Cassation appeal dismissed for tardiness; claim against liquidator's decision on decaying from award was time-barred.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the expiration of the statutory time limit for filing the claim. The appellant, Shanfari Impianti, challenged a liquidator's decision to declare it decayed from the contract award, arguing the liquidator lacked authority and the procedural timeline was incorrect. The court rejected these arguments, noting that the appeal was filed on July 19, 2022, well after the mandatory ten-day deadline expired on July 18, 2022, and that procedural questions regarding the liquidator's role did not extend the filing period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26, 2° comma; Art. 36, l. fall.: The appeal against a liquidator's decision regarding the decay from award is time-barred if filed after the statutory period, regardless of arguments concerning the liquidator's substantive authority or the nature of the contested rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso nr. 1729/2023proposto da: SHANFARI IMPIANTI s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, v ia Aureliana n. 63 , presso lo studio dell’avv. Sara Di Cunzolo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti -ricorrente – contro APS s.p.a. in concordato preventivo , in persona del legale rappresentantep.t.; dr. A LFREDO CAPUTI, liquidatore giudiziale del concordato APS s.p.a., elettivamente domiciliati in Roma, v ia Pietro Paolo Rubens n. 31, presso lo studio dell’avv. Luigi Bottai, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti , unitamente all’avv.
Francesca Del Sordo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Magda Cristiano - Presidente - Ricorso ex art 26 e 36 l.fall. Dott. Francesco Terrusi - Consigliere - Dott. Luigi Abete - Consigliere - Ud.23/11/2023-CC Dott. Alberto Pazzi - Consigliere - R.G.N 1729/2023 Dott. Cosmo Crolla - rel. Consigliere - Rep. -controricorrenti- e contro DESIGNING ENERGYs.r.l. -intimata- avverso il decreto del Tribunale di Roma di cui al procedimento nr. 49696/22 R.G., depositato il 26/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 novembre 2023 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. RILEVATO CHE 1.Il Tribunale di Roma, con decreto del 26/10/2022, ha dichiara to inammissibile, per tardività, il reclamo proposto da Shanfari Impianti Italia s.r.l., “aggiudicataria definitiva” dell’azienda di APS s.r.l. in concordato preventivo, avverso il decreto col quale il giudice delegato al la procedura aveva rigettato il reclamo avanzato dalla società contro la decisione del liquidatore del concordato , assunta su sollecitazione dello stesso G.D., di non concederle una proroga per il versamento del prezzo , di “constatare” l a sua decadenza dall’ aggiu d icazione , con conseguente incameramento della cauzione,e di invita re l’ ” aggiudicataria provvisoria ” Designing Energy S.r.l. a manifestare la propria volontà di subentrare nel contratto. 1.1 Il tribunale ha rilevato che il decreto del giudice delegato , pronunciato s u l reclamo ex art. 36 l. fall. proposto da Shanfari avverso l’atto del liquidatore, era stato comunicato alla società i l 6/7/22, sicché il termine di otto giorni previsto per l’impug nazione, a pena di decadenza, dal secondo comma della norma era scaduto “sia al momento del primo invio richiamato dalla reclamante (18/7/22), sia alla data in cui il ricorso risultava essere stato depositato dalla cancelleria (19/7/22).” 3 Shanfari Impianti Italia s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affida to a due motivi, cui APS s . p . a . in concordato preventivo e il dr. Alfredo Caputi,liquidatore giudiziale del concordato, hanno resistito con unico controricorso.
Designing Energy s.r.l. non ha svolto difese. Entrambe le particostituite hanno depositato memori a. CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente va dato atto dell'ammissibilità del ricorso a norma dell'art. 111 Cost. 1.1. Va sul punto rammentato l’insegnamento di questa Corte secondo il quale “ i provvedimenti emessi dal giudice delegato in attuazione delle disposizioni della sentenza (ora decreto) di omologazione del concordato preventivo in tema di vendita dei beni del debitore ceduti ai creditori, nella misura in cui assolvono ad una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell'ambito della liquidazione fallimentare, rientrano anch'essi nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva; e che la medesima corrispondenza sussiste anche con riferimento ai successivi decreti emessi dal tribunale a seguito di reclamo, ai quali pure occorre perciò estendere il regime della ricorribilità in cassazione applicabile, a norma degli agli artt. 617 e 618 c.p.c. , per i provvedimenti del giudice dell'esecuzione non altrimenti impugnabili” ( cfr.
Cass S.U. 19506/2008).
2. Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 36, 2° comma , l. fall. La ricorrente contesta che l’atto col quale ha censurato il provvedimento del liquidatore giudiziale fosse da qualificare come reclamo ai sensi dell’art. 36 l. fall., sia perché non spetta certo al liquidatore , ma solo al giudice delegato, di decidere sulla decadenza dall’aggiudicazione, sia perché le norme sul concordato preventivo non richiamano la predetta disposizione; evidenzia, inoltre, che la giurisprudenza, anche di legittimità, ha riconosciuto l’applicabilità del reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il decreto emesso dal giudice delegato all’esito di un reclamo ex art. 36l. fall., quando, come nel caso di specie , si controverte non su aspetti procedurali ma su diritti soggettivi del reclamante.
3. Il motivo è inammissib il e per difetto di interesse della ricorrente a sentir pronunciare sulla questione procedurale dedotta. 3.1 I n disparte i l dup l ice rilievo che l’iniziativa d i Shanfari, traducendosi in una richiesta formulata al giudice delegato di controllo legale di un atto del liquidatore, anda va ricondotta nello schema dell’art 36 l.fall. e che, peraltro, prima della proposizione del ricorso per cassazione, la società non aveva mai post o in discussione la qualificazione del procedimento ai sensi della predetta norma (la richiesta della ricorrente al giudice delegato, d i revoca e/o annullamento della decisione del liquidatore giudiziale, è intestata come reclamo; il provvedimento assunto dal G.D.
è di rigetto del reclamo; Shanfari ha proposto reclamo ex art 26 l.fall. “avverso e per la riforma integrale del decreto di rigetto del reclamo ex art 36 l.fall…”) – va infatti osservato che , quand’anche si volesse accedere alla tesi dell’applicabilità nella specie del disposto del 2° comma de ll’art. 26 l. fall., il reclamo risulterebbe ugualmente tardivo, in quanto il termine perentorio di dieci giorni previsto da tale disposizione per proporlo scadeva (essendo il 17 luglio 2022 domenica) lunedì 18 luglio 2022, mentre, secondo quanto accertato dal tribunale (già nel primo rigo del proprio decreto) e non contestato dalla ricorrente (che ben si è guardata dal fare il minimo accenno a i fatti – ovvero alle date - né ha chiarito cosa dovesse intendersi per “primo invio” del rec la mo) l’atto è stato depositato il 19 luglio 2022. 4Il secondo motivo, col quale Shanfari lamenta che il tribunale non abbia compensato le spese di lite in ragione della novità della questione trattata, è pariment i i nammissibile , in quanto la decisione del giudice di regolare le spese secondo il principio della soccombenza non è sindacabile in sede di legittimità (cfr., fra molte, Cass. 19613/017). 5 Anche le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM La Cortedichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in , € 4.200, di cui € 200 per esborsi , oltre, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115/.2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1