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Ordinanza — n. 12079/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12079/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12079/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 19373/2022proposto da: LUIGI CIABATTONI, elettivamente domiciliato in Roma , vi a Carlo Conti Rossini 95, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Ruffini , rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Sotgiu -ricorrente – contro FALLIMENTO di LUIGI CIABATTONI, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma,via Francesco Denza n.3, presso lo studio dell’avv. Marco Battaglia, rappresentato e difeso dall'avv . Luca Di Eugenio -controricorrente- e contro VIVIBANCA s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, v ia Girolamo da Carpi 6, presso lo studio dell’avv.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p, art. 1264 c.c, art. 96 c.p; Ordinanza — n. 12079/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Cristina Sabbatini, quale nuncius dell’avv. Pesenti, difensore della creditrice Purple SPV. 2 Luigi Ciabattoni ha proposto ricorso per la c assazione della sentenza, affidato a tre motivi illustrati con memoria. Il Fallimento di Luigi Ciabattoni, Vivibanca e Purple Spv hanno resistito con separati controricorsi, mentre sono rimasti intimati gli avv.ti Marco Pesentie Cristina Sabbatini . 3 Il ricorrente , cui era stata comunicata proposta di definizione accelerata del giudizio , ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha presentato tempestiva istanza di decisione.

Parole chiave

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credito nel fallimento concordato nel fallimento ufficiale dei fallimenti sospensione della procedura di fallimento diseredazione di un insolvente procedura di fallimento ancillare

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
3 Il ricorrente , cui era stata comunicata proposta di definizione accelerata del giudizio , ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha presentato tempestiva istanza di decisione.
art. 1264 c.c
Violazione dell’art. 1264 c.c.
art. 96 c.p
380 - bis c.p.c., trov ano inoltre applicazione i l terzo e quarto comma dell'art. 96 c.p.c.(cfr.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 19373/2022proposto da: LUIGI CIABATTONI, elettivamente domiciliato in Roma , vi a Carlo Conti Rossini 95, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Ruffini , rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Sotgiu -ricorrente – contro FALLIMENTO di LUIGI CIABATTONI, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma,via Francesco Denza n.3, presso lo studio dell’avv. Marco Battaglia, rappresentato e difeso dall'avv . Luca Di Eugenio -controricorrente- e contro VIVIBANCA s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, v ia Girolamo da Carpi 6, presso lo studio dell’avv.

Stefano Mattei, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Pugno -controricorrente- e contro PURPLE SPV s . r . l . , domiciliata ex lege in Roma , p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Giuseppe Caputi -controricorrente- e contro MARCO PESENTI, CRISTINA SABBATINI -intimati - avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila nr. 967/2022, depositata in data 29/6/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8 novembre 2023 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. RILEVATO CHE 1 La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 29/6/2022, ha respinto il reclamo proposto da Luigi Ciabattoni, titolare dell’omonima impresa individuale, avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Teramo , su istanza di Vivibanca s.p.a., dopo aver dichiarato risolto il concordato preventivoomologato dell’imprenditore. 1.1 La corte distrettuale, per quanto di interesse in questa sede, ha osserva to: i ) che Vivibanca era legittimata a richiedere la risoluzione del concordato e il fallimento , avendo incorporato per fusione Terfinance s.p.a. (già Terleasing s . p . a . ) ed essendo divenuta per t anto titolare del credito in origine vantato dalla società di leasing in forza del contratto di locazione finanziaria stipulato con Ciabattoni; ii) che tale legittimazione non era venuta meno per effetto della cessione del credito in questione- attraverso una operazione di cartolarizzazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 36 del 25 marzo 2008 - alla Adriatico Finance Sme s.r.l., sia perché Vivibanca era rimasta creditrice concorsuale, non avendo mai comunicato la cessione agli organi della procedura, sia perché l a sua domanda operava comunque a favore della cessionaria, in forza della procura da questa rilasciata a Terfinance il 3 marzo 2016; iii) che, peraltro, doveva ritenersi ritualmente proposta anche l’istanza di fallimento formulata oralmente , nel corso dell’udienza camerale fissata per la comparizione delle parti, dall’avv.

Cristina Sabbatini, quale nuncius dell’avv. Pesenti, difensore della creditrice Purple SPV. 2 Luigi Ciabattoni ha proposto ricorso per la c assazione della sentenza, affidato a tre motivi illustrati con memoria. Il Fallimento di Luigi Ciabattoni, Vivibanca e Purple Spv hanno resistito con separati controricorsi, mentre sono rimasti intimati gli avv.ti Marco Pesentie Cristina Sabbatini . 3 Il ricorrente , cui era stata comunicata proposta di definizione accelerata del giudizio , ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha presentato tempestiva istanza di decisione.

CONSIDERATO CHE 1.Il primo mezzo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art.115 e 169 l.fall. (art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.). Violazione dell’art. 1264 c.c. (art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.). Violazione degli artt. 6 e 186 l.fall. (art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.). Violazione degli artt. 77 e 81 c.p.c. (art. 360, comma 1°, nn. 3 e 4 c.p.c.)”. Secondo i l ricorrente l a corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto Vivibanca s. p.a. legittimata a proporre istanza di risoluzione del concordato, ex art. 186 l.fall., e istanza di fallimento, ex art. 6 l.fall., no nostante fosse provat o documentalmente che l’istante aveva ceduto ad altra società il credito vantato nei suoi confronti: l’art. 115 l.fall., non richiamato dall’art. 169 l. fall., sarebbe inapplicabile al concordato preventivo , con conseguente irrilevan za della mancata comunicazione dell’avvenuta cessione del credito , e il giudice del reclamo non avrebbe considerato che Vivibanca, pur avendoneil potere in forza della procura richiamata in sentenza, non aveva agito in nome e per conto della cessionaria, ma iure proprio. 2 Il motivo è infondato. 2.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di cessione di un credito la possibilità di partecipare al concorso dipende dalla anteriorità del credito ceduto e non dalla anteriorità della cessione; il credito verso il fallito può, infatti, essere ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento (tanto che il cessionario è tenuto a dare la prova che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento solo ai fini di un’eventuale compensazione, ex art. 56, co. 2 l.fall. , od ai fini del voto nel concordato fallimentare, ex art. 127, u.co., l. fall.: cfr.

Cass. nn. 10454/2014, 6930/2019 e 2217/2022). 2.2 Del resto la circolazione dei crediti nell’ambito delle procedure concorsuali deve ritenersi “fisiologica” ( come confermato dal disposto di cui all’art.115 2° comma l. fall., che, dettando una regola attinente alla fase di chiusura del fallimento, non poteva essere richiamato dall’art. 169 l. fall. in tema di effetti dell’apertura del concordato per i creditori) ma, non essendo previsto alcun obbligo di comunicazione della cessione al curatore (o al commissario giudiziale e/o al commissario liquidatore), sino a che la comunicazione non viene effettuata, il creditore originario sarà sempre legittimato a prendere parte alle varie fasi della procedura. 2.3 Nel caso di specie, peraltro, la corte d’appello ha fondato l’accertamento della legittimazione di Vivibanca s.p.a.adinstare per la risoluzione del concordato e per il fallimento anche su ben precisi elementi di fatto, non scalfit i dalle censure del ricorrente: in primo luogo sulla circostanza che in precedenza Ciabattoni, pur avendo presentato la domanda di ammissione al concordato nel 2015 (e quindi ben dopo il marzo 2008) , non aveva mai contestato la qualità di creditrice concorsuale della società , ammessa in tale veste a partecipa re alle operazioni di voto , mentre , per contro, gli organi della procedura non avevano ricevuto alcuna comunicazione e/o notifica dellacessione del credito . 2.4 Per altro verso, la c orte d el merito ha pure evidenziato c he la cedente aveva conservato il poter e di agire , anche senza spendita del nome della mandante,in forza della procura del 3 marzo 2016, rilasciata dalla cessionaria a Terfinance s .p.a. (già Terleasing s.p.a.), la quale prevede va espressamente che “ i debitori continueranno a pagare a Terleasing ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di leasing e per l’amministrazione, la gestione, e l’incasso dei crediti, il Servicer Tercas ed il Sub-Servicer Terleasing agiranno quale mandatario con o senza rappresentanza di Adriatico Finance, secondo le circostanze”.

3. Il secondo e il terzo motivo del ricorso, che investono il capo della sentenza, integrante ulteriore ratio decidendi, con cui la corte d’appello ha ritenuto ritualmente formulata l’istanza orale di fallimento avanzata in udienza dalla sostitut a del l’avv.to difensore di Purple SPV, vanno invece dichiarati inammissibili per carenza di interesse, posto che il loro eventuale accoglimento non potrebbe determinare la cassazione della pronuncia impugnata, che, stante l’infondatezza del primo motivo, resterebbe comunque sorretta dall’altra ratio. 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di cui all’ art. 380 - bis c.p.c., trov ano inoltre applicazione i l terzo e quarto comma dell'art. 96 c.p.c.(cfr. Cass. S.U. 27195/023). 5.1. Per l'effetto, il rico r rente va condannato a pagare a ciascuno dei controricorrenti una somma equitativamente determinata in misura pari alle spese liquidate in favore delle stesse parti e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 2.500. PQM La Corterigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascun controricorrente delle spese del presente giudizio. che liquida in € 5.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi e accessori di legge , nonché, ai sensi dell’art. 96, terzo comma c.p.c., dell’ulteriore somma di € 5.000.

Condanna altresì il ricorrente a versare alla cassa delle ammende la somma di€ 2.500. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso,