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Ordinanza — n. 12056/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against construction contract damages, ruling technical conclusions on suspension losses are valid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12056/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the ASL's appeal against a judgment awarding damages to a construction company for work suspension. The lower court had awarded a specific sum based on technical expert findings regarding losses from the suspension period. The court held that the appeal failed because the technical conclusions were properly interpreted and the reasons for linking the damages to the suspension were explicitly stated in the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 360 n. 1 c.p.c.: The cassation court rejects appeals based on alleged omission of decisive facts or incorrect interpretation of technical expert reports when the lower court has explicitly reasoned the causal link between the suspension and the claimed damages within the reserved amounts.

Parole chiave

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construction contract damages technical expert report interpretation work suspension liability cassation appeal dismissal causal link damages reserved amounts assessment omission of facts sospensione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
RITENUTO CHE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 360 n. 1 c.p.c.
RITENUTO CHE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6598/2020 R.G. proposto da : ASL LECCE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA, 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO rappresentato e difeso dall'avvocato MARRA ROBERTO GUALTIERO (MRRRRT56S03D883G) -ricorrente- contro IMMOBILIARE DUE FONTI SRL, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA VIA PINEROLO, 22, presso lo studio dell’avvocato ROSSI MARCO (RSSMRC73P08H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato GIARDINO GIANCARLO (GRDGCR52L01A662I) -controricorrente- nonchè contro IMEST SRLin persona del legale rappresentante -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 1252/2019 depositata il14/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO. FATTI DI CAUSA L'impresa IMEST,aggiudicataria dell'appalto avente a oggetto i lavori di adeguamento a norma dell'ospedale di Maglie, ha citato in giudizio la Asl chiedendo il pagamento di una somma a titolo di risarcimento per la illegittima sospensione dei lavori. Nel giudizio si costituiva la Immobiliare Due Fonti, quale cessionaria del credito vantato dalla IMEST. Il Tribunale con sentenza non definitiva dichiarava la responsabilità esclusiva della Asl in ordine alla sospensione dei lavori e all'irregolare svolgimento del rapporto successivo alla ripresa dei lavori; in appello la sentenza era parzialmente riformata, dichiarando si la responsabilità risarcitoria della Asl, limitatamente ai danni dedotti in giudizio a titolo di ammortamento di spese generali e mancato utile in conseguenza della sospensione dei lavori nel periodo tra il 19 gennaio 1998 e l’1 maggio 1999; sul punto dell’ an debeaturla sentenza non definitiva passava in giudicato.

Con successiva sentenza definitiva il Tribunale, chiamato ad esprimersi sul quantum e sulle statuizioni della citata sentenza non definitiva, disponeva una consulenza per accertare i danni derivanti dalla sospensione; il consulente accertava il danno in euro 179.386,85 (compresa la somma di euro 69.925, 60 per le riserve nn. 6 e 7) e il Tribunale condannava la Asl al pagamento di questa somma e accessori. La Asl ha proposto appello chiedendo, per quanto qui di interesse, la esclusione dal quantum della somma di euro 69.925,60 per le riserve nn. 6 e 7 , deducendo che era passata in giudicato la statuizione che escludeva qualsiasi danno per l'irregolare svolgimento dei lavori successivamente alla sospensione.

La Corted’appello ha respinto il motivo d'appello sul rilievo che le riserve nn. 6 e 7 sebbene esplicitate in epoca successiva alla ripresa dei lavori, hanno ad oggetto danni causalmente riconducibili alla illegittima sospensione dei lavori stessi, e nessuna delle risultanze istruttorie in atti consentivadi collocarli geneticamente in una fase patologica del contratto d'appalto, diversa e successiva. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Asl, affidandosi a due motivi. La società Immobiliare Due Fonti ha svolto difese con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria. RITENUTO CHE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. La ricorrente deduce che la Corte non ha tenuto conto che il consulente ha distinto i danni sopportati dall'impresa in dipendenza della sospensione dei lavori e i danni indicati nelle riserve 6 e 7 che ha invece definito danni derivati alla impresa dal “protrarsi della durata dell'appalto”, qualificandoli al netto del periodo di sospensione dei lavori stessi.

Deduce che occorre distinguere i maggiori oneri procurati dall'allungamento del tempo contrattuale nella misura pari alla durata della sospensione e i maggiori oneri derivanti dal prolungarsi del tempo contrattuale successivo. 2.-Il motivo è inammissibile. Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che l'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare nozione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice, risolvendosi la critica ad essa nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (Cass. 8584/2022;

Cass. 6322/2023; Cass. n. 18886/2023; Cass. n. 7716/2024) Nella fattispecie la parte non evidenzia un fatto storico decisivo il cui esame sia stato omesso, ma una lettura asseritamente non corretta delle conclusioni della consulenza tecnica, nella parte in cui il consulente parla di danni derivanti all'impresa dal protrarsi dell'appalto, in conseguenza della sospensione dei lavori, facendo spesso riferimento agli utili e all'ammortamento che l'impresa aveva calcolato e previsto al momento della sottoscrizione del contratto. Si tratta quindi di una conclusione tecnica che la Corte ha esaminato e interpretato nel senso specificato a pagina 10 e 11 della sentenza, e cioè che si tratta di danni conseguenziali alla sospensione lavori e che l'area di risarcibilità è stata limitata all'interno delle più ampie riserve soltanto ai danni derivanti dalla sospensione del contratto.

La Corte di merito, peraltro, ha fatto riferimento a quanto già affermato nella sentenza 164/13 (che la parte ricorrente afferma essere 164/14), che aveva ritenuto dette riserve “un mero aggiornamento dell’importo richiesto per le riserve già in precedenza formulate”, stralcio di sentenza che la parte stessa trascrive in ricorso in questi termini. 3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza. La ricorrente deduce che la Corte avrebbe omesso di indicare le ragioni per cui danni indicati nelle riserve in questione sarebbero causalmente riconducibili in quanto consequenziali alla sospensione dei lavori. 4.-Il motivo è infondato.

La motivazione della Corte, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente non si limita semplicemente ad affermare che i danni sono riconducibili alla sospensione dei lavori, ma specificamente afferma che l'area di risarcibilità è stata limitata alle seguenti voci: A) per mancato ammortamento spesa generali; B) mancata percezione dell'utile giornalieri; o C) maggior costo della fideiussione come deciso dal Tribunale, così esplicitando le ragioni per le quali i danni sono posti in relazione con la sospensione dei lavori Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a