Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to challenge an unimpugned ground of the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Tecnoscavi SRL inadmissible because the appellant failed to specifically contest one of the two independent legal grounds used by the Court of Appeal to reject the claim. The lower court dismissed the lawsuit based on the municipal ordinance violating financial approval rules and the absence of a specific state of emergency declaration for the October 2009 events. Since the appellant only generically referenced the emergency ordinance without directly refuting the specific reasoning regarding the timeline of events, the unchallenged ground became definitive and could not be overturned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14261/2020 R.G. proposto da : TECNOSCAVI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo studio dell’avvocato CANDIANO NICOLA (CNDNCL56M30E678K) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato PERRI VINCENZO (PRRVCN70H02H962P) rappresentato e difeso dall'avvocato CARDILE CARLO GIUSEPPE FRANCO (CRDCLG70D24D005P) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1840/2019depositata il 30/09/2019 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1840/2019, depositata il 30.9.2019, ha rigettato l’appello proposto da Tecnoscavi s.r.l. avverso la sentenza del 10.11.2014, con cui il Tribunale di Castrovillari ha rigettato la sua domanda finalizzata alla condanna del Comune di Corigliano Calabro al pagamento della somma di € 542.647,31, a titolo di corrispettivo per i lavori realizzati in attuazione dell’ordinanza sindacale n. 340 del 31.12.09, con la quale il Sindaco del predetto Comune, in virtù dei poteri spettantegli quale autorità di protezione civile, chiese alla Tecnoscavi il ripristino delle strade danneggiate dagli eventi meteorici del 24 e del 25 ottobre 2009 e dei fossi di scolo ingombri di detriti.
Il giudice d’appello, ha, altresì, dichiarato improponibile la domanda di indebito arricchimento. Il giudice di secondo grado ha osservato che l’ordinanza comunale n. 340 del 2009 era stata emessa in violazione dell’art. 191 d.lgs. n. 267/2000 (norma, peraltro, espressamente citata nella precedente ordinanza n. 268 del 2009, emanata in relazione ad altri eventi calamitosi di carattere alluvionale, cui l’ordinanza n. 340 aveva fatto espresso richiamo), non essendo stata corredata dal visto del servizio economico-finanziario. Né i lavori eseguiti dalla Tecnoscavi potevano essere inquadrati nella previsione normativa di cui alla legge n. 225 del 1992 che ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione civile, atteso che l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2010 aveva preso in considerazione gli eventi metereologici eccezionali che avevano colpito la Calabria nel gennaio 2009, nel febbraio 2010 e nei giorni dal 24 al 27 settembre 2009 e non vi era alcuna prova che anche quelli di cui è causa, avvenuti, come detto, in data 24 e 25 ottobre 2009, fossero stati oggetto di specifico provvedimento di deliberazione dello stato di emergenza.
Né potevano essere invocate le proroghe del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010 e del 23 febbraio 2011 che, comunque, afferivano agli eventi relativi ai giorni dall’11 al 17 febbraio 2010. Il giudice d’appello ha, altresì, osservato che, anche ammettendo che l’ordinanza n. 340 e i lavori eseguiti dalla Tecnoscavi rientrassero tra quelli interessati dalle deliberazioni dello stato di emergenza di cui all’OPCM del 31 marzo 2010, in ogni caso, il Comune non avrebbe comunque potuto sottrarsi all’osservanza dell’art. 191 d.lgs.n. 267/2000.
Se è pur vero che l’art. 5 L. n. 225/1992 consente che le ordinanze emanate per l’attuazione degli interventi di emergenza possa derogare “ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”, tuttavia, il comma 5° della norma in oggetto prevede che “Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate”. Orbene, in base all’ordinanza del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2010 tra le disposizioni normative che il Commissario Delegato era autorizzato a derogare non figurava l’art. 191 del d.lgs. n. 267/2000, tanto è vero che, il Commissario Delegato, nel provvedimento del 19 luglio 2010, ai fini della quantificazione delle spese sostenute nella pima fase di emergenza, tra i documenti necessari, aveva chiesto testualmente “il provvedimento amministrativo di impegno di spesa”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Tecnoscavi s.r.l., affidandolo ad un unico articolato motivo. Il Comune di Corigliano Rossano, già Comune di Corigliano Calabro, ha resistito in giudizio controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E’ è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 3 e n.5 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione della legge 225/1992 e dell’art. 191 d.lgs n. 267/2020. Ad avviso della ricorrente, l’art. 191 comma 3° d.l.gs n. 267/2000 è ontologicamente incompatibile con lo stato di calamità naturale.
Diversamente, sarebbe impossibile trovare sindaci che assumano la responsabilità di ordinare interventi in caso di pubblica calamità. Inoltre, in nessuna parte dell’ordinanza sindacale n. 340 è stato richiamato l’art. 191 legge cit. , con la conseguenza che viene a mancare un supporto richiamato dalla Corte d’Appello a sostegno dell’applicazione dell’art. 191 T.U.E.L., essendo, peraltro, l’accostamento, sotto il profilo finanziario, operato dal giudice d’appello tra le ordinanze 268 e 340 del tutto arbitrario, essendo state le due ordinanze emanate in due momenti diversi, la seconda quando vi era già la concreta prospettiva del riconoscimento della pubblica calamità e di messa a disposizione delle risorse finanziarie da parte della Protezione civile.
La società ricorrente deduce, altresì, che il giudice d’appello ha erroneamente applicato l’art. 191 legge cit. anche nel richiamo alla nota del Commissario delegato della Protezione civile del 19.7.2010, trattandosi di una nota meramente esplicativa e non vincolante, in cui il riferimento all’impegno di spesa è del tutto generico ed atecnico, senza alcuna menzione dell’art. 191 legge cit..
2. Il ricorso è inammissibile. Va osservato che, come già sopra evidenziato in narrativa, la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato il gravame con una doppia autonoma ratio decidendi:
1) l’ordinanza sindacale n. 340 del Comune di Rossano Calabro e i lavori eseguiti dalla Tecnoscavi non erano assoggettabili alla normativa di cui alla legge n. 225 del 1992 sulla Protezione civile, atteso che l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2010 aveva preso in considerazione gli eventi metereologici eccezionali che avevano colpito la Calabria nel gennaio 2009, nel febbraio 2010 e nei giorni dal 24 al 27 settembre 2009 e non vi era alcuna prova che anche quelli di cui è causa, avvenuti in data 24 e 25 ottobre 2009, fossero stati oggetto di specifico provvedimento di deliberazione dello stato di emergenza;
2) Anche ammettendo che l’ordinanza sindacale e i lavori di cui è causa rientrassero nell’ambito di applicazione della L. n. 225/1992 e dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio del 31 marzo, comunque l’art. 191 d.lgs n. 267/2000 non era derogabile, non rientrando tra le norme che l’OPCM del 31 marzo 2010 aveva autorizzato a derogare Orbene, mentre la seconda ratio decidendi è stata censurata dalla società ricorrente, nessuna contestazione è stata mossa alla prima ratio decidendi, come sopra illustrata, avendo la stessa ricorrente effettuato solo un generico riferimento all’ordinanza del 31.3.2010 (vedi pag. 16 terz’ultimo capoverso), ma senza confrontarsi direttamente con la precisa argomentazione della Corte d’Appello secondo cui la predetta ordinanza della Presidenza del Consiglio era riferita ad altri eventi metereologici eccezionali che erano avvenuti in Calabria (segnatamente, quelli del gennaio 2009, del febbraio 2010 e dei giorni dal 24 al 27 settembre 2009), con esclusione di quelli di cui è causa, per i quali non vi era alcuna prova sul punto.
Tale affermazione non è stata minimamente confutata dalla ricorrente. In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (cfr.
Cass. S.U. n 7931/2013; Cass. n. 18641 del 27/07/2017; vedi anche Cass. n. 13880/2020, Cass. n. 4293/2016, Cass. n. 16134/2019). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore im