Italian Court dismisses appeal against deportation order due to missing special power of attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the cassation appeal filed by Oshawaru Uyi against a peace court order rejecting his opposition to a deportation decree. The petitioner argued that the lower court failed to evaluate his personal circumstances and violated EU directives regarding special residence permits. The court rejected these substantive claims because the appeal was procedurally inadmissible due to the non-deposit of the required special power of attorney.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.: An appeal against a judicial order in immigration proceedings is inadmissible if the special power of attorney is not deposited with the court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15629/2023 R.G. proposto da : OSAWARU UYI, elettivamente domiciliato in GALLARATE VIA TROMBINI 3, presso lo studio dell’avvocato VIGLIOTTI DANIELA (VGLDNL73C59A290Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA PROVINCIA DI COMO -intimati- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE COMO n. 1570/2023 depositata il04/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI Dl CAUSA Sig. OSAWARU UYI, nato a Benin City, Edo State (Nigeria), il 30.12.1988 ricorre per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto del ricorso in opposizione al decreto di espulsione, resa dall’Ill.mo Giudice di Pace di Como, Dott.
Salvatore Falcone, a conclusione del giudizio RG 1570/2023, in data 03.07.2023 (Doc. 1), depositata in Cancelleria in data 04.07.2023 (Doc. 2), con la quale, l’lIl.mo Giudice di Pace di Como, ha rigettato l’opposizione dispiegata avverso il decreto di espulsione Prot.: CAT. A. 11 23 312,emesso dal Prefetto della Provincia di Como in data 21.04.2023, notificato in pari data (21.04.2023) dal Questore della Provincia di Como. Il Prefetto di Como ed il Ministero dell’Interno non hanno spiegato difese. Imotivi di ricorso sono i seguenti:
1) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 cpc, della Direttiva 2008/115/CE, dell’art. 8 CEDU e dell’art. 13 TU Immigrazione, atteso il divieto di automatismo valutativo nella materia che ci occupa, con conseguente obbligo, in capo all’autorità giudiziaria adita, di valutare, caso per caso, e di motivare, l’esistenza o meno delle condizioni per adottare la misura espulsiva, e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art.comma 1 n. 5 cpc, avendo l’Ill.mo Giudice di Pace di Como, omesso totalmente di valutare la situazione personale del Ricorrente come ampiamente descritta e documentata nel Ricorso introduttivo del giudizio di opposizione avanti il Giudice di Pace di Como [segue svolgimento da pagina 7 a pagina 9];
2) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 cpc, dell’art. 19 TU Immigrazione, come innovato ed integrato per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legge 130/2020, e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc, per non avere l'Ill.mo Giudice di Pace di Como, verificato la sussistenza delle condizioni, affinchè potesse essere rilasciato al Ricorrente, un permesso di soggiorno per protezione speciale, attesa la sussistenza in capo allo stesso di motivi previsti dalla normativavigente o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, che ne vietano l'espulsione [segue svolgimento da pagina 9 a pagina 12];
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 cpc, essendo l’ordinanza di rigetto qui opposta, affetta da vizio di motivazione apparente, perché benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, essendo priva di argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento [segue svolgimento da pagina 13 a pagina 14];
4) Nullità dell’ordinanza impugnata e del procedimento ex articolo 360 comma 1n. 4 cpc, in relazione all’articolo 132 c.p.c., all’articolo 118 disp. att. c.p.c., all’articolo 111 Cost., agli articoli 115 e 116 c.p.c., in quanto l’ordinanza di rigetto qui opposta, è affetta da error in procedendo, perché viziata da motivazione meramente apparente Il ricorso è inammissibile in quanto non è stata depositata la procura speciale sottoscritta dal ricorrente e dal difensore. Nulla per le spese. P.Q.