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Ordinanza — n. 12005/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12005/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12005/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.2901/2020 proposto da : TRE EMME PI s . r . l . in liquidazione e in c oncordato p reventivo, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma , Lungo Tevere della Vittoria nr 10/B, presso lo s tudio dell’avv. Alessandro Prudenzano, rappresenta e difesa, giusta procura specialein atti, dagli avv.ti Concetto Costa e Armando Finocchiaro; -ricorrente – contro COMMISSARIO LIQUIDATORE di T RE EMME P I srl in liquidazione e in c oncordato p reventivo, domiciliato ex lege in Roma , p iazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti , dall’avv.

Regesto Legislator

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art. 111 Cost; Ordinanza — n. 12005/2024 — snciv · Corte di Cassazione: r . l . in liquidazione e in c oncordato p reventivo, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma , Lungo Tevere della Vittoria nr 10/B, presso lo s tudio dell’avv. Alessandro Prudenzano, rappresenta e difesa, giusta procura specialein atti, dagli avv.ti Concetto Costa e Armando Finocchiaro; -ricorrente – contro COMMISSARIO LIQUIDATORE di T RE EMME P I srl in liquidazione e in c oncordato p reventivo, domiciliato ex lege in Roma , p iazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti , dall’avv.

Parole chiave

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restrizioni basate sui prezzi divieto di finanziamento monetario restrizioni quantitative prescrizione di controllo volume delle transazioni operazioni relative a titoli

Disposizioni normative citate

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art. 111 Cost
ha proposto ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., per la cassazione del decreto, sulla base di tre motivi.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.2901/2020 proposto da : TRE EMME PI s . r . l . in liquidazione e in c oncordato p reventivo, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma , Lungo Tevere della Vittoria nr 10/B, presso lo s tudio dell’avv. Alessandro Prudenzano, rappresenta e difesa, giusta procura specialein atti, dagli avv.ti Concetto Costa e Armando Finocchiaro; -ricorrente – contro COMMISSARIO LIQUIDATORE di T RE EMME P I srl in liquidazione e in c oncordato p reventivo, domiciliato ex lege in Roma , p iazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti , dall’avv.

Paolo Felice Censoni -controricorrente- e contro Mercatoria spa -intimata- avverso il decreto del Tribunale di Rimini di cui al procedimento n. 2/2006 cp, depositato in data 12/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8 novembre 2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. RILEVATO CHE 1 Il Tribunale di Rimini, con decreto del 12/12/2019, ha rigettato i reclami proposti da Mercatoria s.p.a. e Tre Emme Pi s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo avverso il decreto del 6/10/2019 col quale il giudice delegato, su istanza del Commissario Liquidatore, aveva chiarito che tutte le transazioni di valore superiore ad € 50.000 poste in essere dalla società in concordato avrebbero dovuto essere da lui autorizzate, senza distinzioni tra posizioni attive e passive per la procedura. 2Tre Emme Pi s.r.l. ha proposto ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., per la cassazione del decreto, sulla base di tre motivi.

Il Commissario liquidatore ha resistito con controricorso, mentre Mercatoria s.p.a. non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE 1. In accoglimento dell’eccezione svolta in via pregiudiziale dal controricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Infatti, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, il ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 111 Cost., comma 7, è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e della definitività, e cioè che pronunci - o venga comunque ad incidere - irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi (cfr. tra le tante Cass. 24155/2014). 2.1. Il decreto impugnato è invece, all’evidenza, privo di tali caratteri, in quanto il tribunale, nel respingere il reclamo proposto da Tre Emme Pi, ha per ciò stesso confermato un provvedimento del giudice delegato che, lungi dal pronunciare su questioni attinenti a diritti soggettivi delle parti, si era limitato a dettare (anzi a chiarire) regole meramente esecutive, cui la società in concordato si sarebbe dovuta attenere in corso di procedura. 2.3.Si tratta, dunque, di un decreto avente carattere meramente ordinatorio ed efficacia endoconcorsuale, sprovvisto del requisito della decisorietà (cfr.

Cass. 641/2019, 23271/06). 3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 3.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quaterdel d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13