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Ordinanza — n. 12468/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses bank's appeal due to unclear reasoning on credit contract existence and interest capitalization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12468/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected Banca Monte dei Paschi's appeal against a lower court ruling that ordered the bank to repay excessive interest charges. The bank argued that the client's claim was barred by prescription and that the interest debits proved an underlying credit contract, but the appellate court failed to logically connect these points. The Court found the appellate judgment's reasoning on both the existence of a credit contract and the application of prescription rules to be perplexed and objectively incomprehensible, violating statutory requirements for clear motivation.

Regesto Legislator

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Art. 1283, 1284 c.c.; Art. 2033 c.c.: When a lower court's reasoning on the existence of a credit contract or the applicability of prescription is perplexed and objectively incomprehensible, the Supreme Court must annul the judgment and remit the case for retrial.

Parole chiave

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nullity of contract clauses interest capitalization rules prescription of debt restitution of undue payments incomprehensible reasoning conto corrente interesse moratorio legale blocco del conto bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 1283 c.c.
Art. 1284 c.c.
Art. 2033 c.c.
art. 380 bis c.p
E’ stataformulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio , una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 bis c.p.c..
artt. 111 cost
― La proposta ha il tenore che segue : «[E’]infondato il primo motivo, che lamenta nullità della sentenza per violazione artt. 111 cost.
art. 115 c.p
42/2009); quanto al preteso vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c., costituisce principio consolidato che, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli art.
art. 2033 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053
Ciò detto , è appena il caso di ricordare chein questa sede di legittimità è sindacabile la «motivazione perplessa eobiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass.
Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054
8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).
Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6407R.G. anno 2023 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI SPA, domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato SPEZIALE PAOLO (SPZPLA48R09I725Z); ricorrente contro KERO SUD SRL; intimata avverso la SENTENZA n. 712/2022 emessa da CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del19 marzo 2024 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ― Con atto di citazione notificato in data 21.02.2002, Kero Sud Sez.

I–RG 6407/2023 camera di consiglio19.3.2024 s.r.l. conveniva in giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e, deducendo la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 15563 per asserita violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., chiedeva la condanna del predetto istituto bancario alla restituzione di tutte le somme addebitate sul detto conto a titolo di interessi ultralegali, di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, di spese e valute. Nella resistenza della banca, il Tribunale di Palmi, Sezione distaccata di Cinquefrondi, dichiarava nulle le clausole contrattuali relative agli interessi debitori e alla capitalizzazione trimestrale e non dovuti gli importi addebitati dalla banca a titolo di commissioni di massimo scoperto, spese e giorni valuta; condannava quindi la convenuta al pagamento della somma di euro 124.780,07, oltre interessi. 2.

─ Il gravame proposto dalla banca è stato respinto con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 7 settembre 2022. Il Giudice distrettuale ha tra l’altro osservato che, pur essendo onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi i versamenti eseguiti come mero ripristino della disponibilità accordata, nella fattispecie portata al suo esame vi era identità tra il conto corrente di corrispondenza e l’apertura di credito concessa: e ciò era desumibile «oltre che dagli estratti conto allegati alla relazione di C.T.U.

─su cui sono stati effettuati i ricalcoli anche alle luce delle condizioni di contratto regolate[…] ─ anche dalla evidente materiale applicazione degli interessi passivi calcolati con cadenza trimestrale sulle poste debitorie con riferimento alle innumerevoli operazioni effettuate dallaKero Sud s.r.l. sul conto corrente de quo ». Ha aggiunto che l’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito non poteva essere ragionevolmente accolta «in virtù della proposizione della stessa con atto di citazione del 21 febbraio 2002 rispetto alla data di chiusura del conto avvenuta il 28 aprile 1997» e Sez.

I–RG 6407/2023 camera di consiglio19.3.2024 che a partire del 1 gennaio 1992 e fino alla chiusura del conto, «emergerebbe una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla banca pari a lire 165.498.138 (euro 85.472,65)». 3. ─ E’ ricorso per cassazione, su due motivi, di Banca Monte dei Paschi di Siena. E’ stataformulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio , una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causae ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― La proposta ha il tenore che segue : «[E’]infondato il primo motivo, che lamenta nullità della sentenza per violazione artt. 111 cost. e 132 c.p.c., dal momento che nessuna contraddizione sussiste nel riportato argomentare e che la motivazione è certamente superiore al c.d. minimo costituzionale;né l’affermazione conclusiva circa il calcolo dal gennaio 1992, in quanto ad abundantiam, inficia la complessiva decisione assunta; «il secondo motivo, che deduce violazione degli artt. 2033, 2697, 2935 c.c., 115 e 116 c.p.c., in quanto è onere del correntista dimostrare l’esistenza di un’apertura di credito al fine della qualificazione delle rimesse e nella specie non è provato tale negozio, mentre non si ammette il c.d. fido di fatto, è inammissibile: invero, la parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretende dalla Corte di legittimità una rivisitazione della vicenda concreta, già scrutinata dai giudici del merito, tramite la lettura degli atti istruttori: ma il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, laddove l’allegazione di un’erronea ricognizione della concreta vicenda a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica Sez.

I–RG 6407/2023 camera di consiglio19.3.2024 valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (e multis, Cass. 15 aprile 2021, n. 10029; Cass. 17 febbraio 2021, n. 4172; Cass. 22 gennaio 2021, n. 1341; Cass. 4 maggio 2020, n. 8444; Cass. 10 marzo 2020, n. 6692; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 14 gennaio 2019, n. 640); «rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il ‘convincimento’che il giudice si è formato, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, posto che la valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176/2017;

Cass. n. 20802/2011; Cass. n. 42/2009); quanto al preteso vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c., costituisce principio consolidato che, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 29-03-2019, n. 8763;

Cass. 30-11-2016, n. 24434; Cass. 20-06-2006, n. 14267): ma nessun vizio di tal fatta emerge della decisione impugnata». 2. ― Ad avv iso del Collegio il ricorso appare fondato. Sul punto dell’eccepita prescrizione la Corte di appello dopo aver correttamente affermato che è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi il versamento come mero ripristino della disponibilità accordata, ha reputato che un riscontro nel senso indicato dovesse trarsi dalla «necessaria identità tra il conto corrente di corrispondenza n. 15563 e l’apertura di credito concessa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. desumibile, oltre Sez.

I–RG 6407/2023 camera di consiglio19.3.2024 che dagli estratti conto allegati alla relazione di C.T.U. ― su cui sono stati effettuati i ricalcoli anche alle luce delle condizioni di contratto regolate, tra gli altri, dal sopra richiamato art. 7 ― anche dalla evidente materiale applicazione degli interessi passivi calcolati con cadenza trimestrale sulle poste debitorie con riferimento alle innumerevoli operazioni effettuate dalla Kero Sud s.r.l. sul conto corrente de quo». Sul puntola motivazione risulta, però, realmente incomprensibile, in quanto appare del tutto oscura la ragione per cui l’addebito degli interessi passivi sarebbe indice dell’ape rtura di credito :

è del tutto evidente che gli interessi debitori maturano sia sul conto affidato che su quello non affidatoe che non è possibile inferire dal mero addebito di interessi a debito l’esistenza di un’ apertura di credito . Ciò detto , è appena il caso di ricordare chein questa sede di legittimità è sindacabile la «motivazione perplessa eobiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Non è conferentenemmeno l’ulteriore argomento formulato dalla Corte di appello, il quale è incentrato sull’assunto per cui « l’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito non può essere ragionevolmente accolta in virtù della proposizione della stessa con atto di citazione del 21 febbraio 2002 rispetto alla data di chiusura del conto avvenuta il 28 aprile 1997»: infatti, poiché il contratto risale al 1986 (cfr. sentenza impugnata, pag. 10), non sicoglie la rag i one per cui la prescrizione non potesse nella fattispecie operare.

In realtà, questo passaggio della motivazione non è intellegibile neppurenel richiamo al conteggio alternativo che è stato redatto dal c.t.u., visto che la sentenza di appello ha confermato la pronuncia di primo grado, la quale recava una condanna per l’importo di euro 124.780,07(sentenza impugnata, pag. 3), e nonla condanna per l’importo di euro 85.572,65, riferito al suddetto conteggio alternativo, di cui fa menzione la Corte di appello. Con riguardo, poi, al secondo motivo, si osserva quanto segue. Ove pure fosse risultata esistente un’apertura di credito, era necessario Sez.

I–RG 6407/2023 camera di consiglio19.3.2024 accertare se, nel corso del rapporto, fossero state operate rimesse solutorie (e cioè pagamenti deputati a ripianare esposizioni debitorie eccedenti il limite dell’accordato). Sul punto è da richiamare l’insegnamento delle Sezioni Unite, basato sulla differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per esse, dal momento in cui abbiano avuto luogo.

I ver samenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ai medesimi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418). 3. ― La sentenza impugnata è dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Reggio Calabriache giudicherà in diversa composizione e statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Reggio Calabria che giudich