ─che deduce violazione dell’art. 24 Cost.
art. 366 c.p
‘per illegittima omissione dell’istruttoria’, non avendo la Corte territoriale ritenuto di disporre c.t.u., non essendo le proprie allegazioni affatto generiche –è inammissibile: esso è, da un lato, privo del requisito della specificità ex art. 366 c.p.c., e, dall’altro lato, in violazione dell’art.
art. 360- bis c.p
4 dell'art. 360 c.p.c., è tuttavia necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità del procedimento o della decisione determinata dal vizio lamentato (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 24 luglio 2013, n. 17931
Cass. 7 maggio 2018, n. 10862
17931; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862): nella specie, invece, si è censurata la violazione o falsa applicazione di norme sostanziali, richiamandosi lal.
Cass. 12 aprile 2019, n. 10373
Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218
10373; Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7253 R.G. anno2023 proposto da: ARENA CONCETTA, domiciliata in ROMA presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato BERNI LUCA (BRNLCU61A13G337B); ricorrente contro INTESA SAN PAOLO SPA, domiciliata inROMA presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocatiZAGLIO ANDREA (ZGLNDR66H09B157W) e AZZINI AUGUSTO (ZZNGST72A31D284X); controricorrente nonché contro UBI LEASING SPA; intimata avverso la SENTENZA n. 1085/2022 emessa da CORTE D'APPELLO Sez.

I–RG 7253/2023 camera di consiglio19.3.2024 BRESCIA. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del19 marzo 2024 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ─ La Corte di appello di Brescia respingeva il gravame proposto da Concetta Arena avverso la sentenza del Tribunale di quella città; con la sentenza di primo grado era stata rigettata la domanda di accertamento della nullità di un contratto di leasing «limitatamente alle clausole relative alla pattuizione di interessi usurari» e di condanna della società UBI Leasing alla restituzione della somma di euro 536.109,63, salvo altra. 2.

─ Ha proposto ricorso per cassazione Concetta Arena. Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo s.p.a., s ocietà incorporante UBI Leasing. E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegatoallo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.Vi è memoria dell’istante. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― L a proposta ha il tenore che segue : «[L]a Corte d’appello di Brescia con sentenza n. 1085/2022, confermando quella di primo grado, ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che:

a) il motivo con il quale si censura la pronuncia del Tribunale in ordine alla non usurarietà dei tassi applicati è incomprensibile ed inammissibile, sia per la sua formulazione, sia per aspecificità, essendosi la ricorrente limitata a reiterare l’istanza di c.t.u.;

b) comunque, come già dal primo giudice correttamente ritenuto, non è stato superato il tasso soglia per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori, ove pure si volesse sommare le due poste, ed anche già considerando le spese di istruttoria, i costi della perizia, la penale; né potrebbe risultarne, come sancito da Cass. Sez. U. n. 19597/2020, la Sez. I–RG 7253/2023 camera di consiglio19.3.2024 gratuità del contratto, come l’appellante pretende, restando pur sempre in ipotesi dovuti gli interessi corrispettivi;

c) la questione circa la illiceità della penale pattuita nel contratto di leasing per l’inadempimento è inammissibile, in quanto nuova inappello e l’appellante non ha neppure allegato quali somme avrebbe corrisposto alla banca a tale titolo; in ogni caso, il motivo è anche infondato, perché la penale dipende solo dalla risoluzione anticipata o dall’inadempimento della utilizzatrice, non concernendo la erogazione in sé del credito, né l’appellante ha formulato domanda di riduzione della penale ex art. 1384 c.c.;

d) il piano di ammortamento c.d. alla francese non comporta di per sé un anatocismo illecito, come ritenuto dalla S.C.;

e) correttamente il primo giudice, attesa la situazione esposta, non ha disposto una c.t.u., che sarebbe esplorativa, rispetto alla genericità delle allegazioni di parte, ed inutile con riguardo alla già esclusa usurarietà degli interessi moratori; «ciò posto, il primo motivo ─ che deduce violazione della l. n. 108/1996, perché i giudici di merito non hanno accertato il tasso concretamente applicato, in particolare per gli interessi di mora ─ è inammissibile: esso non coglie e non censura la completa ratio decidendi, secondo cui si trattava di motivo inammissibile ex art. 342 c.p.c.;

«il secondo motivo ─che deduce violazione dell’art. 24 Cost. ‘per illegittima omissione dell’istruttoria’, non avendo la Corte territoriale ritenuto di disporre c.t.u., non essendo le proprie allegazioni affatto generiche –è inammissibile: esso è, da un lato, privo del requisito della specificità ex art. 366 c.p.c., e, dall’altro lato, in violazione dell’art. 360- bis c.p.c., noto essendo il principio consolidato che il giudizio sulla necessità ed utilità di fare ricorso a una consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è di regola incensurabile in cassazione, e, se è vero che il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di Sez.

I–RG 7253/2023 camera di consiglio19.3.2024 ammissione di un simile incombente proveniente da una delle parti (e multis, Cass. n. 21904/2020; Cass. n. 11267/2020; Cass. n. 134/2020; Cass. n. 33230/2019; Cass. n. 21563/2019; Cass. n. 20899/2019; Cass. n. 12701/2019; Cass. n. 9896/2019; Cass. n. 25061/2018; Cass.n. 19840/2018; Cass. n. 18137/2018; Cass. n. 14290/2018; Cass.n. 6784/2018; Cass. n. 5492/2018; Cass. n. 5465/2018; Cass. n. 8521/2017; Cass. n. 7472/2017; Cass. n. 25732/2016; Cass. n. 17399/2015; Cass. n. 4853/2007), occorre prendere atto che nel caso di specie il rigetto dell’istanza è statooggetto di motivazione, mentre non è sindacabile in questa sede il giudizio espresso dalla Corte di merito in ordine all’insufficienza delle stesse allegazioni, che avrebbero consentito l’esperimento dell’indagine peritale;

è inoltre da rilevare che è del pari principio consolidato come sia possibile assegnare alla consulenza tecnica d’ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione ‘percipiente’, solo quando essa verta su elementi già compiutamente allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (Cass. n. 13736/2020; Cass. n. 1190/2015, fra le altre)». 2. ─ Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che resistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente nella sua memoria.

In particolare,col primo motivo si censura la sentenza di appello laddove ha ritenuto l’impugnazione «inammissibile nella parte in cui, pur avendo premesso di impugnare la sentenza della parte in cui il Tribunale ha escluso qualsiasi possibilità di sommatoria del tasso di leasing con quello di mora ai fini della verifica del tasso soglia e ha ritenuto generica e non supportata da elementi idonei a confermarla l’affermazione di Arena Concetta secondo cui l’usurarietà dipenderebbe dall’incidenza percentuale della mora sulla quota interessi di ogni singola rata del piano di ammortamento, non ha poi proposto alcuna argomentazione volta a contrastare tale affermazione, limitandosi Sez.

I–RG 7253/2023 camera di consiglio19.3.2024 anche in questa sede a reiterare la richiesta di CTU». Ebbene, se è vero che non è indispensabile che il ricorrente, denunciando un error in procedendo, faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 dell'art. 360 c.p.c., è tuttavia necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità del procedimento o della decisione determinata dal vizio lamentato (cfr. Cass.Sez. U. 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862): nella specie, invece, si è censurata la violazione o falsa applicazione di norme sostanziali, richiamandosi lal. n. 108/1996.

Il secondo motivoaggredisce la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto «superfluo procedere ad attività istruttoria attraverso l’invocata consulenza tecnica, la quale, come giustamente rilevato dal Tribunale, non può supplire alla genericità delle allegazioni relative alla clausola penale e al piano di ammortamento alla francese e risulta inutile con riguardo alla denunciata usurarietà degli interessi moratori». Poiché la Corte di appello ha ritenuto generiche le allegazioni attoree, la statuizione impugnata avrebbe dovuto essere censurata riproducendo, nel rispetto del principio di autosufficienza, le deduzioni svolte nel corso del giudizio di merito che avessero sconfessato la proposizione del Giudice distrettuale.

E’ noto, per il resto , che la consulenza tecnica è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ( Cass. 12 aprile 2019, n. 10373; Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218). 3. ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.. In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di €5.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma Sez.

I–RG 7253/2023 camera di consiglio19.3.2024 di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 5 .000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di