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Ordinanza — n. 12340/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to incongruent factual grounds and double conformity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12340/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay court costs. The court found the appeal incongruously formulated and noted that the second-instance judgment confirmed the first-instance facts regarding the loan contract parties. Consequently, the court ruled that the factual basis for the appeal did not differ from the lower court's reasoning, rendering the challenge invalid under the principle of double conformity.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: In cases of double conformity, an appeal is inadmissible if the factual grounds cited by the appellant are identical to those used in the first-instance judgment, failing to demonstrate a distinct factual basis for the second-instance decision.

Parole chiave

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double conformity inadmissible appeal incongruent formulation factual grounds second instance review opposizione al precetto esecutivo contratti a catena contratto di assegno bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 348-ter c.p.c.
I–RG 3610/2023 camera di consiglio6.3.2024 –è inammissibile, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., in base al quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
: quello avente ad oggetto il mutuo di euro 541.000,00 concluso a seguito della morosità occorsa nel rimborso di un primo finanziamento.Tale accertamento di fatto risulta quindi insuscettibile di essere posto in discussione, in questa sede di legittimità, con la censura di cui all’art. 360, n.
Art. 96 comma 4 c.p.c.
Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 4, c.p.c..
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R.
art. 348-ter c.p
I–RG 3610/2023 camera di consiglio6.3.2024 –è inammissibile, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., in base al quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 settembre 2023, n. 26934
348-ter, comma 5, c.p.c., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass.
Cass. 28 febbraio 2023 n. 5947
26934; Cass. 28 febbraio 2023 n. 5947); nel caso in esame, non solo la parte ricorrente non ha fornito indicazioni a tale riguardo, ma─ come si è detto ─ emerge dalla stessa decisioneimpugnata che le due sentenze di merito si fondino, per quanto qui rileva, sulle medesime ragioni di fatto.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3610 R.G. anno 2023 proposto da: DI GENNARO BRUNO, GRANATA MARILENA, DI LORETO GIULIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OTTAVIANO 42, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI EDOARDO (DGVDRD75R26E243A) che li rappresenta e difende; ricorrente contro BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO S.C.; intimata avverso la sentenza n. 1396/2022 emessa da CORTE D'APPELLO DI FIRENZE. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2024dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA Sez. I–RG 3610/2023 camera di consiglio6.3.2024 1. ― La Corte d i appello di Firenze , con sentenza n. 1396/2022 , ha respinto l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Bruno Di Gennaro, Marilena Granata e Giuliana Di Loretocon riguardo al debito contrattoper il rimborso di un mutuo chirografario . Ha ritenuto, per quanto ancora rileva:

a) che l’impugnazione proposta era « ai limiti dell’inammissibilità per come incongruamente formulata»;

b) che in punto di fatto, il mutuo era stato concluso tra la banca , Granata e Di Loreto, con prestazione di fideiussione da parte di Di Gennaro , e non sussistevaun contratto plurilaterale che vedesse anche Biagianti s.r.l. (committente) o Di Gennaro s.r.l. (appaltatrice) come parti; c)che la banca avevadunque correttamente agito contro i propridebitori;

d) che al mandatoirrevocabile di pagamentoconferito dalla società Di Gennaro a Biaganti s.r.l. ( deputato a riversare gli acconti spettanti alla società appaltatricesul conto delle due socie di questa, così da consentire la graduale estinzione del mutuo contratto dalle medesime ) , la banca appellata risultava essere del tutto estranea, onde essa aveva correttamente agito nei confronti degli appellanti. 2. ― Ricorrono per cassazione Di Loreto, Granata e Di Gennaro. La banca intimata non ha rassegnato difese. E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato , una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bisc.p.c..

A fronte di essa, la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― La proposta ha il tenore che segue: «[L]’unico motivo – con il quale si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, consistente nella circostanza che il mutuo fu concesso per saldare un precedente finanziamento bancario e che le due socie sono solo casalinghe, il che non giustificherebbe l’ingente finanziamento, onde è chiaro che la vera obbligata era la Biagianti s.r.l. Sez. I–RG 3610/2023 camera di consiglio6.3.2024 –è inammissibile, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., in base al quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme». 2.

─ Il Collegio condivide tale rilievo: la sentenza di appello(pag. 4)ha confermato la sentenza di primo grado nell’accertamento quanto al fatto che la banca era estranea al secondo rapporto contr attuale intercorso tra le appellanti e Biagiantis.r.l. : quello avente ad oggetto il mutuo di euro 541.000,00 concluso a seguito della morosità occorsa nel rimborso di un primo finanziamento.Tale accertamento di fatto risulta quindi insuscettibile di essere posto in discussione, in questa sede di legittimità, con la censura di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c..

E’ il caso di ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa S.C., nell'ipotesi di «doppia conforme» ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 28 febbraio 2023 n. 5947); nel caso in esame, non solo la parte ricorrente non ha fornito indicazioni a tale riguardo, ma─ come si è detto ─ emerge dalla stessa decisioneimpugnata che le due sentenze di merito si fondino, per quanto qui rileva, sulle medesime ragioni di fatto. 3.

─ Il ricorso è in conclusione inammissibile 4. ─ Nulla è da statuire in punto di spese. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 4, c.p.c.. In tal senso, la parte ricorrente va condannata al pagamento dellasomma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del Sez. I–RG 3610/2023 camera di consiglio6.3.2024 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così d