Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Simona Masielo, filed a recourse against a Rome Court of Appeal judgment but remained silent after the court proposed a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the silence constituted a waiver of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the court proposes a decision under Article 380-bis constitutes a waiver of the right to request a ruling, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21289/2023 R.G. proposto da : MASIELLO SIMONA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI N. 114/B, presso lo studio dell’avvocato COLETTA SALVATORE (CLTSVT62D30C104M) rappresentato e difeso dall'avvocato APREA MATTIA (PRAMTT63D20D708D) -ricorrente- contro RUSSO FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE CERBO MICHELE (DCRMHL72C04A390D) , -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4635/2023 depositata il 27/06/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della part e controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co