Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12490/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12490/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12490/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Banca Ifigest s.p.a., già B anca Carime s.p.a. , rappresentata e difesadall’ Avv. Paola Fagiolini , ed elettivamente domiciliata presso lostudio Grez , in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18 -ricorrente- Contro Dini Cristina, rappresentat a e difes a da ll’ Avv. Euro Bartalucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio Canale , in R oma , via dei Gracchi, 91 -controricorrente- Nonché Carcani Luca -intimato- Oggetto: intermediarioinfedele responsabilità banca Avverso la sentenza del la Corte di Appello di F irenze n. 3 08 9 /20 19 pubblicata il19.12.2019, notificata il 20.12.2019 .

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 1176 c.c, art. 2055 c.c, art. 1298 cod. civ, art. 2055 cod. civ; Ordinanza — n. 12490/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. n. 6073/2023; Cass.n. 2415/ 2023). 8. ─ Il secondo motivo di ricorso è rubricato : v iolazione o falsa applicazione degli artt. 1227, 2055 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si sostiene la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla banca contro la correntista per concorso del fatto colposo del creditore e la g raduazione delle rispettive colpe.La Corte, nel respingere la domanda riconvenzionale della Banca, ha errato perché non ha escluso il concorso di colpa della Dini e non ha considerato che non sussiste responsabilità risarcitoria della banca laddove vi sia estraneità della banca al fatto illecito del promotore e il fatto si sia reso possibile per l’incauta iniziativa dell’investitore. 8.1─ La censura è inammissibile .

Parole chiave

Generato dall'IA
irregolarità finanziarie appropriazione indebita abuso di carte-chèques flussi finanziari illeciti bancarotta fraudolenta danno ai creditori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 1176 c.c
─ Il primo motivo è rubricato : v iolazione o falsa applicazione dell'art. 1176 c.c.
art. 2055 c.c
La Corte avrebbe dovuto applicare i criteri di riparto dell’obbligazione tra i condebitori secondo le indicazioni dell’art. 2055, comma 3, c.c.
art. 1298 cod. civ
E' ben vero, d’altro canto,che tra l’art. 1298 cod. civ.
art. 2055 cod. civ
e l’art. 2055 cod. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Banca Ifigest s.p.a., già B anca Carime s.p.a. , rappresentata e difesadall’ Avv. Paola Fagiolini , ed elettivamente domiciliata presso lostudio Grez , in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18 -ricorrente- Contro Dini Cristina, rappresentat a e difes a da ll’ Avv. Euro Bartalucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio Canale , in R oma , via dei Gracchi, 91 -controricorrente- Nonché Carcani Luca -intimato- Oggetto: intermediarioinfedele responsabilità banca Avverso la sentenza del la Corte di Appello di F irenze n. 3 08 9 /20 19 pubblicata il19.12.2019, notificata il 20.12.2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19 . 3 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1. ─ Nel novembre 2006 la sig.ra Cristina Dini sottoscrisse un contratto conBanca Ifigest riguardante il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, "a seguito dell'indicazione" ricevuta dal sig. Luca Carcani, consulente finanziario, libero professionista.Nel marzo 2007 la sig.ra Dini, per dar seguito ad un investimento consigliatole dal suo consulente finanziario, sottoscrisse in bianco il modulo di "richiesta di assegni circolari" sul proprio c/c 5300.7 presso Banca Ifigest spa, che consegnò allo stesso Carcani.La Banca in seguito alla presentazione da parte del Carcani del modulosottoscritto dalla Dini emise assegni circolari per complessivi € 140.000 checonsegnò al sig.

Luca Carcani come da specifica indicazione su detto modulo: "da consegnare a Carcani Luca". 2.─ I l sig. Luca Carcani è stato condannato dal Trib un ale di Firenze per il reato di cui agli articoli 646, 61 , n. 11, 81 c.p. perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, per procurarsi un ingiusto profitto, avendo ricevuto somme di denaro conl'incarico di effettuare operazioni di gestione del risparmio di varia natura, si appropriava di dette somme tra cui € 140.000 della sig.ra Dini Cristina. 3. ─ La sig.ra Dini ha convenuto in giudizio Banca Ifigest ed il sig.

Luca Carcani innanzi al Tribunale di Firenze per ottenere la restituzione della predetta somma oltre il risarcimento dei danni morali.4.─ Il Tribunale di Firenze con sentenza 893/2016 ha condannato in solido il s ig. Luca Carcani e Banca Ifigest a pagare all'attrice la somma di € 140.000 oltre interessi; condannato sempre in solido Carcani e Banca Ifigest al pagamento delle spese processuali della sig.ra Dini e condannato, quindi, Carcani a tenere indenne Banca Ifigest di quanto condannata a pagare a favore dell'attrice nella misura del 50%. 5.

─ Gli attuali ricorrentiproponevano gravame , dinanzi alla Corte di Appello di Firenze che , con la sentenza qui impugnata , ha rigettato l’appelloe confermato la sentenza di primo grado. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche:

a) la qualificazione della fattispecie come abusivo riempimento di foglio firmato in bianco contra pacta rende inconferente la errata qualificazione della domanda come querela di falso operata dal G.I.;

b) la condanna per appropriazione indebita subita dal Carcani è idonea a suffragare le circostanze dedotte nei capitoli di prova per interrogatorio formale dello stesso Carcani; c)la ratio decidendi di I grado è fondata sulla circostanza, accertata in sede penale che il Carcani si è appropriato della somma in questione ritirando assegni circolari per poi versarli a persone prive di qualunque titolo per riceverli proprio in conseguenza dell’infedele esecuzione dell’incarico, a mezzo di riempimento del modulo contra pacta. 6. ─Banca Ifigest s.p.a.ha presentato ricorso per cassazione con tre motivied anche memoria. Dini Cristina hapresentato controricorso ed anche memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrentededuce preliminarmente nella memoria difensiva che il controricorso sarebbe incompleto in quanto privo della p.

15. La censura è del tutto priva di fondamento. Agli atti depositati anche su PCTe nella copia notificata risulta la pagina ritenuta omessa . In ogni caso la parte non deduce la rilevanzadella presunta omissione. 7. ─ Il primo motivo è rubricato : v iolazione o falsa applicazione dell'art. 1176 c.c. in relazione all' art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. Si sostiene che la responsabilità della banca per aver consegnato al promotore finanziario assegni bancari emessi sulla base di un modulo sottoscritto in bianco dalla correntista è stata accertata contravvenendo alle regole di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. che prevede che la diligenza della stessa debba essere valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata e debba essere, quindi, limitata alla verifica di assenza di alterazioni visibili e della conformità della firma del correntista rispetto allo specimen.

La banca non può essere considerata responsabile per il riempimento abusivo del modulo sottoscritto in bianco. 7.1 ─ La censura è fondata su una diversa ricostruzione degli esiti probatori ed è inammissibile . La Corte ha statuito che la responsabilità della banca è collegata a varie anomalie presenti sul modulo presentato per l’emissione degli assegni circolari:«la banca era tenuta a controllare le anomalie di quel modulo e di conseguenza ad apporre il rifiuto dell’esecuzione di quella operazione, non essendo dato ritenere che il modulo fosse stato presentato dal Carcani, appositamente delegato al ritiro dei titoli per il fatto che fosse stata barrata la casella da consegnare “Carcani Luca”, atteso che la firma richiesta di emissione titoli era stata apposta da Carcani (senza alcuna rituale delega) e non dalla Dini che come detto figurava solo quale incaricata “al ritiro degli assegni circolari”» (p.10 s. sentenza).

La diligenza imponeva di verificare il modulo presentato rilevando le evidenziate anomalie anche se la firma della Dini fosse risultataconforme allo specimen. E’ indubitabile che oggi si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022;

Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022; Cass. n. 9021 del 2023;

Cass. n. 6073/2023; Cass.n. 2415/ 2023). 8. ─ Il secondo motivo di ricorso è rubricato : v iolazione o falsa applicazione degli artt. 1227, 2055 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si sostiene la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dalla banca contro la correntista per concorso del fatto colposo del creditore e la g raduazione delle rispettive colpe.La Corte, nel respingere la domanda riconvenzionale della Banca, ha errato perché non ha escluso il concorso di colpa della Dini e non ha considerato che non sussiste responsabilità risarcitoria della banca laddove vi sia estraneità della banca al fatto illecito del promotore e il fatto si sia reso possibile per l’incauta iniziativa dell’investitore. 8.1─ La censura è inammissibile .

Questa Corte ha più volte ribadito che spetta al giudice di merito verificare, con analisi che tenga conto delle circostanze delcaso concreto, se il cliente danneggiato abbia, con il suo comportamento in violazione delle regole della più elementare prudenza, dato causa e in che misura al verificarsi del danno (Cass., n. 18613/2015 ; C ass., n. 8394/2016 ). Nel caso di specie la Corte ha ritenuto, correttamente, che la sottoscrizione del modulo in bianco non sia elemento che concorre alla determinazione del danno derivante dal riempimento contra pacta. 9.

─ I l terzo motivo di ricorso è rubricato : v iolazione o falsa applicazione degli artt. 1298, 1299, 2055c.c. con riferimento all' art. 360, comma 1 , n. 3 , c.p.c. Si sostiene, in relazione all’a zione di regresso della banca contro il promotore finanziario, la necessità di graduazione della colpa e dell’ accertamento della entità delle conseguenzederivate dall'evento dannoso. La Corte avrebbe dovuto applicare i criteri di riparto dell’obbligazione tra i condebitori secondo le indicazioni dell’art. 2055, comma 3, c.c. verificando le singole misure in relazione della gravità delle singole colpe e dall’entità delle conseguenze derivate. 9.1 ─ La censura è inammissibile.

L’art. 2055 c.c. prevede che i singoli obbligati solidali siano tenuti alla pari se «non è possibile determinare la gravità della colpa e dell’entità delle conseguenze derivate». La valutazione di tale difficoltà è rimessa al giudice di merito e la ricorrente anche in questa censura sostanzialmente chiede una diversa valutazione degli esiti probatori non consentita in sede di legittimitàe il motivo avrebbe dovuto indicare quali elementi di fatto consentissero una valutazione alla stregua del comma 2del predetto art. 2055 c.c. E' ben vero, d’altro canto,che tra l’art. 1298 cod. civ. e l’art. 2055 cod. civ. vi sia la differenza di cui disquisisce il motivo; tuttavia, anche correggendo in tal senso la motivazione, il dispositivo non si rende perciòemendabile, atteso che il criterio delle quote paritetiche è previsto dall'art. 2055, comma 3, cod. civ., si che per ritenere applicabile il comma 2, il motivo avrebbe dovuto indicare quali elementi di fatto consentissero una valutazione alla streguadi esso, allegazione nella specie non debitamente esplicitata.10.─ Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiarail ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 6.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari