Cassation court remands case for joint trial due to identical parties and contract relationship in insurance brokerage dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against the appellate court's decision regarding the quantum of damages in an insurance brokerage contract dispute. The court identified that the current proceedings and a separate pending case involved the same parties and the same underlying contract, having originated from the same initial litigation. Consequently, the court ordered the case to be remanded to a new role for joint treatment with the other pending appeal to ensure procedural efficiency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: When separate appeals involve identical parties and the same contractual relationship arising from a single first-instance proceeding, the court must order joint treatment to avoid contradictory decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
el. Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso R.G.N. 02761/2020 promosso da Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese (ora ridenominata Azienda Sociosanitaria Ligure 3) in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Nicolò Tartaglia 5, presso lo studio dell'avv. Sandra Aromolo, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Spotorno e Raffaella Spotorno in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente in via principale - contro Janua Broker s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. composta da JanuaBroker s.p.a. (già Janua B A Broker s.p.a.) e Lertora F.lli Courtman Insurance Brokers s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Timavo 12, presso lo studio dell’avv.
Massimiliano Rossi, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Alessandro Ghibellini e Stefano Ghibellini in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente e ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 850/2019, pubblicata il 06/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Janua Broker s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita da Janua Broker s.p.a. (già Janua B A Broker s.p.a.) e Lertora F.lli Courtman Insurance Broker s.p.a., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova l’Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese (di seguito anche ASL), lamentando che quest’ultima, avvalendosi impropriamente dell’art. 12 del capitolato speciale d’oneri, con lettera del 19/01/2010 aveva inteso risolvere il contratto in data 30/11/2007 con il quale l’ATI composta da Janua B A Broker s.p.a. e Lertora F.lli Courtman Insurance Broker s.p.a. si era resa aggiudicataria della gara d’appalto di ASL per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per un periodo di sessanta mesi.
La causa veniva iscritta al n. 11804/2010 R.G. del Tribunale. Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di Genova, con sentenza non definitiva n. 1906/2013 dichiarava che l’anticipata risoluzione del contratto alla data del 01/07/2010 era ingiustificata, difettando i presupposti per l’esercizio della facoltà prevista dalla norma pattizia e da quella di legge, condannando la ASL al risarcimento del danno a favore di parte attrice, da calcolarsi nel prosieguo del giudizio. La decisione veniva subito appellata da entrambe le parti. Rimessa la causa sul ruolo, veniva espletata CTU e, all’esito, con la sentenza n. 1187/2016, il Tribunale condannava la ASL al risarcimento del danno nella misura di € 30.458,97, oltre interessi dalla scadenza naturale del contratto al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Avverso tale sentenza proponeva appello Janua Broker s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita da Janua Broker s.p.a. (già Janua B A Broker s.p.a.) e Lertora F.lli Courtman Insurance Broker s.p.a., chiedendone la riforma. Si costituiva in giudizio ASL, opponendosi all’avversario appello e proponendo appello incidentale col quale chiedeva che, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, fossero rigettate le domande tutte di Janua Broker s.p.a. Con sentenza n. 850/2019, pubblicata il 06/06/2019, la Corte d’appello accoglieva parzialmente l’impugnazione principale, determinando in € 77.874,45 l’importo della condanna nei confronti dell’ASL, confermando per il resto le restanti statuizioni, con rigetto dell’appello incidentale e condanna della ASL al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio unitamente alle spese di CTU.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la ASL, affidato a tre motivi di impugnazione. La Janua Broker s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita da Janua Broker s.p.a. (già Janua B e A Broker s.p.a.) e Lertora F.lli Courtman Insurance Broker s.p.a., si è difesa con controricorso e ha formulato ricorso incidentale, affidato a due motivi. Con istanza depositata il 07/12/2023, la ricorrente ha reiterato la richiesta già formulata con il ricorso per cassazione, volta ad ottenere la riunione della presente causa a quella recante il n. 16775/2019 R.G., vertente tra le stesse parti ed avente ad oggetto la sentenza n. 1820/2018 della Corte d’appello di Genova, con la quale la menzionata Corte ha statuito sull’impugnazione proposta contro la pronuncia non definitiva n. 1906/2013 R.G., assunta dal Tribunale di Genova in questo stesso procedimento.
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Parte ricorrente in via principale ha formulato i seguenti motivi di impugnazione: «1° Motivo di impugnazione: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. per manifesta illogicità della motivazione. …omissis… 2° Motivo di impugnazione : violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n.3. Errata ripartizione e valutazione dell'onere probatorio.
…omissis… 3° Motivo di impugnazione : Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.: vizio di motivazione in relazione al capo della sentenza che ha liquidato le spese del giudizio di appello.» 2. Parte controricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso incidentale: «C1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 279, 339 e 340, c.p.c. e 2697, cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c . Errata ripartizione dell'onere probatorio (pagg. 14-17 del presente controricorso e ricorso incidentale).
Si deduce, da un lato, che la Corte di Appello non abbia ritenuto esistente la polizza RCT/RCO Assimoco, e ciò nonostante la mancata contestazione della ASL 3, e, d'altro lato, che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto che il contratto ASL 3/Assimoco non fosse in essere al momento della risoluzione del mandato tra ASL 3 e l'odierna ricorrente incidentale. C2) Violazione degli artt. 115, 279, 339 e 340, c.p.c., con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (pagg. 17-19 del presente controricorso e ricorso incidentale). Si deduce che vi sia stata una impropria modifica della sentenza parziale del Tribunale, confermata dalla Corte di Appello, con la sentenza definitiva del medesimo tribunale e che non siano state riconosciute all'odierna ricorrente incidentale provvigioni all'esito dell'aggiudicazione della polizza RCT /RCO a AM Trust Europe.» 3.
Prima di esaminare nel merito le rispettive doglianze delle parti, il Collegio ritiene di dover accogliere la richiesta di parte ricorrente, volta ad ottenere la trattazione congiunta del presente procedimento con quello recante il n. 16775/2019 R.G. I suddetti processi risultano, infatti, pendenti tra le stesse parti e in relazione allo stesso rapporto contrattuale, essendo stati generati entrambi dal medesimo procedimento promosso davanti al Tribunale di Genova. Le separate impugnazioni della sentenza parziale (n. 1906/2013 R.G. del Tribunale di Genova) e di quella definitiva (n. 1187/2016 R.G. del Tribunale di Genova), assunte in primo grado, hanno dato corso a due distinti processi davanti alla Corte di appello Genova, definiti rispettivamente con la sentenza n. 1820/2018 e con la sentenza n. 850/2019, che, a loro volta, sono state impugnate con due distinti ricorsi per cassazione.
In particolare, il presente procedimento attiene alla statuizione sul quantum del risarcimento danno liquidato in favore della parte in questa sede ricorrente in via incidentale, in conseguenza della ritenuta illegittima risoluzione del contratto ad opera della ASL, mentre il procedimento n. 16775/2019 R.G. attiene all’accertamento dell’andello stesso danno.
4. Il presente ricorso deve, pertanto, essere rinviato a nuovo ruolo per la eventuale trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n. 16775/2019 R.G., pendente davanti a questa stessa Sezione.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, per la eventuale trattazione c