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Ordinanza — n. 12067/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows intervenors' civil claim despite procedural extinction due to distinct criminal liability interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12067/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Milan Court of Appeal's decision to dismiss the intervenors' claim, ruling that the procedural extinction of the original case did not bar their participation. Although the original parties had withdrawn, the court held that the legal representatives of the bankrupt companies retained a concrete interest in the civil judgment to establish facts relevant to their potential criminal liability for fraud. Consequently, the court permitted the intervenors to pursue their substantive request for the annulment of the sale.

Regesto Legislator

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Art. 43, 2° comma, l. fall.; The intervention of legal representatives of a bankrupt company in a civil proceeding regarding assets within the bankruptcy is not extinguished by the withdrawal of original parties if the intervenors possess a concrete and actual interest in the outcome to avoid criminal liability.

Parole chiave

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bankruptcy intervention criminal liability interest procedural extinction legal representatives fraudulent bankruptcy civil proceeding continuation autonomous intervention bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 43, 2° comma, l. fall.
e l’altro di liquidatore di Ansafin, erano intervenuti volontariamente, ai sensi dell’art. 43, 2° comma, l. fall. , chiedendo l’accertamento della congruità del prezzo di vendita pattuito e il rigetto della domanda.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7448/012
Cass. 24546/2009
Cass. 24546/2009 e 2636/2021), senza che rivestisse rilievo, al fine d i escludere che il giudizio potesse proseguire in sede civile, un diverso, preteso loro “interesse alla formazione della (relativa) prova” nel processo penale.
Cass. 2636/2021
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso nr. 2188/2017 proposto da: SANDRO POLITA e ADRIANO POLITA, domiciliati ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall’avv. Marco Fiscal ; -ricorrenti - FALLIMENTO LA QUIETE Casa di Cura Privata s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Cesi nr. 21, presso lo studio dell’avv. Patrizia Parenti, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Bruno Inzitari -controricorrente- e Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto Dott. Magda Cristiano - Presidente - Estinzione processo, intervento ex art.43 l.fall. Dott. Francesco Terrusi - Consigliere - Dott. Luigi Abete - Consigliere - Ud.22/11/2023-CC Dott. Alberto Pazzi - Consigliere - R.G.N.2188/2017 Dott. Cosmo Crolla - rel. Consigliere - Rep. FALLIMENTO ANSAFIN s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore p.t.,domiciliato ex lege in Roma , p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall’avv.Alberto Picciau -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano nr. 3914/2016 depositata in data 20/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 novembre 2023 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 20/10/2016, ha rigettato il gravame proposto da Sandro e Adriano Polita avverso la sentenza del Tribunale di Varese che aveva dichiarato l’estinzione (per rinuncia agli atti dell’attore , accettata dal convenuto ) del giudizio di revocatoria ordinaria dell’atto di compravendita di un immobile, promosso dal Fallimento La Quiete Casa di Cura Privata s.r.l. in liquidazione contro Ansafin s . p . a . in liquidazione ancora in bonis (giudizio poi riassunto nei confronti del sopravvenuto Fallimento della società acquirente), nel quale gli appellanti, che avevano rivestito le cariche l’uno di presidente del C.d.A. e l’altro di liquidatore di Ansafin, erano intervenuti volontariamente, ai sensi dell’art. 43, 2° comma, l. fall. , chiedendo l’accertamento della congruità del prezzo di vendita pattuito e il rigetto della domanda. 1.1 La corte d’appello ha rilevato che, intervenute la rinuncia agli atti del l’ attore e l’accettazione del convenuto, i Polita non erano portatori di un interesse giuridicamente tutelato alla prosecuzione del giudizio civile , in quanto, attesa l’autonomia fra lo stesso e quello penale, il loro interesse a veder accertare l’insussistenza dei presupposti della revocatoria della compravendita, quale prova a discarico da utilizzare nel processo in cui erano imputati del delitto di bancarotta fraudolenta, non coincideva con l’interesse a che tale prova si formasse in sede civile, trattandosi di accertamento naturalmente devoluto alla sede penale. 1.2 Secondo la c orte del merito la partecipazione dei Polita al giudizio, sostanziatasi nella richiesta di rigetto della domanda proposta dal Fallimento, andava perciò ricondott a all’istituto dell’intervento adesivo dipendente.

2Sandro e

Adriano Polita hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi , cui il Fallimento La Quiete Casa di Cura Privata s.r.l. in liquidazione e il Fallimento Ansafin s.p.a. in liquidazion e hanno resistito con separati controricorsi Entrambi i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 105 c.p.c., per avere la corte d’appello erroneamente escluso la natura adesiva autonoma del loro intervento (tale dovendosi qualificare l’intervento ex art. 43, 2° comma, l. fall.) e la conseguente scindibilità delle domande, che comportava, pur dopo l’estinzione del giudizio fra attore e convenuto, il loro pieno diritto a sentir accertare nel merito l’ insussistenza dei presupposti della revocatoria fallimentare; osservano, inoltre, che è proprio il principio dell’autonomia della giurisdizione penale e civile che consente a colui che agisce con l’azione di accertamento di chiedere e ottenere, contemporaneamente e separatamente, la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa. 2 Il motivo è certamente ammissibile posto che, contrariamente a quanto dedotto dal Fallimento La Quiete, la sentenza impugnata si fonda su un’unica ratio decidendi (insussistenza di un autonomo interesse degli appellanti ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo in sede civile), ancorché sorretta da varie argomentazioni; ed è anche fondato. 2.1 Dalla lettura degli atti di causa, consentita in virtù della natura del vizio (error in procedendo) fatto valere con la proposta censura, si rileva che i Polita , nel rassegnare le loro conclusioni , avevano espressamente chiesto di accerta re “ la piena legittimità della cessione dell’immobile per cui è causa da La Quiete Casa di Cura Privata srl in liquidazione ad Ansafin spa, nonché l’insussistenza dei presupposti di fatto e diritto per l’azione revocatoria azionata e, conseguentemente, respingere tutte le domande svolte da La Quiete Casa di Cura Privata srl nei confronti di Ansafin spa in liquidazione perché infondate in fatto e diritto”. 2.2 La stessa corte d’appello ha riconosciuto che gli (allora) intervenuti avevano interesse ad ottenere l’accertamento richiesto, atteso che la compravendita impugnata costituiva operazione dalla quale era scaturita (o sarebbe potuta scaturire) a loro carico un’imputazione di bancarotta fraudolenta. 2.3.

Orbene, èproprio, e unicamente, in un’ipotesi di tal fatta che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’intervento del fallito- espressamente consentito dall’art. 43, 2° comma, l. fall. - nel giudizio intrapreso dal curatore in relazione a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, va qualificato come adesivo autonomo (cfr. Cass. n. 7448/012). 2.4 Identica conclusione si impone dunque anche con riguardo all’intervento dei legali rappresentanti di una società fallita (la cui legittimazione a intervenire in giudizio ai sensi della norma appena citata non è in questa sede oggetto di contestazione ), aventi il medesimo, concreto e attuale interesse ad ottenere una decisione nel merito in ordine all’insussistenza di ipotizzati fatti d elittuosi, fonte di loro responsabilità penale, oltre che civile. 2.5.

Era dunque facoltà degli intervenuti, qual i part i in senso sostanziale del rapporto dedotto in lite,di coltivare il procedimento nei vari gradi anche in presenza di una rinunzia agli atti delle parti originarie (cfr. Cass. 24546/2009 e 2636/2021), senza che rivestisse rilievo, al fine d i escludere che il giudizio potesse proseguire in sede civile, un diverso, preteso loro “interesse alla formazione della (relativa) prova” nel processo penale. 2.6. All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, perché pronunci sulla domanda avanzata dagli intervenuti e liquidi anche le spese di questo giudizio di legittimità. 2.7.

Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso, con i quali i ricorrenti lamentano, rispettivamente, che la corte del merito abbia ritenuto estinto il giudizio anche nei loro confronti nonostante la nullità della transazione conclusa tra i curatori dei fallimenti,frutto di un preteso abuso d’ufficio volto a favori re i soci della fallita La Quiete Casa di Cura Privata in liquidazione, e abbia omesso di liquidare le spese in loro favore.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso , assorbit i il secondo e il terzo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di le