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Decreto — n. 12346/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12346/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12346/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.750/2024 R.G. proposto da : HAYAT SIKANDAR, rappresentato e difeso dall’avvocato GARRISI LETIZIA (GRRLTZ62D50E506W) , -ricorrente- contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D¿APPELLO DI LECCE, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE LECCE, nel proc.to n.179/2023 , depositatoil 14/11/2023, Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12346/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : HAYAT SIKANDAR, rappresentato e difeso dall’avvocato GARRISI LETIZIA (GRRLTZ62D50E506W) , -ricorrente- contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D¿APPELLO DI LECCE, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE LECCE, nel proc.to n.179/2023 , depositatoil 14/11/2023, Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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contratto di fornitura di un'opera responsabilità del vettore mancato versamento dell'anticipo spese ricupero di diritti doganali contratto di spedizione materiali da costruzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.750/2024 R.G. proposto da : HAYAT SIKANDAR, rappresentato e difeso dall’avvocato GARRISI LETIZIA (GRRLTZ62D50E506W) , -ricorrente- contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D¿APPELLO DI LECCE, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE LECCE, nel proc.to n.179/2023 , depositatoil 14/11/2023, Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così d