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Ordinanza — n. 12470/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses false claim for material falsity regarding bank credit attestations due to ideological content disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12470/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Silvana Sorsi's appeal against a lower court's rejection of her false claim regarding bank credit attestations. Sorsi argued that the documents contained ideological falsity due to the inclusion of non-due interest and commissions, rather than material falsity of the bank's records. The court ruled that a false claim under Article 50 of the TUB only addresses material origin, not the veracity of the declared content, which must be contested through ordinary evidence.

Regesto Legislator

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Art. 50 TUB; Art. 2214-2217 c.c.: A false claim against a private writing is limited to contesting the material origin of the act from the subscriber and cannot be used to impugn the veracity of the declared content.

Parole chiave

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false claim material falsity ideological falsity content bank credit attestations TUB Article 50 provisions private writing origin documenti bancari attestazione e certificazione revisione bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 50 TUB
Nella specie, la ricorrente lamenta che le attestazioni di credito, ex art. 50 TUB, fossero false, in quanto non rappresentavano gli effettivi crediti della banca, in quanto comprensive di poste relative ad interessi e commissioni non dovute.
Art. 2214-2217 c.c.
Art. 215 c.p.c.
Va osservato che il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verificazione ex art.
Art. 216 c.p.c.
215 c.p.c., e la verificazione ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art.
Art. 2702 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso pr
art. 221 c.p
art. 215 c.p
Va osservato che il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verificazione ex art.
art. 216 c.p
215 c.p.c., e la verificazione ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art.
art. 2702 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 23841/20
Cass., n. 8766/18
Cass., n. 12707/19
La querela di falso proposta avverso una scrittura privata è limitata a contestare la provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare la veridicità di quanto dichiarato (Cass., n. 12707/19; n.
Cass., n. 47/88
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Testo completo

AMPESE Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2995/2020proposto da: SORSI SILVANA,elett.te domic. in Roma, viale L. Moretti 112, presso l’avv. Luigi Principe, rappres. e di fesa dall’avv. Silvio Orlandi, per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, via A. Bosio 2, presso l’avv. Massimo Luconi, rappres. e difesa dall’avv. Maria Dalla Serra, per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2369 /2019 de lla Corte d’appello di Venezia , pubblicatain data 6.06.2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Con citazione ex art. 221 c.p.c., Silvana Sorsi proponeva querela di falso avverso le attestazioni ex art 50 TUB del 26.4.10, utilizzate ai fini dell’emissione dei decreti ingiuntivi, provvisoriamente esecutivi, emessi dal Tribunale di Padova, in date 29.4.20 e 12.4.11, in favore della Banca Monte dei Paschi s.p.a., nei confronti della G. Balestra Figli s.p.a. e dei fideiussori, Campese s.r.l., Silvana Sorsi e Cristiana Calgaro, chiedendo accertarsi la falsità ideologica delle quattro attestazioni dei crediti iviindicati e la relativa nullità, per essere il saldo in essi indicati inveritiero in quanto frutto dell'applicazione di clausole illecite in ordine all’addebito d’interessi, non dovuti o usurari, e di commissioni ed oneri illegittimi.

Con sentenza del 5.2.18, il Tribunale rigettava ladomanda, rilevando che la dichiarazione del funzionario, ex art. 50 TUB, rivestiva un’efficacia probatoria privilegiata tale da richiedere la querela di falso per poterne superare gli effetti, e che, nella specie, le doglianze della querelante non avevanoad oggetto la rispondenza degli estratti-conto alle scritture contabili della banca, bensì l’esattezza dell’ammontare del saldo debitorio indicato negli stesi estratti, sulla base del dedotto addebito di interessi non dovuti. Con sentenza del 6.6.19, la Corte territoriale rigettava l’appello della Sorsi,osservando che: l’appellante non aveva posto in discussione che le attestazioni impugnate provenissero dal funzionario che le aveva sottoscritte, né che esse corrispondessero alla contabilità della banca; l’appellante incentrava, invece, la sua tesi sull’asserita non corrispondenza del saldo contabile risultante dalla contabilità della banca - riportato nelle suddette attestazioni - al dato reale che si riteneva comprensivo degli addebiti non dovuti; dalla stessa prospettazione della parte risultava che la querela era inaccoglibile in quanto oggetto della denuncia non era una falsità materiale, ma una falsità ideologica; la dichiarazione del funzionario di banca sulla verità del credito atteneva all’esatta corrispondenza tra i dati estratti dalla contabilità della banca e quanto attestato, non certo all’insussistenza di qualsivoglia possibile e remoto vizio di ciascuna partita addebitata in conto corrente; al riguardo, ciò che rilevava, ai fini dell’art. 50 predetto, è che il credito trovasse corrispondenza nelle scritture contabili della banca, rappresentando il saldo finale a debito del cliente, e non che ogni singola appostazione dovesseessere vagliata al fine di escluderne l’immunità da qualsiasi possibile diverso apprezzamento; ciò che trovava conferma anche nella limitata efficacia probatoria riconosciuta all’estratto ex art. 50, limitata cioè al conseguimento di un provvedimento monitorio, che può essere rimessa in discussione dall’eventuale opposizione del correntista.

Silvana Sorsi ricorre in cassazione con due motivi, illustrati da memoria. La Banca MPS s.p.a. resiste con controricorso. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 50 TUB, per aver la Corte d’appelloaffermato che la ricorrente non avesse posto in discussione la corrispondenza delle attestazioni del funzionario alla contabilità della banca (tanto che le risultanze dello stato passivo del fallimento della società debitrice non erano conformi alla contabilità bancaria). La ricorrente assume altresì che gli estratti-conto non sono scritture contabili, a norma degli artt. 2214-2217 c.c., per cui le attestazioni in questione, fondate sulle scritture contabili della banca (e dunque sugli estratti-conto) non rappresentavano la reale consistenza del credito della banca.

Per le stesse ragioni, la ricorrente lamenta con il secondo motivo di ricorsol’omesso esame di fatto decisivo. Il primo motivo è infondato. Va osservato che il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verificazione ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma non anche della veridicità del contenuto, sicché quest'ultimo può essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità; ne consegue che la querela di falso sarà esperibile nel caso di falsità materiale, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può invece farsi ricorso alle normali azioni volte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione (Cass., n. 23841/20; n. 8766/18).

La querela di falso proposta avverso una scrittura privata è limitata a contestare la provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare la veridicità di quanto dichiarato (Cass., n. 12707/19; n. 47/88). Nella specie, la ricorrente lamenta che le attestazioni di credito, ex art. 50 TUB, fossero false, in quanto non rappresentavano gli effettivi crediti della banca, in quanto comprensive di poste relative ad interessi e commissioni non dovute. Ora, come affermato dalla citata giurisprudenza, la querela di falso ha per oggetto l’accertamento della sola falsità materiale, cioè la provenienza della scrittura privata da colui che ne è autore e sottoscrittore, e non anche la falsità ideologica, in ordine al contenuto dei suddetti documenti.

Ne consegue che la querela in esame, poiché diretta all’accertamento della reale consistenza del debito verso la banca, è inammissibile, mentre la contestazione delle risultanze delle attestazioni ex art. 50 TUB deveesprimersi attraverso gli ordinari mezzi di prova. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendone illustrato il contenuto. Invero, la ricorrente, premessi i due motivi, ha sviluppato un’esposizione unica delle doglianze dalla quali non è dato chiaramente inferire il contenuto del secondo e del fatto il cui esame sarebbe stato omesso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre al la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso pr