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Ordinanza — n. 12071/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses bankruptcy appeal claiming invalid service, ruling PEC failure does not require personal service attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12071/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Ivan Pantoli's appeal against a bankruptcy declaration, upholding the lower court's finding that the appeal was properly served. Pantoli argued the service was invalid due to lack of actual knowledge and incorrect location, but admitted the procedural steps followed the law. The court ruled that when electronic service fails, the law does not mandate further personal search efforts, rendering the service effective upon deposit at the town hall.

Regesto Legislator

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Art. 15, comma 3, l. fall.; Art. 17, comma 1, lett. a), d.l n. 179 del 2012: When notification via PEC fails, the judicial officer need not conduct further personal searches to prove irreperability; service is perfected upon deposit at the town hall.

Parole chiave

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bankruptcy appeal service of process PEC failure irreperability town hall deposit judicial officer duty actual knowledge ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 15, comma 3, l. fall.
e nei suoi confronti, quale socio illimitatamente responsabile; (iii) quanto alla notifica alla società, che la stessa, seppure rispettosa del disposto di cui all’art. 15 l.
Art. 17, comma 1, lett. a), d.l n. 179 del 2012
fall., come novellato dall'art. 17, comma 1, lett. a), d.l n. 179 del 2012, conv.
Art. 145 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 142 c.p
artt. 145 cod. proc. civ
Risultano infondate anche le censure sollevate nel quarto motivo – col quale il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 145 cod. proc. civ.
art. 145 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7258 del 04/03/2022
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5311 del 27/02/2020
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19688 del 07/08/2017
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16864 del 26/06/2018
Cass. Sez. Un. 23535 del 2019
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8742-2018 r.g. proposto da: IVAN PANTOLI (cod. fisc. PNTVNI63S11B354C ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoGiovanni Dore, con cui elettivamente domicilia in Cagliari, Via Grazia Deledda n.74, presso lo studio deldifensore. - ricorrente - contro LUCA CAU, ARIANNA PISANO, SILVIA VARGIU, FALLIMENTO MATER s.n.c. di IVAN PANTOLI, in persona del curatore fallimentare dott. IGNAZIO ORRU’ - intimat i - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari , depositata in data 13.2.2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/3/2024 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Con separate istante depositate in data 23 maggio 2017 LUCA CAU, ARIANNA PISANOe SILVIA VARGIU chiesero il fallimento della società MATER s.n.c., in persona del legale rappresentante Ivan Pantoli. Con la sentenza n. 122 del 2017, il Tribunale di Cagliari dichiarò il fallimento della società MATER s.n.c. e di Ivan Pantoli, rimettendo la causa sul ruolo istruttorio per la notifica a Vittorio Piras, altro socio illimitatamente responsabile.

2. Avverso la predetta sentenza proponeva reclamo ex art. 18 l. fall. Ivan Pantoli, deducendo: (i) di aver trasferito, per motivi di lavoro, la propria residenza in Thailandia nel marzo del 2015, mantenendo peraltro il proprio domicilio fiscale presso l’abitazione della propria madre in Cagliari, via Risorgimento 81/a; (ii) di aver appreso al suo rientro in Italia dell’esistenza di una sentenza di fallimento emessa nei confronti della società MATER s.n.c. e nei suoi confronti, quale socio illimitatamente responsabile; (iii) quanto alla notifica alla società, che la stessa, seppure rispettosa del disposto di cui all’art. 15 l. fall., non aveva comunque sortito alcun effetto di conoscenza effettiva, stante la circostanza che l’atto non era stato recapitato presso la sede sociale per essere la stessa trasferita né al legale rappresentante Ivan Pantoli; (iv) quanto alle notifiche nei suoi confronti, sia come legale rappresentante della società che come socio, che le stesse erano affette da nullità ovvero inesistenza in quanto eseguite in un luogo in cui egli non aveva residenza né domicilio, né la dimora, e cioè nella sua precedente residenza in Alghero; (v) quanto invece alla tempestività del reclamo ex art. 18 l. fall, che tale tempestività discendeva dalla mancata corretta notificazione anche della sentenza di fallimento.

La Corte territoriale, con la sentenza qui oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione, ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo, così confermando la sentenza del Tribunale di Cagliari dichiarativa anche del suo fallimento personale.La Corte di merito ha rilevato che: (a) il Pantoli aveva agito, nonostante non fosse stata citata alcuna qualifica nell’intestazione del reclamo, nella doppia veste di legale rappresentante della società MATER s.n.c. e di suo socio, illimitatamente responsabile, desumendosi tale fatto dal contenuto dell’atto nel quale si lamentavala nullità delle notifiche sia alla società sia a sé stesso, avendo concluso per la nullità della sentenza di fallimento nei confronti di entrambi; (b) per la notifica alla società, era stato lo stesso reclamante a confermare la conformità della notificazione, eseguita ai sensi dell’art. 15 l. fall., al modello legale previsto da quest’ultima norma che statuisce la validità del procedimento notificatorio effettuato con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese, se le altre due modalità,previste dal terzo comma dello stesso art. 15, l. fall., non sono andate a buon fine; (c) erano infondate anche le ulteriori censure sollevate dalla parte reclamante in ordine al mancato perfezionamento della notifica personale nei confronti del Pantoli, nella sua residenza di Alghero, ove nell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta si dava atto dell’assenza del destinatario e la notifica medesima si era perfezionata con la compiuta giacenza del plico presso l’ufficio postale; (e) lo stesso reclamante aveva prodotto un “certificato di vicende familiari” dal quale risultava che egli dal 1994 era residente in Alghero, poi emigrato dal 4 maggio 2016 in Thailandia; (f) nel caso di specie tuttavia l’ufficiale notificante aveva dato atto dell’assenza del destinatario, dal che si deduceva che una cassetta postale con il suo nome fosse presente nella sua vecchia residenza di Alghero, con la conseguenza che la notificazione doveva ritenersi ritualmente perfezionata; (g) peraltro dalla visura della Camera di Commercio del 26 aprile 2017 era ancora indicata la residenza di Alghero e, pur essendo tale risultanza irrilevante rispetto all’effettiva residenza, doveva ritenersi onere dell’interessato provvedere alla variazione di tali dati; (f) in ordine,poi, alla eccepita mancata notificazione della sentenza di fallimento, dall’esame degli atti si evinceva che la sentenza di fallimento era stata notificata al Pantoli con le stesse modalità già sopra esaminate, essendosi la stessa perfezionata con la compiuta giacenza in data 28 agosto 2017, con la conseguente tardività anche dell’impugnazione ex art. 18 l. fall., avvenuta con il deposito del reclamo solo in data 7 novembre 2017, pertanto oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, come previsto dall’art. 18 l. fall.

2. La sentenza, pubblicata il 13 febbraio 2018 , è stata impugnata da IVAN PANTOLI con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. LUCA CAU, ARIANNA PISANO, SILVIA VARGIUe FALLIMENTO MATER s.n.c. di IVAN PANTOLI, intimati, non hanno svolto difese. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 139, 142, 160 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost. e 147 l. fall., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe erroneamente non rilevato la nullità degli atti introduttivi del primo grado di giudizio e dei relativi decreti di fissazione di udienza e la conseguente nullità derivata dei procedimenti e della sentenza n. 122/2017 del Tribunale di Cagliari nella parte in cui aveva dichiarato il fallimento del Pantoli. 1.1 Osserva infatti il ricorrente che - diversamente da quanto opinato dal ricorrente -le predette notifiche erano nulle in quanto eseguite in luogo privo di qualsivoglia collegamento con la sua residenza, dimora e domicilio, come peraltro ampiamente dimostrato nel giudizio di merito.

Si evidenzia infatti che l’indirizzo - presso cui risulta va no essere state effettuate dette notifiche (Alghero, Via Don Deroma 18) -non era quello di residenza dell’epoca dell e notifiche e neppure quello di ultima sua residenza, in quanto si era ormai trasferito da tempo a Cagliari, in Via Risorgimento 81/a, come risulterebbe peraltro testualmente dal certificato di “vicende domiciliari” del 22.9.2017. Osserva, inoltre, il ricorrente che, al momento delle citate notifiche, non era neanche più residente in Italia in quanto iscritto all’AIRE sin dal 4.5.2016, risultando tale indirizzo di residenza estera inequivocabilmente dal certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Cagliari, quale comune di ultima residenza in Italia.1.2 Tali circostanze – aggiunge il ricorrente – sarebbero addirittura incontestate e pacifiche, tanto ciò è vero che la Corte territoriale, pur riconoscendo che la notifica era stata effettuata presso una sua “vecchia residenza”, ne aveva comunque ritenutola validità, in virtù della presenza, in loco, di una “cassetta postale” con il suo nome.

Sottolinea, invece, il ricorrente che la presenza di detta cassetta postale non avrebbe potuto ritenersi idonea a sopperire alla totale assenza di qualsivoglia relazione tra il luogo della notifica ed il destinatario della stessa. 1.3 Sarebbe dunque del tutto inconferente il richiamo, nella sentenza impugnata, alla fede pubblica privilegiata da riconoscersi alle attestazioni inerenti le attività che l’Ufficiale certifica di aver eseguito, posto che l’attestazione di quest’ultimo, nel caso in esame, sarebbe dovuta essere limitata alla circostanza di aver immesso l’avviso in una cassetta delle lettere con scritto “Pantoli” presso l’indirizzo richiesto dagli istanti il fallimento, mentre nessuna attestazione risulterebbe essere stata effettuata in ordine all’effettiva residenza ovvero domicilio o dimora in loco del destinatario dell’atto. 1.4 Tanto meno –sottolinea sempre il ricorrente – risulterebbe determinante il richiamo alle visure camerali, prodotte dalle controparti in sede di appello, sulla cui base il giudice aveva rafforzato il suo convincimento, posto che, per giurisprudenza costante del giudice di legittimità, in caso di contrasto tra le risultanze delle visure camerali ed il certificato di residenza, avrebbero prevalenza i dati emergenti dall’anagrafe. 1.5 La Corte di appello, infatti, dopo aver riconosciuto che quella di Alghero, indicata nel certificato camerale, era solo una “vecchia residenza”, aveva tuttavia ritenuto di non condividere l’orientamento espresso dalla sopra richiamata giurisprudenza, evidenziato che doveva ritenersi “onere dell’interessato provvedere alla variazione di tali dati”, quelli, cioè, contenuti nella visura della camera di commercio. 1.6 Così conclude il ricorrente nel senso che le controparti, se avessero voluto procedere ad una valida notifica, avrebbero dovuto accertare l’effettiva sua residenza anagrafica al momento dell’avvio del procedimento notificatorio, apprendendo dell’avvenuto trasferimento di quest’ultimada Alghero, prima a Cagliari e poi all’estero, e dunque gli istanti avrebbero dovuto richiedere la notificazione ai sensi dell’art. 142 c.p.c.

2. Con il secondo mezzo si deduce,ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza in riferimento agli artt. 139, 142, 160 e 161 c.p.c., 24 e 111 Cost., nonché all’art. 147 l. fall.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedegli artt. 139, 142, 159, 160 c.p.c. e 18 l. fall., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe del pari errato nel ritenere inammissibile, in quanto tardivo, il reclamo, perché depositato dopo il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza dichiarativa anche del suo fallimento personale, sulla base dell’erronea convinzione che tale ultima notificazione si sarebbe correttamente perfezionata sulla base delle medesime ragioni poste a sostegno della validità delle notifiche degli atti introduttivi del giudizio prefallimentare. 3.1 I primi tre motivi – che possono essere trattati congiuntamente – sono infondati. 3.1.1 Osserva il Collegio che, nel caso in esame, vi è stato un accertamento da parte dell’ufficiale giudiziario del rapporto di collegamento tra l’indirizzo di Alghero (già residenza anagrafica dell’odierno ricorrente) e quest’ultimo, accertamento che non è stato impugnato con querela di falso da parte del ricorrente stesso in ordine a quanto accertato dal notificante sul luogo di residenza del destinatario della notifica.

Né il ricorrente contesta e censura in alcun modo tale collegamento fattuale ovvero, per le finalità qui in discussione, la risultanza dell’indicazione , illo tempore , di quell’indirizzo di residenza presso il R egistro delle imprese: si tratta, invero, di un accertamento di fatto coerente con tale ultima indicazione documentale e con i particolari oneri di diligenza che, verso i terzi, ricadono su coloro il cui ruolo imprenditoriale, diretto o indiretto, è segnato in pubblici registri (2193 c.c.) (cfr. anche:Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22753 del 12/12/2012).

A ciò va aggiunto che anche le risultanze anagrafiche rivestono un mero valore presuntivo superabile da prova contraria,ricavabile da qualsiasi fonte di convincimento (cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14338 del06/06/2013; cfr. anche Cass. 10170/2016 , secondo cui è “ valida la notifica eseguita presso il luogo della precedente residenza anagrafica, atteso che il trasferimento del destinatario, legale rappresentante della società, non era stato iscritto nel registro delle imprese e che in un atto formale, successivo a detto trasferimento, lo stesso aveva indicato quale proprio luogo di residenza quello dove era stata compiuta la notifica” ed ancora ”… ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, dauna prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito”). 3.1.2 Ne consegue che non risulta dirimente, come invece opinato dal ricorrente, il rilievo del diverso indirizzo anagrafico risultante dai relativi registri al momento della conclusione del procedimento notificatorio.

Ed invero, l’Ufficiale postale ha accertato il collegamento fattuale tra l’indirizzo risultante dalla cassetta postale e quello indicato dal notificante, tramite l’accesso al luogo di residenza (che peraltro era coincidente con quello emergentedall’indicazioni contenute nel R egistro delle imprese) e ha dunque correttamente eseguito la notifica nel predetto indirizzo. Le doglianze proposte dal ricorrente non possono dunque essere accolte.

4. Risultano infondate anche le censure sollevate nel quarto motivo – col quale il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 145 cod. proc. civ. e 3,24 e 111, 2 comma, Cost. e dell’art. 6 CEDU – e del quinto motivo di ricorso, attraverso il quale il ricorrente veicola il vizio di “nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento agli artt. 145, 160 e 161 c.p.c. e 3, 24 e 111 comma 2 Costituzione e art. 6 CEDU”. 4.1 I due motivi sopra elencati –che riguardano, invero, il profilo di doglianza avanzato in relazionealla denunziata invalidità del procedimento notificatorio nei confronti della società – sono infondati già nella stessa prospettazione della parte ricorrente che, proprio innanzi alla Corte di appello, aveva ammesso che le notifiche erano state eseguite, seguendo il procedimento previsto e regolato dall’art. 15, 3 comma, l. fall., essendosi solo diversamente lamentato il ricorrente che non aveva avuto effettiva conoscenza degli atti di impulso della procedura prefallimentare, rilievo quest’ultimo del tutto irrilevante per le finalità qui in discussione.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito che l'art.15, comma 3, l. fall., come novellato dall'art. 17, comma 1, lett. a), d.l n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, che l'ufficiale giudiziario che si é recato personalmente presso la sede dell'impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche, al fine di accertare l'irreperibilità del destinatario, sicché, una volta attestata l'impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell'atto presso la casa comunale(Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 7258 del 04/03/2022; v. anche: Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 5311 del 27/02/2020;Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 19688 del 07/08/2017 ) Ne consegue che il procedimento notificatorio nei confronti della società deve ritenersi correttamente eseguito tramite il deposito alla casa comunale, non risultando sì vietata l’applicazione della diversa modalità di notifica, di cui all’art. 145 c.p.c., al legale rappresentante della società, ma in realtà nemmeno imposta, apparendo come possibile alternativa al rito speciale e semplificato dell’art.15 l. f all . (Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 16864 del26/06/2018). 4.2 Le ulteriori censure proposte, più in particolare nel quinto motivo, risultano inammissibili sia perché non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata (che aveva evidenziato proprio il perfezionamento della notificazione attraverso il procedimento di cui all’art. 15, terzo comma, l. fall.), sia perché avanzate in difetto di autosufficienza, non riportando in modo puntuale la sequenza notificatoria da un punto di vistatemporale e dei relativi adempimenti, così impedendoa questa Corte di scrutinare la correttezza delle verifiche effettuatedalla Corte di appello in ordine all’iter notificatorio sopra descritto.Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa delle parti intimate. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019).

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versament